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Informationen zum Dokument  BGer 1C_226/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_226/2010 vom 15.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_226/2010
 
Decreto del 15 aprile 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Martino Luminati,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Marco Pool,
 
opponente,
 
Comune di X.________,
 
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, Grabenstrasse 1, 7001 Coira.
 
Oggetto
 
decreto di ripristino,
 
ricorso contro la sentenza del 2 febbraio 2010 emanata dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
 
5a Camera.
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto un ricorso di A.________ concernente l'ordinata demolizione di tutti gli interventi edilizi apportati, senza il necessario permesso di costruzione, a una cascina sita sull'altro territorio del Comune di X.________;
 
che avverso questa decisione il proprietario ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
 
che con scritto del 15 aprile 2011 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
 
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che la vicina B.________ ha rinunciato a produrre osservazioni all'impugnativa, per cui non le sono, come agli enti pubblici, accordate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese;
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio per lo sviluppo del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
 
Losanna, 15 aprile 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
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