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Informationen zum Dokument  BGer 1C_38/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_38/2012 vom 23.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_38/2012
 
Decreto del 23 gennaio 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
patrocinati dall'avv. Flavio Canonica,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. D.________,
 
2. E.________,
 
3. F.________,
 
4. G.________,
 
5. H.________,
 
6. I.________,
 
7. J.________,
 
8. K.________,
 
9. L.________,
 
patrocinate dall'avv. Plinio Bernardoni,
 
Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
 
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
piano regolatore,
 
ricorso e domanda di restituzione del termine contro
 
la sentenza emanata l'11 novembre 2011 dal
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con sentenza dell'11 novembre 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento di un ricorso sottopostogli da alcuni proprietari di particelle site a Lugano, Sezione PR di Breganzona, ha annullato una risoluzione governativa che approvava l'attribuzione di gran parte di due fondi appartenenti a A.________, B.________ e C.________ alla zona residenziale estensiva R2A, assegnandoli quindi all'adiacente zona agricola;
 
che con istanza di restituzione del termine dell'11 gennaio 2012 A.________, B.________ e C.________, annunciando l'eventuale presentazione di un ricorso contro detta decisione, hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, fondata sullo stato di malattia del loro legale;
 
che, secondo detta norma, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e, inoltre, compia l'atto omesso;
 
che in data 19 gennaio 2012 il patrocinatore degli istanti, trasmessa una dichiarazione con la quale essi rinunciano a impugnare la sentenza 11 novembre 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, chiede al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli, senza spese, della citata istanza;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate;
 
che, nelle descritte circostanze, la causa dev'essere stralciata dai ruoli;
 
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
La domanda di restituzione del termine è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 gennaio 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
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