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Informationen zum Dokument  BGer 8C_605/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_605/2011 vom 05.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_605/2011{T 0/2}
 
Sentenza del 5 ottobre 2011
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Ursprung, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
D.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 luglio 2011.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che con decisione su opposizione del 23 marzo 2011 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha confermato la sospensione di 21 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in precedenza decretata nei confronti di D.________ per avere rifiutato di partecipare a un programma di occupazione,
 
che D.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 27 luglio 2011),
 
che l'assicurata ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale domanda, in accoglimento del gravame, l'annullamento o una riduzione della sospensione inflittale,
 
che inoltre chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
 
che infatti la ricorrente - limitandosi in sostanza a esternare critiche generiche nei confronti soprattutto dell'amministrazione e dei suoi funzionari, senza spiegare in quale misura le considerazioni del giudice cantonale sarebbero contrarie al diritto - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente esposto i motivi della decisione di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,
 
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di D.________ non può essere ritenuto ricevibile,
 
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 5 ottobre 2011
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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