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Informationen zum Dokument  BGer 8C_540/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_540/2011 vom 21.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_540/2011
 
Sentenza del 21 settembre 2011
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Leuzinger, Niquille,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
C.________,
 
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità, indennità per menomazione dell'integrità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 giugno 2011.
 
Fatti:
 
A.
 
In data 14 luglio 2007, C.________, nato nel 1977, all'epoca dei fatti alle dipendenze della X.________ Sagl in qualità di aiuto carrozziere e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un incidente della circolazione in sella a una motocicletta a seguito del quale ha riportato un trauma alla spalla destra. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
 
Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 1° ottobre 2009, sostanzialmente confermata il 18 febbraio 2011 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, gli ha assegnato una rendita d'invalidità del 17% con effetto dal 1° agosto 2009 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.
 
B.
 
Patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, l'assicurato ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento e il rinvio degli atti all'assicuratore infortuni per nuova determinazione del suo grado d'invalidità e di menomazione dell'integrità.
 
La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato le valutazioni dell'INSAI (pronuncia del 6 giugno 2011).
 
C.
 
Sempre patrocinato dall'avv. Sciuchetti, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio della causa alla precedente istanza per l'esecuzione di ulteriori accertamenti medici.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
 
1.2 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nel caso concreto, è quantomeno dubbio se l'atto di ricorso adempie le esigenze di motivazione. Infatti il ricorrente - limitandosi a riformulare in gran parte gli stessi identici argomenti di quelli sollevati in sede cantonale ed esaminati dalla pronuncia impugnata - non si confronta adeguatamente con il giudizio impugnato e neppure spiega nelle debite forme perché e in quale misura quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. La questione dell'ammissibilità del gravame può tuttavia rimanere irrisolta, il medesimo dovendo comunque essere respinto nel merito.
 
2.
 
2.1 L'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità e a una indennità per menomazione dell'integrità dell'assicurazione contro gli infortuni. A tale esposizione può essere fatto riferimento.
 
2.2 Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. Pertinentemente il giudice di prime cure, al pari dell'assicuratore infortuni, poteva, dopo attento esame degli atti, considerare non causare i disturbi lamentati dall'interessato incapacità di lavoro di grado tale da determinare invalidità giustificante il diritto a una rendita superiore a quella assegnata del 17%. Giustamente l'istanza precedente poteva poi decidere di confermare pure la valutazione dell'INSAI in merito al grado di menomazione dell'integrità fisica del 10%. Le contestazioni ricorsuali - in gran parte già esaminate dalla pronuncia impugnata (cfr. consid. 1.2) - non permettono di concludere in senso contrario. I complementi istruttori medico-specialistici chiesti dal ricorrente non sono necessari, dagli stessi non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo - in aggiunta a quelli che sono già stati evidenziati dai sanitari fin qui intervenuti - suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 con rinvii).
 
2.3 Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 21 settembre 2011
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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