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Informationen zum Dokument  BGer 1B_676/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_676/2011 vom 09.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_676/2011
 
Sentenza del 9 dicembre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
procedimento penale; opposizione al decreto di accusa,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decreto del 30 maggio 2011 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale A.________ ritenendolo colpevole di vie di fatto e di ingiuria;
 
che con decisione del 18 luglio 2011 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento;
 
che con decreto del 13 settembre 2011 il giudice della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata da A.________ al decreto d'accusa del 30 maggio 2011 ritenendola tardiva;
 
che l'interessato ha impugnato detto decreto con un reclamo 23 settembre 2011 dinanzi alla Pretura penale;
 
che con giudizio del 18 ottobre 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), alla quale l'impugnativa è stata trasmessa per competenza, ha respinto il reclamo;
 
che avverso questa decisione B.________ e A.________ presentano un "ricorso" alla CRP, che lo ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
 
che alla ricorrente B.________, la quale non ha partecipato al procedimento dinanzi alla CRP e non è imputata, dev'essere negata la legittimazione a ricorrere (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF);
 
che la Corte cantonale ha diffusamente spiegato perché l'opposizione del 28 giugno 2011 al decreto di accusa, notificato per invio raccomandato e non ritirato entro il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 17 giugno 2011, era tardiva (art. 354 cpv. 1 in relazione con gli art. 85 cpv. 4 lett. a e 90 cpv. 1 e 93 CPP), il secondo invio del decreto d'accusa effettuato con lettera semplice il 20 giugno 2011 non essendo determinante;
 
che la CRP ha ricordato che la Pretura penale aveva concesso al ricorrente la facoltà di esprimersi sulla prospettata tardività;
 
che al riguardo egli si è tuttavia limitato a rilevare che avrebbe sempre rispettato il termine di dieci giorni;
 
che solo dinanzi alla CRP il ricorrente ha poi sostenuto che non avrebbe trovato nella propria casella postale l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato, affermazione ritenuta dai giudici cantonali non documentata né dimostrata da alcuna dichiarazione testimoniale o da eventuale corrispondenza con la Posta, mentre che, per contro, dall'estratto "track & trace" della Posta l'invio raccomandato litigioso risulta essere stato depositato nella sua casella il 31 maggio 2011;
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i citati motivi posti a fondamento del giudizio impugnato;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 dicembre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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