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Informationen zum Dokument  BGer U 389/2006  Materielle Begründung
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BGer U 389/2006 vom 05.11.2007
 
Tribunale federale
 
U 389/06 {T 7}
 
Sentenza del 5 novembre 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Widmer, Frésard,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
Cassa malattia-infortuni della Società svizzera degli albergatori (Hotela), rue de la Gare 18, 1820 Montreux, ricorrente,
 
contro
 
Z._________, opponente, rappresentato dai Sindacati Indipendenti Ticinesi, via della Pace 3, 6601 Locarno.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2006.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a In data 17 giugno 2002, Z._________, nato nel 1975, dipendente della ditta K.________ SA in qualità di "sous-chef" e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Cassa malattia/infortuni della Società svizzera degli albergatori (Hotela), è inciampato in un tappeto, procurandosi una distorsione al polso destro. L'Hotela ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
 
Per giudizio del 23 marzo 2004, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo il gravame dell'assicurato, ha annullato la decisione su opposizione con cui l'Hotela aveva negato il proprio obbligo prestativo a far tempo dal 5 agosto 2002 e ha rinviato la causa all'amministrazione affinché venisse chiarita, da uno specialista, la natura, traumatica oppure morbosa, dei disturbi ancora accusati dall'insorgente all'estremità superiore destra (carpe bossu).
 
A.b In seguito a tale giudizio l'Hotela ha fatto esperire una perizia a cura del dott. O.________, specialista in chirurgia ortopedica.
 
Preso atto delle conclusioni specialistiche, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 20 ottobre 2004, sostanzialmente confermata il 20 aprile 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dai Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT) per conto dell'assicurato, ha nuovamente dichiarato estinto, a partire dal 5 agosto 2002, il nesso di causalità fra i disturbi alla mano destra e l'infortunio in esame.
 
B.
 
Richiamandosi al parere del suo medico curante, dott. M.________, specialista in chirurgia della mano, Z._________, sempre rappresentato dai SIT, ha impugnato pure quest'ultima decisione su opposizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni il quale, dopo avere interpellato il dott. O.________ ed avergli a sua volta sottoposto alcuni quesiti, ne ha accolto il gravame nel senso che, annullato il provvedimento querelato, ha in sostanza accertato che i disturbi lamentati dall'insorgente successivamente al 4 agosto 2002 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell'evento infortunistico del 17 giugno 2002 (pronuncia del 26 luglio 2006).
 
C.
 
L'Hotela ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale chiede l'annullamento della pronuncia cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
 
Sempre tramite i SIT, Z._________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità publica ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se persiste una relazione di causalità tra l'infortunio del 17 giugno 2002 e i disturbi accusati dal ricorrente dopo il 4 agosto 2002.
 
3.
 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente esposto le norme legali (art. 10 e 16 LAINF) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. In particolare ha precisato a quali condizioni sono dati i requisiti per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la relazione causale naturale tra infortunio e danno alla salute debba essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice possibilità non bastando (DTF 119 V 335 consid. 1 pag. 337, 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate). Allo stesso modo, essa autorità ha giustamente rammentato che pure l'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non essendo per contro sufficiente (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b). Alla pronuncia impugnata può così essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
Per quanto concerne l'applicabilità della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) giova tuttavia soggiungere che nel caso di specie è litigioso sia il diritto a prestazioni per il periodo precedente l'entrata in vigore (il 1° gennaio 2003) di tale normativa che quello a prestazioni per il periodo successivo. Ora, ritenuto che per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4, 396 consid. 1.1 pag. 398 e i riferimenti), ciò significa che per la determinazione delle prime pretese si applicheranno le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle successive al 1° gennaio 2003 si applicheranno le nuove disposizioni della LPGA (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 126/04 del 30 settembre 2004]). Dal momento però che le definizioni di incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e invalidità (art. 8 LPGA) contenute nella LPGA così come la determinazione del grado d'invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa: art. 16 LPGA) corrispondono alle definizioni e ai principi finora elaborati in materia dalla giurisprudenza, la questione assume rilevanza relativa (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58, 2004 no. U 529 pag. 572 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 192/03 del 22 giugno 2004]).
 
4.
 
La Corte cantonale, dopo avere proceduto ad un'attenta analisi della documentazione medica agli atti, ha sostanzialmente rilevato che tema di contestazione non era la circostanza che il diagnosticato carpe bossu fosse preesistente all'infortunio del 17 giugno 2002, bensì il ruolo svolto da quest'ultimo in relazione alla sintomatologia accusata dall'assicurato a livello della mano destra. Seguendo il parere motivato del curante dott. M.________, ritenuto maggiormente convincente rispetto alla divergente opinione sostenuta dal dott. O.________, appositamente interpellato dall'assicuratore ricorrente, il primo giudice ha constatato, in sostanza, che precedentemente all'infortunio l'assicurato era asintomatico a livello della mano destra, che i disturbi sono apparsi in coincidenza con l'evento in questione e che posteriormente al mese di giugno 2002 l'interessato non è mai stato completamente asintomatico, reputando di poter concludere con verosimiglianza preponderante che il sinistro aveva reso manifesto e doloroso il preesistente carpe bossu.
 
5.
 
Il Tribunale federale non vede fondati motivi per scostarsi dagli accertamenti e dalle convincenti conclusioni cui è giunta l'autorità giudiziaria cantonale. Nel ricorso di diritto amministrativo l'assicuratore infortuni non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, queste conclusioni. Posto quanto precede, non può essere ammessa con il necessario grado di verosimiglianza preponderante l'estinzione del nesso di causalità, naturale ed adeguata, tra l'infortunio del 17 giugno 2002 e i disturbi lamentati dall'assicurato successivamente a tale data. Il gravame dell'Hotela si dimostra pertanto infondato mentre l'impugnato giudizio va confermato.
 
6.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, l'assicurato, patrocinato da un sindacato, ha diritto al versamento di ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'Hotela verserà all'assicurato la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 5 novembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Ursprung Schäuble
 
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