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Informationen zum Dokument  BGer 6B_8/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_8/2007 vom 12.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_8/2007 /biz
 
Sentenza del 12 dicembre 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Ferrari,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Dr. Tiziana Meyer-Tomassini,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Complicità in truffa ripetuta,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decreto di accusa del 3 novembre 2005 il Procuratore pubblico riteneva A.________ autrice colpevole di complicità in ripetuta truffa per avere, come infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica X.________ facente capo al dott. B.________, ripetutamente assecondato tra la metà di gennaio del 1998 e il 1° dicembre successivo lo stesso dott. B.________, allo scopo di procacciare a quest'ultimo un indebito profitto, nell'ingannare con astuzia assicuratori sociali, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di terzi consistenti, in particolare, nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di A.________ a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
 
Al decreto d'accusa A.________ sollevava opposizione.
 
B.
 
A seguito dell'abbandono dell'aula da parte della patrocinatrice di A.________ durante il dibattimento del 12 settembre 2006, indetto per statuire sulla sua opposizione e quella di altri coaccusati, il Presidente della Pretura penale disgiungeva il procedimento a carico di A.________ dagli altri. Con istanza del 22 settembre 2006 l'accusata e la sua patrocinatrice presentavano al Presidente della Pretura penale un'istanza di rettifica e complemento del verbale dibattimentale del 12 settembre 2006. Questi, con decreto del 5 ottobre 2006, rilevando che il processo nei confronti dell'istante doveva essere integralmente rifatto, dichiarava l'istanza irricevibile, siccome priva di oggetto. Il ricorso di diritto pubblico presentato al Tribunale federale contro tale decreto veniva respinto nella misura della sua ammissibilità con sentenza 1P.706/2006 del 7 novembre 2006.
 
C.
 
Al nuovo dibattimento del 14 dicembre 2006, a seguito del rigetto delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa, A.________ e la sua patrocinatrice abbandonavano l'aula, nonostante il giudice le avesse avvertite che il dibattimento sarebbe continuato in quel caso nelle forme contumaciali.
 
Con sentenza del 14 dicembre 2006, intimata il 22 dicembre seguente, il Presidente della Pretura penale, procedendo nelle forme contumaciali, dichiarava A.________ autrice colpevole di complicità in ripetuta truffa confermando la proposta di pena contenuta nel decreto d'accusa del 3 novembre 2005. Egli avvertiva le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza. Veniva altresì precisato che la condannata poteva ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia. Essa poteva inoltre chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento.
 
D.
 
Il 28 dicembre 2006 A.________ chiedeva al Presidente della Pretura penale l'invio del verbale del dibattimento del 14 dicembre 2006 nonché la motivazione scritta della sentenza. Il giorno seguente dichiarava di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza pretorile.
 
Il 23 gennaio 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il gravame di A.________ poiché tardivo.
 
E.
 
A.________ insorge al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale postulando l'annullamento delle sentenze cantonali, quella del 14 dicembre 2006 del Presidente della Pretura penale e quella del 23 gennaio 2007 della CCRP. Domanda che il Tribunale federale accerti la nullità del decreto d'accusa del 3 novembre 2005 nonché di tutta la procedura a far tempo dal 1° dicembre 1998. Formula inoltre istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
 
F.
 
Il Procuratore pubblico postula la conferma della sentenza impugnata. La CCRP si rimette al giudizio del Tribunale federale.
 
Diritto:
 
1.
 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Dinanzi al Tribunale federale, adito con ricorso in materia penale, possono essere impugnate soltanto le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Ne consegue che, nella misura in cui le conclusioni della ricorrente vanno oltre la modifica o l'annullamento della sentenza della CCRP, segnatamente laddove impugna la decisione del giudice di prime cure, il suo ricorso si rivela inammissibile.
 
2.2 Oltre a delimitare l'oggetto del ricorso, l'art. 80 cpv. 1 LTF enuncia l'esigenza, già nota sotto l'imperio degli art. 86 OG e 268 n. 1 vPP, dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (v. FF 2001 3873; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, n. 2 ad art. 80). Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è quindi ammissibile soltanto ove il ricorrente abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale: pertanto, se una censura è stata dichiarata inammissibile dall'ultima autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (DTF 123 IV 42 consid. 2a; 121 IV 340; 102 IV 59 consid. 1a).
 
2.3 Nella fattispecie, il pregresso ricorso in sede cantonale è stato giudicato inammissibile. Considerando tardiva la dichiarazione di ricorso introdotta contro la sentenza del Presidente della Pretura penale, la CCRP non è entrata nel merito delle censure sollevate. In queste circostanze, la ricorrente può insorgere al Tribunale federale soltanto asserendo che la Corte cantonale ha considerato a torto - commettendo con ciò arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese - inammissibile il gravame presentato davanti a essa. Pertanto in questa sede si rivelano d'acchito inammissibili le censure relative al merito del procedimento, vale a dire le asserite violazioni procedurali, ivi compresa la violazione del diritto di essere sentito, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti nonché l'errata qualificazione giuridica della fattispecie.
 
