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Informationen zum Dokument  BGer 6B_319/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_319/2011 vom 08.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_319/2011
 
Sentenza dell'8 giugno 2011
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Revisione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 24 marzo 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 24 marzo 2011 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'istanza di revisione presentata da A.________ contro la decisione emanata nei suoi confronti il 17 dicembre 2001 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano. In sostanza la CARP, dopo aver ammesso il carattere nuovo del fatto invocato dall'istante, ha ritenuto che tale fatto non fosse rilevante, nella misura in cui non era suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della prima decisione in modo da far presagire, sulla base del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato.
 
B.
 
Avverso questa decisione cantonale A.________ ricorre al Tribunale federale, postulando il suo proscioglimento.
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorrente è tenuto - pena l'inammissibilità del ricorso (art. 108 cpv. 1 LTF) - a motivare il suo gravame spiegando in modo conciso perché la decisione impugnata viola il diritto.
 
Nel suo ricorso l'insorgente si dilunga nell'esposizione dei fatti e dell'intera procedura che l'ha visto coinvolto, intercalando la cronistoria da commenti personali. Concentra la sua argomentazione - peraltro di chiara natura appellatoria - sul merito del caso di cui domandava la revisione e non su quello dell'istanza di revisione stessa. Non spiega in alcun modo per quali ragioni la sentenza impugnata violerebbe il diritto nel ritenere che il fatto invocato nell'istanza di revisione nulla muterebbe agli accertamenti della prima Corte e, in ogni modo, non basterebbe per scuotere il suo convincimento.
 
Non indicando perché la CARP avrebbe violato il diritto federale respingendo la sua istanza di revisione, il ricorrente non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF.
 
2.
 
In simili circostanze il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dal Giudice unico (art. 108 cpv. 2 LTF) nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 LTF).
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 giugno 2011
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: La Cancelliera:
 
Schneider Ortolano Ribordy
 
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