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Informationen zum Dokument  BGer 2C_716/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_716/2011 vom 18.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_716/2011
 
Sentenza del 18 settembre 2011
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC), c/o Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.
 
Oggetto
 
ordine di sospensione dei lavori (provvedimento cautelare),
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decisione del 21 aprile 2011 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ordinato alla A.________ Sagl di sospendere i lavori che stava effettuando sul fondo n. xxx di Ascona. A parere dell'autorità, trattandosi di opere da impresario costruttore, solo le imprese iscritte all'albo cantonale potevano effettuarli.
 
La decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 10 agosto 2011. Questi ha giudicato la misura cautelare, volta ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertata la natura delle opere litigiose, opportuna e giustificata.
 
B.
 
Il 13 settembre 2011 la A.________ Sagl si è rivolta in tedesco al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso sia accolto. In sintesi contesta che i lavori da lei eseguiti siano delle opere da impresario costruttore.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
 
1.2 Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto niente è stato addotto che giustificherebbe di scostarsi da questa regola, motivo per cui la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano.
 
1.3 Presentato tempestivamente dalla ricorrente e diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un tribunale superiore, il ricorso è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, 89 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF.
 
2.
 
Oggetto del contendere è la sentenza con cui il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento cautelare, cioè l'ordine di sospensione dei lavori, emanato dalla CV-LEPIC. Al riguardo va ricordato che nei procedimenti concernenti le misure cautelari può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, è quindi necessario che la ricorrente specifichi quali diritti fondamentali ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). Nella fattispecie, nella misura in cui con il ricorso non viene fatta valere la violazione di diritti costituzionali, esso non adempie manifestamente ai criteri indicati e sfugge pertanto ad un esame di merito.
 
3.
 
3.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 settembre 2011
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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