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Informationen zum Dokument  BGer 1C_46/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_46/2007 vom 14.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_46/2007 /biz
 
Sentenza del 14 settembre 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
Farmacia A.________SA,
 
ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. Attilio Rampini,
 
contro
 
Stato del Cantone del Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare
 
e delle strade nazionali, via C. Ghiringhelli 19,
 
6502 Bellinzona,
 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
 
via Bossi 3, 6901 Lugano,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
espropriazione formale (indennità),
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
B.________, C.________ e D.________ sono proprietarie del fondo part. n. 216 di Vira Gambarogno, inserito nella zona R3, di una superficie complessiva di 307 m2. Sulla particella, ubicata lungo la strada cantonale del Gambarogno, sorge un edificio il cui piano terreno è locato alla Farmacia A.________SA. Tra lo stabile e la strada trovano spazio, parallelamente alle vetrine della farmacia, due posteggi laterali, autorizzati nel 1985, soggetti tra l'altro alla condizione che fossero chiaramente delimitati sull'area privata.
 
B.
 
Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi concernenti la correzione della strada cantonale Quartino-Dirinella, lo Stato ha promosso l'esproprio definitivo di una striscia di circa 20 m2 della particella n. 216 a confine con la carreggiata. Qualificando tale scorporo come terreno complementare, l'espropriante ha offerto un'indennità di fr. 175.-- il m2. Le proprietarie del fondo e titolari della farmacia si sono opposte al progetto stradale, prospettando a seguito dell'asserita soppressione di un posteggio un risarcimento di fr. 1'500'000.-- per la perdita della clientela della farmacia, o subordinatamente, nel caso di cessazione dell'attività, di almeno fr. 2'500'000.--. Con sentenza del 22 marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione e approvato i progetti definitivi relativi alle opere di sistemazione della strada cantonale nel tratto tra Magadino e Vira Gambarogno. Con decisione del 9 febbraio 2004 è inoltre stata accordata allo Stato l'anticipata immissione in possesso.
 
C.
 
Con giudizio del 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto alle proprietarie un'indennità di fr. 230.-- il m2 per la superficie di circa 20 m2 espropriata formalmente, qualificata come terreno complementare, nonché fr. 15'677.-- per la soppressione di un posteggio, oltre agli interessi.
 
D.
 
Sia le proprietarie e la Farmacia A.________SA sia l'espropriante hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo, che, con sentenza del 19 febbraio 2007, ha parzialmente accolto il gravame delle prime, aumentando a fr. 300.-- il m2 l'indennità per l'espropriazione definitiva dei circa 20 m2, e accolto interamente quello del secondo, annullando l'indennizzo per la soppressione del posteggio. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che il minor valore derivante dalla complementarità del terreno poteva ritenersi compensato dalla plusvalenza dovuta alla sovraedificazione del fondo, sicché si giustificava di riconoscere per lo scorporo espropriato il suo valore edilizio pieno. Ha inoltre rilevato che l'espropriazione non aveva privato la particella dei due posteggi secondo le modalità autorizzate nel 1985, per cui non si giustificava un risarcimento supplementare per la perdita, mai avvenuta, di un posto auto. La Corte cantonale ha infine stabilito in fr. 5'000.-- la tassa di giustizia e l'ha posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 4'500.--, imponendo altresì allo Stato di versare loro fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
 
E.
 
La Farmacia A.________SA impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Chiede, in via principale, di condannare l'espropriante a versarle un'indennità di fr. 1'147'343.--, oltre interessi, per la diminuzione degli incassi della farmacia in seguito all'intervento espropriativo. In via subordinata, postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché disponga l'assunzione di una perizia contabile e si pronunci nuovamente sulla causa. La ricorrente fa valere l'applicazione arbitraria del diritto cantonale e la violazione del diritto di essere sentito. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
F.
 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, sottolineando in particolare che l'istruttoria ha chiaramente dimostrato che l'espropriazione non ha privato la proprietà di un posteggio, sicché, in mancanza di un rapporto di causalità tra l'intervento espropriativo e le minori vendite lamentate dalla farmacia, la perizia contabile richiesta dagli espropriati non doveva essere assunta. Il Tribunale di espropriazione rinuncia a formulare osservazioni, mentre l'espropriante contesta le argomentazioni ricorsuali, postulando la reiezione dei gravami nella misura della loro ricevibilità.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1
 
Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 185 consid. 1).
 
1.2 La ricorrente presenta, qualora non fosse dato il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia manifestamente aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (cfr. Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [ed.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 143).
 
1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile.
 
2.
 
2.1 Quando, come in concreto, la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 III 393 consid. 6; sentenza 1C_64/2007 del 2 luglio 2007, consid. 3 e riferimenti). Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti. I ricorrenti possono quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire arbitraria, ciò che essi devono dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Inoltre, l'esistenza di fatti accertati in modo inesatto o lesivo del diritto non è di per sé una condizione sufficiente per condurre all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, occorrendo pure che sia suscettibile di avere un'influenza determinante sull'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 in fine LTF). I ricorrenti devono quindi rendere verosimile che la decisione finale sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (cfr. sentenza 1C_64/2007 citata, consid. 5.1 e riferimenti).
 
