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Informationen zum Dokument  BGer 8C_825/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_825/2010 vom 11.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_825/2010{T 0/2}
 
Sentenza dell'11 luglio 2011
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Leuzinger, Niquille, Maillard,
 
Buerki Moreni, giudice supplente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Diritto della funzione pubblica
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro la modifica della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, decisa dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 24 giugno 2010.
 
Fatti:
 
A.
 
In data 27 agosto 2010 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha pubblicato nel volume 136 del Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi la Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC; RL/TI 3.3.2.1), nel cui Allegato ha, tra l'altro, modificato la Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 3.1.1.1), in particolare gli art. 32 segg., in cui viene disciplinata l'organizzazione delle preture, così come la Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati (LOM; RL/TI 2.5.3.5), in particolare tramite l'introduzione dell'art. 1 n. 8 in cui viene definito l'onorario attribuito ai pretori aggiunti (pag. 318 del Bollettino ufficiale).
 
L'entrata in vigore della legge e delle relative modifiche è stata fissata per il 1° gennaio 2011 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino [FUC] n. 71/2010 del 7 settembre 2010 pag. 6819).
 
B.
 
Contro la modifica dell'art. 1 n. 8 (nuovo) della Legge sugli onorari dei magistrati, decisa dal Gran Consiglio ticinese il 24 giugno 2010, che fissa l'onorario del Pretore aggiunto all'87% dello stipendio massimo previsto per i funzionari statali del Cantone Ticino iscritti alla 39a classe d'organico, B.________ insorge con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'accoglimento, con conseguente annullamento della citata modifica di legge, protestando spese e ripetibili. A mente del ricorrente la norma incriminata violerebbe l'art. 8 cpv. 1 Cost., così come l'art. 14 CEDU.
 
Il Consiglio di Stato, pur non contestando espressamente la tempestività del ricorso, la competenza del Tribunale federale a decidere, né la legittimazione del ricorrente, propone di respingerlo, in quanto ricevibile, protestando spese e ripetibili.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 In virtù dell'art. 82 lett. b LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, segnatamente, come nel caso di specie, i provvedimenti di natura generale e astratta che toccano la situazione giuridica del singolo, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolano altrimenti in modo vincolante i suoi rapporti giuridici con lo Stato (DTF 133 I 286 consid. 2.1 pag. 289 e rinvio).
 
Per l'art. 87 cpv. 1 LTF tali atti sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
 
Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto in tal senso, il ricorso al Tribunale federale in virtù dell'art. 87 cpv. 1 LTF è ammissibile (cfr. sentenze 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 1.2.2, 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1 e 2C_165/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 2.1, pubblicata in RtiD II-2008 no. 36 pag. 133; cfr. anche DTF 124 I 159 consid. 1b pag. 161).
 
1.2 Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a; non si applica nell'ipotesi in cui sia carente un rimedio di diritto cantonale: DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
 
Nell'ipotesi di ricorso interposto contro atti normativi cantonali può ricorrere chi è effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in seguito; un interesse virtuale è sufficiente, se è minimamente verosimile che al ricorrente potranno essere applicate le disposizioni contestate (DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246 e giurisprudenza citata). L'interesse degno di protezione inoltre non dev'essere necessariamente giuridico, bensì un interesse di fatto è sufficiente (DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 247; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290).
 
1.3 Per l'art. 101 LTF, infine, il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
 
Quando un atto normativo cantonale è soggetto, come nella fattispecie, al referendum facoltativo, il termine per impugnarlo dinanzi al Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme non inizia a decorrere dalla sua pubblicazione nel FUC (cfr. art. 141 cpv. 1 della Legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 [LEDP; RL/TI 1.3.1.1]), ma dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, ossia dall'accertamento che il termine di referendum è scaduto infruttuoso o che, nel caso di referendum, l'atto normativo è stato accettato nella votazione popolare: la procedura legislativa termina infatti con la decisione di promulgazione (DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288 e rinvii).
 
2.
 
2.1 In concreto il ricorso presentato il 24 settembre 2010 (timbro postale), ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale 47/2010 avvenuta il 27 agosto 2010, è ricevibile in relazione all'art. 101 LTF.
 
2.2 Per quanto riguarda il tema di sapere se il ricorrente sia effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in seguito, occorre rilevare che dall'atto di ricorso non si evince in maniera sufficientemente chiara che l'interessato, per giurisprudenza tenuto a dimostrare la propria legittimazione (DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175), abbia, prima o poi, l'intenzione di candidarsi a Pretore aggiunto. Una simile possibile futura candidatura neppure può essere desunta dalle concrete circostanze. Per farsi eleggere Pretore aggiunto non basta come il ricorrente adempiere a tutti i requisiti di eleggibilità; occorre necessariamente candidarsi. In concreto B.________ non fa valere in termini sufficientemente precisi che intenderebbe, un giorno, considerare una candidatura alla carica in oggetto.
 
La presente fattispecie è paragonabile a quella giudicata in DTF 125 I 173 in cui si trattava di esaminare la legittimazione di cinque ricorrenti a impugnare un'ordinanza che introduceva il numerus clausus per gli studi di medicina. In quell'occasione, il Tribunale federale aveva negato la facoltà di ricorrere a uno dei cinque insorgenti per il motivo che non aveva chiaramente esposto la propria intenzione di voler, prima o poi, intraprendere gli studi di medicina.
 
Orbene, come in quella vertenza, anche dal presente atto di ricorso non emergono con sufficiente chiarezza elementi che permettano di ritenere che l'interessato consideri una perlomeno minima possibilità di candidarsi, un giorno, a Pretore aggiunto e che pertanto, prima o poi, potrebbe essere toccato direttamente dall'atto normativo impugnato.
 
2.3 Dato quanto precede, al ricorrente dev'essere negata la legittimazione a impugnare la contestata modifica della Legge cantonale ticinese sugli onorari dei magistrati. Ne segue l'inammissibilità del suo gravame.
 
3.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessun diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Non si assegnano ripetibili.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Lucerna, 11 luglio 2011
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Ursprung Schäuble
 
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