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Informationen zum Dokument  BGer 1B_444/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_444/2011 vom 26.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_444/2011
 
Sentenza del 26 settembre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
 
ricorrente,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2011 dal Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali.
 
Considerando:
 
che con sentenza del 25 luglio 2011 il Tribunale penale federale ha respinto un reclamo presentato da A.________SA;
 
che avverso questo giudizio la reclamante presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
 
che, con decreto presidenziale del 31 agosto 2011, il patrocinatore della ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 15 settembre successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
 
che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;
 
che, come noto al patrocinatore della ricorrente (sentenza 1B_14/2009 del 18 febbraio 2009), la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF);
 
che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito;
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione;
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del patrocinatore.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali.
 
Losanna, 26 settembre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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