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Informationen zum Dokument  BGer 2C_711/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_711/2007 vom 26.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_711/2007 /biz
 
Sentenza del 26 febbraio 2008
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Karlen, Aubry Girardin,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di domicilio (riesame),
 
ricorso contro la sentenza emanata il
 
29 ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 4 aprile 1991 A.________, cittadino dominicano, è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la madre ivi domiciliata ed è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Il 13 agosto 1997 è nata, da una relazione con una connazionale residente a Zurigo, la figlia B.________. Durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ non ha terminato l'apprendistato, ha ripetutamente interessato le autorità giudiziarie penali ed è stato minacciato a tre riprese di espulsione.
 
B.
 
Dopo aver reiteratamente chiesto, senza alcun successo, a A.________ la consegna del passaporto nazionale valevole e dell'estratto del casellario giudiziale per potere procedere al rinnovo del termine di controllo del permesso di domicilio, scaduto il 4 aprile 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha, l'11 maggio 2006, dichiarato decaduta la citata autorizzazione. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2006, il quale ha altresì rilevato che visti i suoi precedenti penali, l'interessato adempiva anche i requisiti dell'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. B della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Quest'ultimo giudizio è cresciuto in giudicato incontestato. Presone atto, l'autorità competente ha fissato a A.________ un termine con scadenza al 31 ottobre 2006 per lasciare il Cantone. Il gravame esperito contro tale ingiunzione è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2006.
 
C.
 
Il 15 marzo 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza di A.________ volta a ottenere il riesame della decisione con cui era stata pronunciata la decadenza del suo permesso di domicilio. Ha considerato che la cura medica al metadone, intrapresa dall'interessato il 23 ottobre 2006 per uscire dalla tossicodipendenza, e la conclusione di un contratto di lavoro non costituissero dei fatti nuovi e rilevanti, tali da modificare la precedente decisione.
 
D.
 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 15 maggio 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 29 ottobre 2007. In primo luogo i giudici ticinesi hanno osservato che la censura relativa alla lesione dei diritti di parte nel corso del procedimento concernente la decadenza del permesso di domicilio (all'epoca l'insorgente era in carcere e non aveva autorizzato sua madre a rappresentarlo dinanzi al Consiglio di Stato) era irricevibile, poiché avrebbe dovuto essere sollevata nella precedente procedura, mediante un'istanza di restituzione in intero per inosservanza del termine, ciò che non era stato fatto. Hanno poi considerato che le circostanze esistenti al momento della decisione di decadenza non si erano modificate in misura rilevante, motivo per cui non erano dati i presupposti del riesame. La Corte cantonale ha inoltre precisato che quand'anche si effettuasse un riesame completo, l'istanza andrebbe comunque respinta. Innanzitutto l'interessato, condannato una dozzina di volte tra il 1997 e il 2006 per complessivi 34 mesi di detenzione, prevalentemente per reati in materia di stupefacenti, aveva dimostrato di non essersi assolutamente integrato, rendendosi invece persona indesiderata in Svizzera. Del resto, nemmeno lui contestava di adempiere i presupposti dell'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b della LDDS. Valutando poi il provvedimento dal profilo della proporzionalità, ha constatato che malgrado fosse giunto in Svizzera all'età di 15 anni e vi avesse soggiornato durante 15 anni, A.________ non si era mai integrato né dal profilo professionale né da quello familiare, precisando al riguardo che non aveva né l'autorità parentale né l'affidamento della figlia B.________, ed è giunta alla conclusione che nonostante alcune inevitabili difficoltà iniziali, un suo rientro in patria appariva tutto sommato esigibile. Infine, per quanto concerne la pretesa impossibilità di seguire un'eventuale cura metadonica in patria, il Tribunale amministrativo ha precisato che, oltre al fatto che la terapia effettuata in Svizzera si era conclusa alla fine del mese di luglio 2006, niente impediva all'insorgente, qualora fosse dimostrata la necessità di proseguire la cura esclusivamente nel nostro Paese, di chiedere un permesso di dimora per motivi di cura.
 
E.
 
