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Informationen zum Dokument  BGer 4A_616/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_616/2010 vom 03.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_616/2010
 
Sentenza del 3 gennaio 2011
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Huguenin.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di locazione; sfratto,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
 
che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
 
che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
 
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
 
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2011
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Klett Huguenin
 
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