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Informationen zum Dokument  BGer 1B_520/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_520/2011 vom 18.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_520/2011
 
Decreto del 18 ottobre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
 
6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
carcerazione preventiva (provvedimenti cautelari),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2011 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione del 21 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto un'istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A.________;
 
che avverso questa decisione il Procuratore pubblico (PP) ha inoltrato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo in sostanza l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 388 CPP;
 
che con decreto del 23 settembre 2011 il Presidente della CRP, in via supercautelare, ha respinto il reclamo e non ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________;
 
che, unitamente alla reiezione della carcerazione preventiva richiesta, egli ha ordinato, sempre in via supercautelare, la scarcerazione dell'interessato, fatto ricordare le misure sostitutive esistenti e ordinato nel contempo lo scambio degli scritti;
 
che contro questo decreto il PP presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, in via cautelare e nel merito, che sia ordinata la carcerazione preventiva dell'interessato per pericolo di recidiva;
 
che, con decreto presidenziale supercautelare del 23 settembre 2011, l'istanza provvisionale è stata respinta;
 
che A.________ chiede di essere scarcerato e rimanere libero, la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, sottolineando che il 5 ottobre 2011, dopo l'emanazione del provvedimento supercautelare litigioso, è stata emanata la sentenza di merito, con la quale il reclamo del PP è stato respinto;
 
che pertanto è manifesto che il ricorso in esame, diretto unicamente contro la decisione supercautelare adottata dal Presidente della CRP, superata nel frattempo dall'emanazione del relativo giudizio di merito della Corte cantonale, è divenuto privo di oggetto;
 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo di siffatte cause (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), ma il Cantone Ticino dovrà nondimeno rifondere al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie. La Repubblica e Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Direzione del penitenziario cantonale.
 
Losanna, 18 ottobre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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