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Informationen zum Dokument  BGer 1B_184/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_184/2011 vom 15.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_184/2011
 
Sentenza del 15 aprile 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedura penale, decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 21 gennaio 2011 A.________ ha denunciato B.________ per titolo di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), subordinatamente lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), poiché il giorno prima, mentre usciva da un ascensore, è stato morso alla mano destra dal cane di razza Jack Russel Terrier tenuto al guinzaglio dalla denunciata;
 
che il 4 febbraio 2011 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo che le lesioni riportate dal denunciante sarebbero state provocate da un'aggressione spontanea del cane e non direttamente dalla sua carente conduzione da parte della querelata;
 
che, adita dal denunciante, con giudizio del 23 marzo 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il ricorso, ritenendo che il reato di lesioni semplici non era più contestato e che lo svolgimento dei fatti non era accertabile in maniera sufficientemente chiara, per cui non si poteva sostenere alcuna negligenza a carico della querelata;
 
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso (in materia penale) al Tribunale federale, senza formulare precise conclusioni;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
 
che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, potendoli rettificare o completare d'ufficio soltanto qualora detto accertamento sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF in relazione all'art. 97 cpv. 1 LTF), ossia in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 184 consid. 1.2);
 
che, al riguardo, la CRP ha accertato che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, questi ha accarezzato sulla testa il cane, che sarebbe salito con le gambe anteriori sulle sue ginocchia, e che di seguito, mentre egli stava uscendo dall'ascensore, lo stesso, strattonato al guinzaglio dalla detentrice, gli avrebbe poi morsicato la mano, mentre al dire della denunciata il ricorrente avrebbe abbassato la mano per accarezzarlo e sarebbe stato morso immediatamente;
 
che secondo la CRP, viste le dichiarazioni contrastanti delle parti, lo svolgimento dei fatti non sarebbe accertabile in maniera sufficientemente chiara, per cui, in siffatte circostanze, non si può dedurre alcuna negligenza a carico della querelata;
 
che il ricorrente, ribadendo la propria versione dei fatti, non dimostra, con una motivazione conforme alle severe esigenze di motivazione dell'art. 42, che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti, come peraltro, per sua stessa ammissione, gli aveva già spiegato il suo legale;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 aprile 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
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