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Informationen zum Dokument  BGer 4A_339/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_339/2007 vom 13.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_339/2007 /biz
 
Sentenza del 13 novembre 2007
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, giudice presidente,
 
Kolly, Kiss,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente,
 
patrocinata dall'avv. Simone Albisetti.
 
Oggetto
 
contratto di collaborazione,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 9 luglio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 28 dicembre 1992/8 gennaio 1993 A.________ e C.________AG hanno sottoscritto una "Kooperationsvereinbarung", che il 30 marzo 2000 C.________AG ha disdetto con effetto al 31 maggio 2000, poi posticipato al 30 settembre 2000.
 
Al termine della relazione contrattuale A.________ ha chiesto il pagamento di numerosi giorni di lavoro durante i quali egli è rimasto inattivo ma a disposizione dell'impresa, 110 giorni nel 1999 e 121 giorni nel 2000. Invano.
 
2.
 
Preso atto del rifiuto opposto alla sua richiesta da B.________SA - che nel frattempo aveva ripreso l'attività di C.________AG -, il 25 marzo 2002 A.________ l'ha convenuta dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano con un'azione tendente al pagamento di fr. 160'236.85 oltre interessi al 5 % dal 30 settembre 2000. Egli ha fondato la sua pretesa sulla tesi secondo cui, nonostante la denominazione del documento firmato il 28 dicembre 1992/8 gennaio 1993, le parti avevano inteso stipulare un contratto di lavoro su chiamata.
 
2.1 Sulla base del tenore del contratto e delle risultanze probatorie la giudice di primo grado ha escluso di poter assimilare l'accordo di cooperazione venuto in essere fra le parti a un rapporto di lavoro, indi per cui con sentenza del 4 giugno 2007 ha integralmente respinto la petizione.
 
2.2 Adita dal soccombente, il 9 luglio 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello e confermato il giudizio pretorile.
 
3.
 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso fondato sulla violazione degli art. 18 e 404 CO, volto a ottenere l'annullamento delle pronunzie cantonali e l'accoglimento delle sue pretese.
 
Contestualmente all'impugnativa egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
4.
 
Il ricorso non è stato notificato per risposta né all'autorità cantonale né alla controparte.
 
5.
 
Poiché la sentenza criticata è stata emanata dopo il 1° gennaio 2007, ovvero dopo l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241), la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
6.
 
Prima di chinarsi sul contenuto dell'impugnativa sono opportune alcune considerazioni introduttive.
 
6.1 Il ricorrente ha presentato un allegato redatto in lingua tedesca, come suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF). Dato ch'egli non pretende di avere una conoscenza insufficiente della lingua italiana, questa circostanza non induce tuttavia a derogare al principio posto dall'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo cui il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata (cfr. DTF 124 III 205 consid. 2).
 
6.2 Lo scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale è intitolato "Berufungsbegehren". Sennonché il rimedio del ricorso per riforma (Berufung) è stato abrogato con l'introduzione della LTF. Ne discende che il documento inviato dal ricorrente può essere tenuto in considerazione solo quale ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 segg. LTF.
 
7.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito.
 
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario concernente una controversia con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.
 
8.
 
L'ammissibilità del ricorso suscita infatti delle perplessità sotto il profilo della motivazione.
 
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ripropone tutti gli argomenti già fatti valere in sede cantonale senza confrontarsi minimamente con le considerazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, come se il Tribunale federale fosse una giurisdizione di appello, competente a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la corretta applicazione delle norme invocate. Non è così.
 
Al Tribunale federale, quale corte suprema, spetta il compito di rivedere l'applicazione del diritto - così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF - da parte delle autorità cantonali. Anche se di principio applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima istanza.
 
L'allegato ricorsuale disattende completamente questi principi. In esso il ricorrente lamenta infatti genericamente la violazione degli art. 18 e 404 CO, ma, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non spiega per quale motivo l'atto impugnato violerebbe i disposti di diritto federale da lui citati; come già detto, egli omette infatti di prendere posizione sulle considerazioni dei giudici ticinesi.
 
Alla luce di quanto appena esposto, il gravame potrebbe dunque venir dichiarato inammissibile già perché non motivato conformemente alle esigenze di legge.
 
9.
 
Sia come sia, esso risulta manifestamente infondato.
 
Il ricorrente rimprovera alle istanze giudiziarie cantonali di non aver tenuto in nessun conto gli argomenti da lui addotti nei suoi allegati e di essersi limitate a considerare il testo dell'accordo, violando così le regole sull'interpretazione dei contratti (art. 18 CO) e le norme sul mandato, in particolare l'art. 404 CO.
 
Si tratta di una critica pretestuosa.
 
9.1 Entrambe le autorità cantonali hanno infatti vagliato dettagliatamente le asserzioni del ricorrente, senza limitarsi al tenore dell'accordo di cooperazione.
 
9.1.1 La pronunzia pretorile è divisa in due sezioni.
 
Nella prima, dedicata all'esame del testo del contratto, la giudice di primo grado ha in particolare rilevato come in esso le parti si siano definite mandante ("Auftraggeber") e mandatario ("Auftragnehmer"), precisando esplicitamente la volontà di escludere una relazione fondata su di un contratto di lavoro ("die Begründung eines Arbeitvertrages ist nicht beabsichtigt") a favore di un rapporto di libera consulenza ("Schaffung eines freiberuflichen Beraterverhältnisses") da concretarsi di volta in volta mediante offerta da parte dell'impresa ed eventuale accettazione da parte di A.________, il quale rimaneva peraltro libero di svolgere attività per altri mandanti così come di farsi sostituire da terzi in caso di impedimento.
 
