VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_232/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_232/2007 vom 22.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_232/2007 /biz
 
Sentenza del 22 ottobre 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Féraud, presidente,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 24 settembre 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che con decreto d'accusa del 5 luglio 2007 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di ripetuta ingiuria e di ripetuta diffamazione e ne ha proposto la condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 70.-- cadauna e ad una multa di fr. 300.--;
 
che avverso tale decisione l'interessata ha presentato un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);
 
che, con scritto del 24 luglio 2007, la CRP le ha comunicato che il gravame appariva tardivo e l'ha invitata ad esprimersi sulla tempestività dello stesso, producendo eventuali mezzi di prova;
 
che, ulteriormente sollecitata dalla CRP, la ricorrente non ha dato seguito all'invito entro il termine fissatole;
 
che, con sentenza del 24 settembre 2007, la CRP ha quindi ritenuto tardivo il ricorso e lo ha dichiarato irricevibile;
 
che A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2, 489 consid. 3);
 
che, trattandosi di una decisione in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è dato di massima il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF;
 
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF, la violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3, 133 II 249 consid. 1.4.1);
 
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1);
 
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione: la ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto, in particolare riguardo alla tardività del suo gravame dinanzi alla Corte cantonale, unica questione oggetto del litigio;
 
che la CRP ha in effetti dichiarato irricevibile il gravame sulla base dell'art. 20 cpv. 4 CPP/TI, secondo cui quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza;
 
che la ricorrente non si esprime su questo aspetto, facendo segnatamente valere la violazione della citata disposizione di procedura penale cantonale, ma riconosce anzi, perlomeno implicitamente, la tardività del suo gravame;
 
che la ricorrente si diffonde per contro in argomentazioni concernenti il merito del procedimento penale, le quali esulano però dall'oggetto del litigio;
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 ottobre 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).