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Informationen zum Dokument  BGer 5A_79/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_79/2012 vom 31.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_79/2012
 
Sentenza del 31 gennaio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Istituto delle assicurazioni sociali,
 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
 
Oggetto
 
precetti esecutivi; avvisi di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che con sentenza 11 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nei suoi confronti nelle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dallo Stato del Cantone Ticino (esecuzioni relative all'incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, di prestazione complementare e di sussidio LAMal indebitamente percepiti);
 
che la Corte cantonale ha sottolineato come A.________ nell'atto di ricorso si sia limitata a qualificare i precetti esecutivi come ingiustificati poiché sarebbe pendente un non meglio definito procedimento penale;
 
che secondo la Corte cantonale l'escussa non ha tuttavia contestato di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;
 
che, in riferimento alla richiesta di A.________ di sospensione delle predette esecuzioni, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione di un'esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o art. 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni dell'escussa né dagli atti;
 
che mediante ricorso in materia civile del 22 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita ad affermare di non aver potuto interporre opposizione ai precetti esecutivi "essendo nel bisogno" e a chiedere nuovamente la sospensione delle esecuzioni fino alla conclusione "del procedimento penale";
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 31 gennaio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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