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Informationen zum Dokument  BGer I 840/2006  Materielle Begründung
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BGer I 840/2006 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
I 840/06 {T 7}
 
Sentenza del 3 ottobre 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
H.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 agosto 2006.
 
Fatti:
 
A.
 
H.________, nata nel 1954, segretaria d'ufficio, è stata per decisione 13 ottobre 1997 messa al beneficio dall'Ufficio AI del Cantone Ticino di una rendita intera dell'AI con effetto dal 1° luglio 1995, stante un grado di invalidità del 67% riconducibile a inabilità in relazione a stato depressivo con sindrome da affaticamento cronico.
 
Il diritto alla prestazione è stato confermato nell'ambito di una procedura di revisione promossa nel 2000.
 
In sede di una nuova procedura di revisione, l'Ufficio AI ha per atto amministrativo 10 dicembre 2004 soppresso la rendita per il motivo che dalla documentazione medica acquisita agli atti si deduceva essere lo stato dell'interessata migliorato al punto da determinare un'incapacità lavorativa non superiore al 20%.
 
Per decisione su opposizione 21 settembre 2005 gli organi dell'AI hanno tutelato il precedente provvedimento.
 
B.
 
L'assicurata ha deferito la decisione 21 settembre 2005 con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando l'accertato miglioramento; ricorso respinto dall'autorità gudiziaria adita mediante giudizio 25 agosto 2006.
 
C.
 
L'interessata ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale, ribadendo le sue critiche all'indirizzo della valutazione sanitaria ritenuta a base della soppressione della prestazione assicurativa e producendo un certificato medico 8 settembre 2006 del dott. M._________.
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso sul gravame, l'Ufficio AI ne ha proposto la reiezione.
 
Diritto:
 
1.
 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
3.
 
La ricorrente contesta l'accertamento dello stato di salute operato dal primo giudice e le conseguenti valutazioni della sua capacità lavorativa. Ora in sede del nuovo disciplinamento sul potere cognitivo nel campo dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare trattandosi di valutare l'incapacità di guadagno sulla base di documentazione medica, le considerazioni dell'autorità giudiziaria di primo grado sullo stato di salute e la capacità di lavoro rientrano nelle questioni di fatto e devono essere esaminate sotto un profilo cognitivo limitato (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Il Tribunale federale non può quindi che esaminare se i fatti siano stati constatati in modo manifestamente inesatto o incompleto oppure accertati in violazione di norme essenziali di procedura.
 
4.
 
Avuto riguardo al potere cognitivo limitato del Tribunale federale, il certificato medico 8 settembre 2006 prodotto con il ricorso di ultima istanza non è ammissibile in quanto non trattasi di un mezzo di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui mancata assunzione costituisce una violazione di norme essenziali di procedura (DTF 121 II 97 consid. 1c pag. 99).
 
5.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale cantonale ha già esattamente ed in modo esauriente esposto il disciplinamento applicabile in materia di valutazione dell'incapacità lavorativa e dell'invalidità, ricordando in particolare i principi ai quali è subordinato il riconoscimento del valore probante delle certificazioni sanitarie, per cui ad essa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione (art. 36a cpv. 3 OG).
 
6.
 
Il giudice di prime cure ha fondato il suo giudizio su una perizia del Servizio di accertamento medico dell'AI, cui non può essere negato il valore probante, nella quale si giungeva alla conclusione che l'esaminata doveva essere considerata capace di lavorare nella misura dell'80% nella precedente attività esercitata. Nella perizia pluridisciplinare, che si fondava in particolare su consultazioni esterne di natura reumatologica, a cura del dott. K.________, e psichiatrica, a cura del dott. F._________, si concludeva essere l'inabilità constatata addebitabile a turbe di natura reumatologica, la patologia psichiatrica non limitando invece la capacità lavorativa. Nella perizia in questione si mette poi in evidenza come lo stato depressivo, diagnosticato dal dott. P._________ in sede della procedura di richiesta iniziale della rendita, più non sussista, almeno nella sua forma invalidante.
 
Orbene non si vede in che cosa l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe constatato i fatti in modo manifestamente inesatto o incompleto. Con il ricorso all'istanza giudiziaria federale la ricorrente nulla dice al riguardo, limitandosi a diffondersi sulle sue turbe, più precisamente sulle ripercussioni delle medesime nell'ambito della sua vita quotidiana. Essa critica soprattutto il fatto che ci si sia fondati su una perizia allestita sulla base di una degenza di quattro giorni, allorché un esame approfondito avrebbe, a suo avviso, imposto un monitoraggio per almeno sei mesi, censura, questa, infondata e priva di rilievo ai fini del giudizio.
 
In queste condizioni, è incensurabile il giudizio cantonale, che concludendo per la sussistenza di un grado di incapacità di lavoro del 20% e di una pari invalidità, tutela la decisione di soppressione della rendita.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 3 ottobre 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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