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Informationen zum Dokument  BGer 1B_707/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_707/2011 vom 03.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_707/2011
 
Sentenza del 3 gennaio 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
procedimento penale, non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 23 settembre 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di B.________ e altre due persone per titolo di sequestro di persona, rapimento e abuso di autorità;
 
che contro questo decreto A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, dopo aver invitato l'insorgente a emendarlo entro il termine di dieci giorni sotto comminatoria di dichiararlo irricevibile, accertato che il termine era scaduto infruttuoso, con decisione del 17 novembre 2011 l'ha dichiarato irricevibile;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare proposte di giudizio;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_655/2011 del 29 novembre 2011) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i citati motivi d'irricevibilità giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP posti a fondamento dell'impugnato giudizio;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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