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Informationen zum Dokument  BGer 8C_716/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_716/2011 vom 05.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_716/2011 {T 0/2}
 
Sentenza del 5 gennaio 2012
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Leuzinger, Niquille,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
B.________, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità
 
(rendita d'invalidità, revisione),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2011.
 
Fatti:
 
A.
 
B.________, nata nel 1960, già attiva in qualità di custode, a dipendenza di un'inabilità addebitabile a disturbi di natura fisica e psichica, è stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005, di una mezza rendita dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2006, di un quarto di rendita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, nuovamente di una rendita intera dal 1° gennaio al 31 luglio 2007 e di un quarto di rendita dal 1° agosto 2007 (decisione su opposizione del 4 ottobre 2007 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino [UAI]).
 
Tramite il medico curante, dott. A.________, l'assicurata ha formulato in data 13 maggio 2008 una prima domanda di revisione della rendita, lamentando un peggioramento del suo stato di salute, e più precisamente un aggravamento delle condizioni fisiche. Esperiti gli accertamenti del caso e preso atto delle conclusioni di una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), l'UAI ha respinto la domanda di revisione (decisione del 22 marzo 2010, preavvisata il 4 dicembre 2009).
 
Facendo valere una totale incapacità lavorativa a dipendenza di un ulteriore peggioramento della situazione valetudinaria, l'assicurata, sempre tramite il medico curante, si è nuovamente rivolta, il 27 ottobre 2010, all'amministrazione. Dopo avere raccolto l'avviso del suo servizio medico regionale (SMR) e aver constatato l'assenza di una modifica rilevante delle circostanze per il diritto alle prestazioni, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda di revisione (decisione del 12 gennaio 2011, preavvisata il 12 novembre 2010).
 
B.
 
Patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ha respinto il ricorso (pronuncia del 19 agosto 2011).
 
C.
 
L'assicurata, ancora patrocinata dall'avv. Cereghetti, ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in annullamento della pronuncia cantonale e della decisione amministrativa querelata, il riconoscimento di una rendita intera a far tempo dall'ottobre/novembre 2010. In via subordinata postula il rinvio della causa all'UAI per complemento istruttorio e nuova decisione.
 
L'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
La lite verte sul tema di sapere se l'UAI abbia a ragione o meno rifiutato di esaminare nel merito la seconda domanda di revisione della rendita. A questa Corte non compete per contro di statuire anche sul merito della domanda di revisione. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata in materia, il gravame si dimostra pertanto irricevibile (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1 pag. 76; inoltre sentenza 8C_307/2010 del 7 giugno 2010 consid. 1).
 
2.
 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia ribadire che, come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108).
 
2.2 Alla pronuncia impugnata può quindi essere prestata adesione pure nella misura in cui ha ricordato che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
 
2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).
 
3.
 
3.1 La questione di sapere se con la domanda di revisione il richiedente abbia reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze per il diritto alle prestazioni costituisce un accertamento di fatto, che il Tribunale federale può riesaminare solo entro i limiti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF. Secondo questo disposto, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
 
3.2 Nell'ambito della prima domanda di revisione della rendita, l'assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, i cui responsabili, con referto del 10 agosto 2009 - posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica associata ad alterazioni degenerative a livello cervicale e lombare, sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4) nonché sindrome mista ansioso-depressiva in parziale remissione (F 41.2) - hanno attestato una capacità ridotta del 30% sia nell'ultima professione svolta di custode sia in ogni altra attività sostitutiva adatta e rispettosa di alcuni limiti funzionali a partire dal 1° gennaio 2009. L'UAI confermava il tasso di abilità lavorativa del 70% in attività adeguate e dopo avere proceduto al raffronto dei redditi con e senza il danno alla salute ed avere stabilito un grado d'invalidità del 42% respingeva la richiesta di aumentare la rendita (decisione del 22 marzo 2010, cresciuta in giudicato).
 
3.3 A sostegno della sua seconda domanda di revisione, la ricorrente ha fatto valere, tramite il medico curante, un chiaro peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità lavorativa, rilevando di essere seguita ora anche dalla dott.ssa C.________ (psichiatra), dal dott. G._________(neurologo presso l'Ospedale X.________) e dal dott. T.________ (angiologo). Raccolto l'avviso del SMR, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda per il motivo che l'interessata non aveva con quest'ultima credibilmente dimostrato che dopo l'emanazione della precedente decisione, le circostanze oggettive avessero subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni, soggiungendo come una nuova valutazione di una condizione invariata non fosse possibile.
 
3.4 Orbene, questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della sua paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell'insorgente.
 
3.5 Ne discende che la ricorrente non ha reso plausibile, durante la procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.
 
4.
 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 gennaio 2012
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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