Nonostante il tenore inequivocabile dell'accordo, nella seconda parte della sua sentenza la giudice ha esaminato anche le affermazioni del ricorrente a sostegno dell'esistenza di un rapporto di lavoro, osservando ch'esse non hanno trovato conforto nell'istruttoria, la quale ha al contrario rafforzato la posizione di libero professionista di A.________: egli stesso si è sempre qualificato come indipendente (anche nei confronti delle autorità fiscali), ha fatturato come tale le prestazioni fornite all'impresa (con accollo alla medesima dell'IVA) e ha strutturato in maniera corrispondente la propria organizzazione professionale, con la tenuta dell'usuale contabilità, affidata a una fiduciaria.
 
9.1.2 Il Tribunale d'appello ha esaminato la fattispecie con altrettanta cura. Premesso che l'accordo in oggetto non necessitava nemmeno di essere interpretato, vista la sua chiarezza, già evidenziata nel giudizio di primo grado, l'alta Corte ticinese - alle cui considerazioni si può senz'altro rimandare (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF) - ha comunque vagliato - e respinto - gli argomenti addotti nell'appello a sostegno dell'esistenza di un contratto di lavoro in deroga a quanto esplicitamente stabilito in tale accordo.
 
In particolare, la Corte ha disatteso l'affermazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe diritto al pagamento dei giorni in cui è rimasto inattivo a causa della mancanza di lavoro per il motivo che l'accordo escludeva il diritto a onorari e rimborsi spese solo in caso d'inattività dovuta a impedimenti personali - per vacanza o malattia - rispettivamente in caso di attività per terzi. A prescindere dal fatto che i motivi d'inattività menzionati nell'accordo avevano mero valore esemplificativo, i giudici ticinesi hanno escluso di poter dar credito alla tesi del ricorrente perché l'accordo prevedeva esplicitamente che il mandatario poteva fatturare unicamente i giorni di attività quale consulente.
 
L'asserita accettazione di una riduzione degli onorari e spese rispetto a una precedente convenzione quale contropartita della garanzia di occupazione è stata invece dichiarata proceduralmente irricevibile, siccome mai presentata negli allegati preliminari di causa (art. 321 cpv. 1 CPC/TI).
 
9.2 Come già spiegato, il ricorrente non prende posizione su queste considerazioni. Egli ricapitola i vari contratti da lui stipulati con l'impresa a partire dagli anni settanta - per mettere in rilievo le differenze fra essi e quello del 1992 - ed elenca tutti gli elementi che a suo modo di vedere deporrebbero a favore dell'asserito contratto di lavoro. Fa inoltre completamente astrazione dal tenore del contratto da lui sottoscritto il 28 dicembre 1992/8 gennaio 1993 con l'opponente.
 
9.3 Ora, se è vero che la denominazione di un contratto non è decisiva ai fini della valutazione della sua natura giuridica (DTF 129 III 664 consid. 3.1), non si può pretendere - come sembra voler fare il ricorrente - che le pattuizioni scritte non abbiano il benché minimo valore. Al contrario, secondo la giurisprudenza non ci si scosta dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2).
 
Nella fattispecie in esame le parti hanno regolato in maniera chiara e dettagliata la loro relazione, escludendo esplicitamente - giovi ripeterlo - la volontà di stipulare un rapporto di lavoro.
 
9.4 Ma anche ammettendo l'esistenza di alcuni elementi che potrebbero, sotto certi aspetti, deporre a favore del rapporto di lavoro, l'asserita lesione del diritto federale andrebbe in ogni caso negata in considerazione della giurisprudenza secondo la quale, in presenza di elementi che possono deporre sia a favore di un mandato che di un contratto di lavoro, il criterio decisivo ai fini del giudizio è quello dell'esistenza di una relazione di subordinazione fra le parti, elemento tipico del contratto di lavoro (DTF 129 III 664 consid. 3.2 pag. 667 seg., confermata anche nella sentenza non pubblicata del 25 gennaio 2007 nella causa 4C.276/2006 consid. 5).
 
In concreto, nel contratto si legge che nell'esecuzione dei compiti affidatigli il ricorrente non era vincolato alle istruzioni dell'opponente, né relativamente all'organizzazione temporale né a quella logistica. L'obiezione mossa dal ricorrente a questo riguardo è stata evasa dai giudici ticinesi al consid. 8.6 della sentenza impugnata, laddove hanno precisato che, se è vero che dall'istruttoria è emerso che in realtà il ricorrente non era libero nella scelta dei suoi collaboratori, è altrettanto vero che l'opponente si limitava a definire gli obiettivi da raggiungere e il quadro entro il quale doveva muoversi il consulente, il quale poteva per il resto scegliere liberamente come procedere.
 
Alla luce di queste considerazioni la decisione dei giudici ticinesi di negare l'esistenza dell'asserito rapporto di lavoro appare corretta.
 
10.
 
Il ricorso deve pertanto venire respinto.
 
Questo esclude la possibilità di concedere al ricorrente l'auspicata assistenza giudiziaria. Giusta l'art. 64 cpv. 1 LTF, la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone infatti che la parte richiedente non disponga dei mezzi necessari e, cumulativamente, che le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo.
 
Le spese giudiziarie vengono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella fissazione del loro ammontare si tiene comunque conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e
 
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 novembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: La cancelliera:
 
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