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Informationen zum Dokument  BGer 8C_636/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_636/2007 vom 03.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_636/2007
 
Sentenza del 3 dicembre 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
M.________ e I.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Cassa cantonale per gli assegni familiari,
 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assegni familiari cantonali,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 settembre 2007.
 
Considerando:
 
che per pronuncia del 20 settembre 2007 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da M.________ e I.________ in materia di assegni familiari cantonali,
 
che con ricorso 19 ottobre 2007 al Tribunale federale i coniugi X.________ si sono opposti al giudizio cantonale, riconfermandosi nelle loro allegazioni espresse in sede di primo grado,
 
che per comunicazione del 23 ottobre 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato agli interessati le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e li ha resi attenti sul fatto che il loro atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
 
che nel contempo li ha informati sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
 
che gli interessati non hanno fatto uso di questa possibilità,
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
 
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
 
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
 
che nel caso di specie, i ricorrenti non espongono minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
 
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
 
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Lucerna, 3 dicembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Frésard Schäuble
 
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