Il 10 dicembre 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciata un'autorizzazione di soggiorno. Censura la violazione del divieto dell'arbitrio nonché degli art. 13 Cost. e 8 CEDU.
 
Il 18 dicembre 2007 il Tribunale federale ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo a produrre l'incarto, senza ordinare uno scambio di allegati scritti.
 
Con decreto presidenziale di medesima data è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente ha esperito un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sennonché tale rimedio è inammissibile se è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 113 LTF). Occorre pertanto verificare se ciò sia il caso in concreto.
 
2.2 Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Esso è invece proponibile contro decisioni che constatano la decadenza di permessi di dimora o di domicilio che non ricadano sotto la predetta eccezione e che esplicherebbero ancora loro effetti se non fosse stata constatata la loro decadenza. Nel caso concreto oggetto della decisione di decadenza è un permesso di domicilio, il quale era di durata illimitata (cfr. art. 6 cpv. 1 LDDS, applicabile in casu, cfr. consid. 3). Il presente gravame va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico. Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) esso è, in linea di principio, ammissibile.
 
2.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se l'impugnativa sia ricevibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui il ricorrente fa pure riferimento, può restare indecisa, potendo questa Corte entrare nel merito della medesima già in virtù dei motivi che precedono.
 
3.
 
La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo l'art. 126 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge permane applicabile il diritto previgente. La decisione di decadenza all'origine della presente vertenza è stata emanata l'11 maggio 2006: in concreto si applica pertanto ancora la LDDS.
 
4.
 
Per consolidata giurisprudenza, un'autorità deve procedere al riesame di una decisione solo se le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l'interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; SJ 2004 I pag. 389). Se l'autorità competente reputa che queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la domanda. In questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito; può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 109 Ib 246 consid. 4a).
 
5.
 
5.1 Il ricorrente, richiamandosi al divieto dell'arbitrio e al principio della buona fede, censura la violazione dei suoi diritti di parte. Sostiene che la decisione di decadenza, invece di essergli personalmente intimata - allorché le autorità sapevano che si trovava in carcere - è stata inviata a sua madre e che quest'ultima - la quale l'ha rappresentato senza sua autorizzazione - non è mai stata invitata dal Consiglio di Stato a legittimarsi con una procura. Di fronte a queste manifeste inadempienze contesta che gli si possa rinfacciare di non aver chiesto la restituzione per intero dei termini per poi potere inoltrare un ricorso. Sennonché queste critiche sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del precedente procedimento. Orbene, il ricorrente non si esprime minimamente su tale aspetto per cui la censura, insufficientemente motivata (art. 42 LTF), sfugge ad un esame di merito.
 
5.2 Il ricorrente, facendo valere che se viene allontanato non potrà mai più vedere sua figlia che vive in Svizzera, si duole in seguito della violazione degli art. 13 Cost. e 8 CEDU.
 
Il cittadino straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona stabilita in Svizzera può di principio trarre un diritto di soggiorno dalla garanzia al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU (RS 0.101) e dall'art. 13 Cost., di analoga portata (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). A tal fine, occorre che il familiare abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera e che la relazione tra gli interessati sia intatta ed effettivamente vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1). Nella fattispecie, tali presupposti non sono manifestamente dati. Il ricorrente infatti non detiene né l'autorità parentale né l'affidamento di sua figlia e dagli atti in possesso di questa Corte non emerge - né d'altronde l'interessato stesso lo sostiene o lo dimostra - che abbia mantenuto intensi rapporti con la bambina. Egli non può quindi nulla dedurre dei soprammenzionati disposti. In proposito, il ricorso nella misura in cui è ammissibile, va respinto in quanto infondato.
 
5.3 Per il resto il ricorrente nulla obietta al fatto che la Corte cantonale ha giudicato che non erano dati motivi per procedere al riesame della decisione di decadenza del permesso di domicilio. Non occorre pertanto approfondire oltre la questione e questa Corte si allinea quindi ai pertinenti considerandi sviluppati al riguardo (cfr. sentenza impugnata, consid. 4), i quali vanno qui interamente condivisi.
 
6.
 
Per i motivi illustrati il gravame, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa seconda la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 26 febbraio 2008
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Merkli Ieronimo Perroud
 
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