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Informationen zum Dokument  BGer 1C_545/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_545/2010 vom 07.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_545/2010
 
Sentenza del 7 aprile 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Aemisegger, Raselli, Merkli, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Municipio di X.________,
 
2. Consiglio comunale di X.________,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona
 
Oggetto
 
designazione di delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è membro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2010
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Nella seduta del 10 novembre 2008, il Consiglio comunale di X.________ ha proceduto alle nomine dei rappresentanti e dei delegati comunali in seno ai vari consorzi, enti e associazioni di cui il Comune è membro.
 
B.
 
Con decisione del 27 gennaio 2009, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro dette nomine. Adito dall'insorgente, con giudizio del 25 ottobre 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame.
 
C.
 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accertare l'incostituzionalità e l'inapplicabilità in concreto dell'art. 13 cpv. 1 lett. p della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), secondo cui la nomina proporzionale dei delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui esso è membro spetta all'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale. Al dire del ricorrente, tale facoltà dovrebbe competere per contro al municipio.
 
Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Corte cantonale si riconferma nel giudizio impugnato, mentre il Municipio di X.________ propone di accogliere il ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
 
1.2 Il ricorso è diretto contro la risoluzione con la quale il Consiglio comunale di X.________ ha nominato i suoi rappresentanti e delegati in seno a vari consorzi, enti e associazioni di cui il Comune è membro. Si è quindi in presenza di un' elezione indiretta. Il ricorrente, tenuto a dimostrare la propria legittimazione (DTF 133 II 353 consid. 3.1; 125 I 173 consid. 1b pag. 175; 136 I 404 consid. 1 inedito), si limita a rilevare d'essere cittadino attivo del Comune di X.________ e d'aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF).
 
1.3 Certo, in materia di diritti politici (art. 82 lett. c LTF) la legittimazione a ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. Il ricorrente non sostiene d'aver partecipato all'elezione litigiosa quale membro di un'autorità (ciò che non comporterebbe comunque la legittimazione a ricorrere, DTF 123 I 41 consid. 5 c/bb e c/ee). Egli disattende che nell'ambito di una votazione indiretta, vale a dire che si svolge in seno a un organo rappresentativo, come in concreto il consiglio comunale, il diritto di voto dei cittadini non può essere leso. Siffatte elezioni non possono quindi essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF e, in precedenza, dell'art. 85 OG (DTF 112 Ia 174 consid. 2). Così, per esempio, la mancata nomina da parte del Gran Consiglio di un medico quale membro del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale, non poteva essere oggetto di un ricorso per violazione del diritto di voto, né, all'epoca, per carenza di legittimazione, di un ricorso per violazione dei diritti costituzionali del cittadino secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (sentenza 1P.31/2004 del 17 marzo 2005 consid. 1 e 2, in RDAT 2005 II n. 33). Lo stesso esito ha avuto la criticata nomina dei rappresentanti dei comuni nel Consiglio ospedaliero (sentenza 1P.213/1997 del 20 giugno 1997 consid. 3, in RDAT 1997 II n. 18). Anche nel quadro della nomina dei delegati in un consorzio ripari e premunizioni, al presidente del consiglio comunale è stata negata la legittimazione a ricorrere, sia quale membro di detta autorità sia in relazione al diritto di voto sia, infine, come privato cittadino (sentenza 1P.680/1996 del 6 marzo 1997 consid. 1b).
 
1.4 Il ricorrente, che non adduce una lesione del suo diritto d'eleggibilità (DTF 128 I 34 consid. 1e) e che non ha presentato un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e le votazioni popolari (art. 82 lett. c LTF), asserisce d'essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata, poiché un giorno potrebbe entrare in considerazione quale delegato del suo Comune in seno ai citati enti.
 
Con quest'argomentazione egli disattende che oggetto dell'impugnato giudizio è una decisione concreta di nomina e non la promulgazione di un atto normativo cantonale, nel quadro del quale sarebbe sufficiente essere toccato anche soltanto in maniera virtuale dallo stesso (DTF 136 I 17 consid. 2.1; sentenza 1C_184/2010 decisa in data odierna nei confronti del ricorrente, consid. 1.4).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente fa valere che l'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, norma che fissa la competenza del consiglio comunale per la nomina dei delegati, violerebbe il principio della separazione dei poteri (al riguardo vedi DTF 134 I 326 consid. 2.2, 313 consid. 5.2; cfr. anche DTF 131 I 291 consid. 1.1), visto che secondo l'art. 17 cpv. 3 Cost./TI l'organo che amministra e rappresenta il comune è il municipio.
 
2.2 Secondo l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, è legittimato a ricorrere unicamente chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 135 II 243 consid. 1.2; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290). Questo interesse dev'essere diretto e concreto. In particolare, il ricorrente deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione con la criticata decisione: egli dev'essere toccato in misura e con un' intensità maggiore rispetto al resto dei cittadini e trarre un vantaggio pratico in caso d'accoglimento del ricorso (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2), ciò ch'egli non dimostra. Il ricorso di una persona privata proposto a tutela dell'interesse generale o nell'asserito interessi di terzi, segnatamente in concreto di quelli del municipio, è quindi inammissibile. L'azione popolare è infatti esclusa nell'ambito della giurisdizione amministrativa federale, del resto anche nel quadro dell'impugnazione di atti normativi (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150 e rinvii; AEMISEGGER/SCHERRER, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 55 e 57 ad art. 82). In siffatti casi, il ricorrente dinanzi al Tribunale federale può far valere soltanto la violazione di norme di procedura equivalenti a un diniego di giustizia (DTF 135 II 430 consid. 3.2 e rinvii). Il ricorrente non adduce del tutto la presenza di siffatti estremi. Al ricorrente, come privato, fa quindi difetto la legittimazione per impugnare la criticata legge, della quale non adduce una qualsiasi conseguenza diretta sui suoi obblighi o doveri (DTF 135 I 43 consid.1.4 pag. 47 seg.).
 
3.
 
Da quanto esposto discende che il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione e pertanto non può essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio e al Consiglio comunale di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 aprile 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Fonjallaz Crameri
 
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