In definitiva, in questa sede, può unicamente essere esaminata la critica della ricorrente volta a contestare la tardività del ricorso presentato dinanzi alla CCRP.
 
3.
 
3.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate.
 
3.2 Il ricorrente deve motivare il ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Il gravame deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).
 
4.
 
Nelle 48 pagine di ricorso - consacrate principalmente a censurare asserite violazioni di garanzie procedurali nelle fasi predibattimentale e dibattimentale - si stenta a trovare una compiuta motivazione giuridica conforme alle esigenze suesposte. A mente della ricorrente, dichiarando il suo ricorso inammissibile e non entrando nel merito delle censure sollevate, la CCRP avrebbe commesso un diniego di giustizia, fatto prova di un formalismo eccessivo, violato i principi della legalità e della buona fede e sarebbe incorsa in arbitrio. Solo quest'ultima critica risulta però sufficientemente motivata, ancorché al limite dell'ammissibilità.
 
4.1 La sentenza del giudice di prime cure è stata emanata e comunicata oralmente nei suoi dispositivi il 14 dicembre 2006, intimata il 22 dicembre 2006 e notificata il 27 dicembre 2006. La CCRP ha giudicato tardiva la dichiarazione di ricorso inoltrata il 29 dicembre 2006 in quanto formulata oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi previsto all'art. 276 cpv. 2 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CCP/TI; RL 3.3.3.1).
 
4.2 Per l'insorgente l'art. 276 cpv. 2 CPP/TI dev'essere interpretato "cum grano salis". Sostiene che, nel caso in cui una parte al procedimento non fosse presente alla lettura del dispositivo, il termine per presentare la dichiarazione di ricorso comincerebbe a decorrere solo a partire dalla notifica scritta della sentenza. A torto. Giusta l'art. 276 CPP/TI, conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico (cpv. 1); il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza (cpv. 2). Già alla semplice lettura della norma risulta che il termine decorre a partire dalla comunicazione orale della decisione. Ciò emerge ancor più chiaramente dall'art. 289 cpv. 1 CPP/TI per cui la dichiarazione di ricorso dev'essere presentata per scritto nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi. Senza considerare poi che tale regola risulta essere ormai l'oggetto di una costante giurisprudenza cantonale. In queste circostanze, non resta spazio per ammettere una diversa interpretazione delle norme come auspicato dalla ricorrente che, tra l'altro, si limita a contrapporre il proprio personale punto di vista senza tuttavia sostanziare arbitrio di sorta. Di transenna si rileva inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il principio della legalità è stato rispettato. Come visto, la decisione della CCRP poggia su una chiara disposizione legale.
 
Nella fattispecie, manifestata la loro volontà di abbandonare l'aula, il Presidente della Pretura penale ha avvertito l'accusata e la sua patrocinatrice che il dibattimento sarebbe nondimeno proseguito. Sapevano di conseguenza che il giudice avrebbe statuito. Pertanto, e come già rettamente osservato dalla CCRP, spettava alla qui ricorrente, viepiù assistita da un difensore, informarsi sollecitamente sull'esito del processo, ciò che le avrebbe permesso di inoltrare tempestivamente la dichiarazione di ricorso. Pretendere il contrario non è serio. Come non è serio rimproverare alla CCRP di aver commesso un diniego di giustizia, laddove il mancato esame del ricorso è da imputare al non rispetto dei presupposti formali di ammissibilità del gravame.
 
4.3 A nulla giova, infine, il richiamo della ricorrente agli art. 112 cpv. 2 e 100 LTF (nel gravame si fa erroneamente riferimento agli art. 105 e 94 LTF, fondandosi manifestamente sul disegno di legge). Per quel che riguarda l'art. 100 LTF, esso tratta esclusivamente un aspetto afferente la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta di una norma che trova applicazione anche nella procedura cantonale di ricorso, né, tanto meno, che serve da parametro per l'interpretazione di disposizioni cantonali di procedura. Quanto poi all'art. 112 LTF, esso disciplina la notificazione delle decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, ma non quelle dei tribunali chiamati a statuire in prima istanza oppugnabili con ricorso alle autorità cantonali. Da queste due disposizioni, l'insorgente non può perciò dedurre alcunché a sostegno della sua tesi. Anche su questo punto il suo gravame si rivela infondato.
 
5.
 
Da quanto precede discende che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame, che non è stata trattata in quanto alla ricorrente è stata inflitta una pena sospesa condizionalmente, diviene priva di oggetto.
 
Essendo il gravame privo fin dall'inizio di probabilità di successo, non possono essere concessi né il beneficio del gratuito patrocinio, né l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), nel fissare il loro importo si tiene tuttavia conto della situazione della ricorrente (art. 65 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.
 
5.
 
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 dicembre 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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