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Informationen zum Dokument  BGer 4A_620/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_620/2010 vom 04.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_620/2010
 
Sentenza del 4 febbraio 2011
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comunione ereditaria fu B.________, composta di:
 
1. D.________,
 
2. C.________,
 
patrocinati dall'avv. Katia Cereghetti Soldini,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
disconoscimento del debito; contratto di locazione di locali commerciali; procedura,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 10 maggio 2008 B.________ ha fatto notificare all'inquilina A.________ SA un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 22'500.-- di pigioni arretrate concernenti la locazione di un negozio a Chiasso;
 
che il 26 settembre 2008 il Pretore di Mendrisio-sud ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta dalla debitrice;
 
che quest'ultima ha incoato con petizione 10 ottobre 2008 un'azione di disconoscimento del debito, respinta dal predetto giudice con sentenza 29 settembre 2010;
 
che l'appellazione della debitrice è stata dichiarata irricevibile, perché tardiva secondo l'art. 411 cpv. 2 CPC/TI, con sentenza 26 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
 
che la A.________ SA è insorta davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 9 novembre 2010 chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, la pronuncia della nullità della sentenza del Pretore e di tutti gli atti di quella procedura;
 
che C.________ e D.________ - eredi della locatrice originaria - propongono con osservazioni del 16 novembre 2010 la reiezione di entrambe le domande, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato ad esprimersi;
 
che la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 30 novembre 2010 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
 
che il gravame non pone problemi sotto il profilo dell'ammissibilità, essendo anche raggiunta la soglia di fr. 15'000.-- richiesta per i ricorsi in materia civile concernenti controversie di locazione (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che la ricorrente rimprovera al Tribunale di appello di non aver accertato d'ufficio la nullità del procedimento di prima istanza, promosso senza l'avvio preliminare della procedura di conciliazione prevista imperativamente dall'art. 274a CO;
 
che, effettivamente, anche l'azione di disconoscimento del debito concernente una controversia in materia di locazione va sottoposta obbligatoriamente all'autorità di conciliazione (DTF 133 III 645 consid. 3-5);
 
che, tuttavia, la sentenza giudiziaria emanata senza il rispetto di tale requisito processuale non è inficiata di nullità assoluta (sulla nozione cfr. DTF 129 I 361 consid. 2.1), ma può essere annullata soltanto nell'ambito di una procedura di ricorso (sentenza 4C.255/1995 del 4 gennaio 1996 consid. 2b, in Rep 1996 pag. 27);
 
che l'autorità cantonale ticinese non ha avuto modo di pronunciarsi in tale contesto, poiché l'appello dell'inquilina si è rivelato intempestivo e irricevibile;
 
che sotto questo profilo non vi è di conseguenza stata lesione del diritto federale;
 
che la ricorrente non contesta la motivazione con la quale la Corte cantonale ha dichiarato il suo appello irricevibile;
 
che il ricorso in materia civile risulta pertanto infondato e come tale va respinto;
 
che le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2011
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Klett Piatti
 
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