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Informationen zum Dokument  BGer 6B_138/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_138/2007 vom 27.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_138/2007 /biz
 
Sentenza del 27 ottobre 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, Presidente,
 
Ferrari, Favre,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, e dall'avv. dott. Carla Speziali,
 
contro
 
B.________,
 
C.________,
 
opponenti,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Salvatore Maurizio Curcio, c/o avv. Maura Colombo,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Omicidio colposo,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 22 marzo 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Statuendo su opposizione al decreto d'accusa emanato il 22 novembre 2002 dal Procuratore pubblico, con sentenza del 10 novembre 2005 il Giudice della Pretura penale proscioglieva A.________ dall'accusa di omicidio colposo.
 
B.
 
Adita dal Procuratore pubblico, il 22 marzo 2007 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) annullava la sentenza pretorile e riconosceva A.________ autore colpevole di omicidio colposo. Essa rinviava altresì gli atti a un nuovo giudice della Pretura penale per commisurare la pena e statuire sugli oneri processuali.
 
C.
 
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui domanda l'annullamento chiedendo il suo proscioglimento dall'accusa di omicidio colposo.
 
D.
 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al gravame. Non sono state chieste altre osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.2 Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
 
2.
 
Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF) nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF).
 
2.1 Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata non è una decisione finale, dacché non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). La CCRP ha infatti rinviato gli atti a un nuovo giudice della Pretura penale allo scopo di commisurare la pena e statuire sugli oneri processuali.
 
2.2 Costituisce decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF la decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, come pure la decisione che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.
 
L'avversata sentenza pone fine al procedimento sul verdetto di colpevolezza e rinvia la causa a un nuovo giudice affinché si pronunci su una questione non esaminata dalla CCRP, ossia la commisurazione della pena. Orbene, il verdetto di colpevolezza non può fare l'oggetto di una procedura separata, pertanto la decisione non concerne una questione che può essere giudicata indipendentemente da ciò su cui ci si deve ancora pronunciare. Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie, manifestamente non entra in considerazione. Ne consegue che la decisione impugnata non si configura nemmeno come decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF.
 
2.3 Rimane quindi da esaminare se la sentenza querelata sia da considerare una decisione pregiudiziale o incidentale impugnabile giusta l'art. 93 LTF.
 
3.
 
3.1 Secondo la giurisprudenza elaborata nell'ambito del ricorso per cassazione degli art. 268 e segg. vPP, le decisioni pregiudiziali e incidentali potevano essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale solo nella misura in cui l'autorità cantonale di ricorso si era pronunciata in maniera definitiva su una questione di diritto federale determinante per l'esito del procedimento (DTF 129 IV 179 consid. 1.1; 128 IV 34 consid. 1a; 123 IV 252 consid. 1). Il ricorso era pertanto proponibile segnatamente contro decisioni rese su ricorso che, contrariamente al giudizio di prima istanza, riconoscevano colpevole l'accusato e rinviavano la causa all'autorità di prime cure per la commisurazione della pena (v. DTF 124 IV 170).
 
3.2 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la LTF che introduce un insieme di norme procedurali, tra cui l'art. 93 LTF, applicabili a tutti i ricorsi presentati al Tribunale federale, ricorso in materia penale compreso.
 
3.2.1 Giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
 
Per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (v. DTF 133 IV 139 consid. 4; sentenza 1B_84/2007 dell'11 settembre 2007 destinata alla pubblicazione, consid. 4). Nel caso concreto, la sentenza impugnata non causa all'insorgente alcun pregiudizio irreparabile.
 
3.2.2 L'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF riprende quasi testualmente l'art. 50 cpv. 1 vOG (v. FF 2001 3890; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, n. 5 ad art. 93). La giurisprudenza resa in applicazione di quest'ultima disposizione conserva quindi interamente la sua validità.
 
Secondo questa giurisprudenza, la possibilità di impugnare delle decisioni pregiudiziali o incidentali, giustificata da considerazioni di economia processuale, costituisce un'eccezione e, in quanto tale, va ammessa in modo restrittivo, tanto più che simili decisioni possono essere contestate mediante un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF; v. pure Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 11 ad art. 93).
 
3.2.3 Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità. L'insorgente è tenuto, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (v. DTF 118 II 91 consid. 1a; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, op. cit., n. 13 ad art. 93 LTF).
 
Nella fattispecie, non ravvisando la particolare natura della decisione contrastata, il ricorrente non adduce alcunché circa l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Non si giustifica pertanto l'entrata nel merito del gravame.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 ottobre 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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