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Informationen zum Dokument  BGer 1B_166/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_166/2011 vom 01.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_166/2011
 
Sentenza del 1° giugno 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Christof Affolter,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
istanza di promozione dell'accusa,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 27 novembre 2009 B.________ e C.________ hanno querelato A.________ per titolo di appropriazione indebita, in relazione alla donazione a terzi di alcuni mobili a lei affidati nel quadro della locazione e della successiva compravendita, avvenuta nel 2007, di un appartamento di loro proprietà. Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 27 dicembre 2010, cresciuto in giudicato.
 
B.
 
A sua volta, l'11 gennaio 2010 A.________ ha denunciato B.________ e C.________ per titolo di truffa, estorsione e diffamazione, in riferimento alla citata compravendita. Il 27 dicembre 2010, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere.
 
C.
 
Con decisione del 1° marzo 2011, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP), dopo aver concesso alla querelante la facoltà di emendare un'istanza di promozione dell'accusa, l'ha dichiarata irricevibile.
 
D.
 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
 
Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
 
1.2 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.
 
1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 1° marzo 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2).
 
2.
 
2.1 La ricorrente accenna a una lesione dell'art. 29 Cost., poiché la CRP avrebbe dovuto rilevare il "possibile" conflitto di interessi che si sarebbe creato con il trapasso dell'incarto dal primo a un altro PP, il quale avrebbe lavorato (in un'epoca non precisata) per alcuni mesi presso lo studio legale del patrocinatore dei denunciati.
 
Dall'incarto risulta che detto PP, nelle sue osservazioni alla CRP, ha semplicemente rilevato di non avere osservazioni da formulare, limitandosi a richiamare le motivazioni esposte nel decreto di non luogo a procedere stilato dal suo predecessore. Ora, la ricorrente non censura, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze di cui all'art. 42 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5), l'asserita mancata astensione del PP o che la Corte cantonale avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio la sussistenza di circostanze concrete idonee per lo meno a suscitare, oggettivamente, l'apparenza di una sua prevenzione (DTF 136 I 207 consid. 3.1).
 
2.2 La ricorrente fa valere che la CRP, nell'esaminare le esigenze formali poste alla motivazione dell'istanza di promozione dell'accusa, avrebbe commesso un eccesso di formalismo. Ella insiste sul fatto che l'ha presentata senza avvalersi dell'aiuto di un legale, rinviando sostanzialmente a quanto esposto nella denuncia, poiché, da laica che non avrebbe "nemmeno mai avuto esperienze in campo giuridico", non poteva prevedere siffatte esigenze.
 
2.2.1 Neppure questo assunto regge. In effetti, come già visto, contro decreti di non luogo a procedere, la ricorrente, anche assistita da legali, ha già presentato istanze di promozione d'accusa, in seguito dichiarate irricevibili per mancato rispetto delle esigenze di motivazione e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale federale (sentenze 6B_846/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5 e 6B_423/2008 del 26 gennaio 2009).
 
2.2.2 Il generico assunto ricorsuale, secondo cui il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato notificato senza motivazione e senza indicare la possibilità di chiederla, è infondato. In effetti, seppur succintamente, esso è motivato. D'altra parte, la CRP non avrebbe potuto esaminare un decreto non motivato (cfr. art. 185 cpv. 2 CPP/TI).
 
2.2.3 Anche il rimprovero di formalismo eccessivo, poiché la CRP non le avrebbe concesso un termine per completare l'istanza o rivolgersi a un legale, è infondato.
 
La Corte cantonale, ricevuta l'istanza e rilevato ch'essa non adempiva le prescrizioni minime dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, con scritto del 28 gennaio 2011 ha espressamente invitato l'istante a correggerla entro dieci giorni, pena l'inammissibilità. Essa le ha pure indicato un articolo dottrinale sulle esigenze formali poste a una siffatta istanza, segnalandole inoltre l'opportunità di far capo ai servizi di un legale.
 
2.3 Nel merito, il ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente neppure sostiene che la decisione impugnata potrebbe influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; vedi al riguardo sentenza 1B_119/2011, citata). Sarebbe comunque manifesto che la tesi della CRP, secondo cui neppure la versione emendata dell'istanza di promozione dell'accusa è sufficientemente motivata, non solo non è arbitraria, ma corretta.
 
3.
 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° giugno 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Fonjallaz Crameri
 
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