2.2 Il gravame in esame ha natura essenzialmente appellatoria e non adempie, per la maggior parte, le citate esigenze di motivazione. In effetti, laddove la ricorrente invoca l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, in particolare dell'art. 11 lett. c LEspr/TI, le spettava dimostrare per quali ragioni la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma invocata o con un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). La ricorrente si limita per contro, in sostanza, ad addurre una sua diversa opinione rispetto alle considerazioni, invero accurate e pertinenti, contenute nel giudizio impugnato. Insiste per lo più sul calo delle vendite della farmacia, presentando dati contabili che attesterebbero una diminuzione della cifra d'affari, soprattutto a partire dall'inizio dei lavori di sistemazione stradale nel febbraio 2004. Sostiene di non avere una spiegazione ragionevole al riguardo, segnatamente se si considera che le condizioni del mercato, con il miglioramento del turismo e l'aumento dei pernottamenti nella regione del Lago Maggiore e Valli, sarebbero ora favorevoli. Ritiene quindi che la diminuzione degli incassi della farmacia possa essere riconducibile solo all'intervento espropriativo, che avrebbe comportato un peggioramento della possibilità di parcheggio per i clienti.
 
2.3 Ora, la Corte cantonale ha accertato che già l'autorizzazione del 4 aprile 1985, segnatamente la planimetria annessa alla stessa, indicava che i due posteggi al servizio della farmacia dovevano essere delimitati sull'area privata, parallelamente alla facciata dell'immobile. Ha poi rilevato che l'espropriazione della striscia di 20 m2 a confine con la strada cantonale non ha privato la particella dei due posteggi laterali secondo le modalità autorizzate nel 1985: i parcheggi tuttora esistenti permettono infatti di ospitare due veicoli e l'unica differenza rispetto alla situazione precedente è costituita dalla distanza ridotta ora al minimo tra gli stalli di posteggio e le vetrine della farmacia. I giudici cantonali hanno altresì rilevato che a una distanza di 35 m dalla farmacia, sul fondo part. n. 214 di Vira Gambarogno, sorge un posteggio pubblico utilizzabile anche dai suoi clienti. Premesso che, come visto, con le sue argomentazioni ricorsuali la ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questi accertamenti né spiega per quali ragioni essi sarebbero avvenuti in violazione del diritto, risulta che lo stato di fatto stabilito nella decisione impugnata e posto a fondamento della stessa è del tutto conforme agli atti e pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4). In tali circostanze, poiché le possibilità di parcheggio per due veicoli non risultano essere state pregiudicate dall'esproprio litigioso, è senza eccedere o abusare del proprio potere d'apprezzamento che la Corte cantonale ha escluso che la pretesa diminuzione delle vendite lamentata dalla farmacia fosse riconducibile all'intervento espropriativo (cfr. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 419). Il semplice fatto che le manovre di stazionamento sarebbero ora meno agevoli, per la maggiore vicinanza dei posteggi alla facciata dell'edificio, non basta di per sé, secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della vita, a giustificare la diminuzione degli incassi riscontrati dalla farmacia. Negando alla ricorrente un'indennità per le minori vendite, siccome non è dato in concreto un rapporto di causalità con l'intervento espropriativo, i giudici cantonali non hanno quindi nemmeno applicato in modo arbitrario l'art. 11 lett. c LEspr/TI, che prevede l'indennizzo di tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione. Visto l'esito della causa, essi potevano inoltre, sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrilevanza della prova richiesta, senza violare il diritto di essere sentito della ricorrente, rifiutarsi di assumere una perizia contabile concernente gli incassi della farmacia (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a e rinvii).
 
3.
 
3.1 La ricorrente contesta infine la ripartizione delle spese processuali eseguita dalla Corte cantonale, che le ha accollato la tassa di giustizia nella misura di fr. 4'500.-- e le ha riconosciuto ripetibili ridotte, commisurate al successo assai limitato del gravame. Sostiene che l'art. 73 cpv. 1 LEspr/TI, secondo cui le spese processuali sono interamente a carico dell'espropriante il quale è inoltre tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili, sarebbe applicabile non soltanto in prima istanza, ma anche nella procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
 
3.2 Questa Corte ha tuttavia già avuto modo di rilevare che l'interpretazione della normativa cantonale data dalla prassi dell'ultima istanza cantonale, secondo cui l'art. 73 LEspr/TI si riferisce unicamente alla regolamentazione delle spese processuali in prima istanza, cioè davanti al Tribunale di espropriazione, mentre nella procedura di ricorso fanno stato, per il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 LEspr/TI, le norme della legge di procedura per le cause amministrative e in particolare l'art. 31, non appare manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (cfr. sentenza inedita 1P.323/1996 del 9 giugno 1997, consid. 5; cfr. per la prassi delle autorità cantonali: RDAT II-1992 n. 44 pag. 99, RDAT I-1991 n. 53 pag. 127 e riferimenti). La critica dei ricorrenti è dunque infondata.
 
4.
 
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto in quanto ammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
 
2.
 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 settembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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