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Informationen zum Dokument  BGer C 195/2006  Materielle Begründung
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BGer C 195/2006 vom 24.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
C 195/06
 
Sentenza del 24 luglio 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, presidente,
 
Schön e Frésard,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
S.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino,
 
Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente,
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006.
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione del 31 maggio 2005, sostanzialmente confermata il 13 settembre seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha sospeso per la durata di 31 giorni il diritto all'indennità di disoccupazione di S.________, nato nel 1974, dal 1° novembre 2004 alla ricerca di un'attività a tempo pieno quale impiegato di commercio qualificato, contabile o manager di marketing, per avere rifiutato, senza valido motivo, un'occupazione adeguata assegnatagli dall'Ufficio regionale di collocamento X.________ presso la ditta Y.________.
 
B.
 
Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame per pronuncia del 24 luglio 2006.
 
C.
 
L'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale domanda, in accoglimento del gravame, l'annullamento della sospensione e il riconoscimento del pieno diritto alle indennità.
 
La Sezione cantonale del lavoro, l'Ufficio regionale di collocamento e il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).
 
3.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia in esame, rammentando in particolare che l'assicurato, pena la sospensione, per un massimo di 60 giorni, dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LADI, art. 45 cpv. 2 OADI), è tenuto, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 in relazione con l'art. 16 LADI). Giova inoltre ribadire che la colpa è in particolare ritenuta grave se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 3 OADI). Per il resto, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2).
 
4.
 
Nel caso in esame risulta dagli atti all'inserto che al ricorrente, dal 1° novembre 2004 alla ricerca di un'attività a tempo pieno quale impiegato di commercio qualificato, contabile o manager di marketing, è stata ufficialmente assegnata il 21 febbraio 2005 un'occupazione al 100% come impiegato di commercio qualificato presso la ditta Y.________, che però non ha avuto alcun esito.
 
Dopo avere pertinentemente ricordato la giurisprudenza che al rifiuto di un'occupazione adeguata assimila il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego offerto, ed essersi confrontati in dettaglio con le dichiarazioni contraddittorie delle parti in relazione alla mancata assunzione, i giudici cantonali hanno ritenuto di poter concludere con verosimiglianza preponderante che il ricorrente non aveva nelle trattative con la ditta Y.________ espresso chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di contrarre il rapporto di lavoro per porre termine alla sua disoccupazione, il che giustificava, di principio, una sospensione del diritto all'indennità giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
 
Tutto ben ponderato, questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale, la quale ha dimostrato in maniera convincente che l'insorgente aveva di fatto rifiutato, con il suo comportamento, una reale possibilità di impiego. Neanche in questa sede l'interessato porta argomenti che permetterebbero di giungere a diversa conclusione.
 
5.
 
Nel fissare la sospensione in 31 giorni, amministrazione e giudici cantonali hanno giustamente reputato che la colpa del ricorrente era di natura grave (cfr. il già citato art. 45 cpv. 3 OADI), collocandola al livello minimo previsto per questo grado di colpa. Tale apprezzamento sfugge ad ogni critica e merita di essere confermato.
 
6.
 
La presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall'art. 36a OG.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale, visto l'art. 36a OG, pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio regionale di collocamento X.________ e al Segretariato di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 24 luglio 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
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