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Informationen zum Dokument  BGer 6S.509/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.509/2006 vom 08.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.509/2006 /viz
 
Sentenza dell'8 luglio 2007
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Ferrari,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________, patrocinato dall'avv. Carlo Steiger,
 
B.________, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Commisurazione della pena,
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 22 febbraio 2005 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta truffa aggravata siccome commessa per mestiere, in parte tentata, per avere nel periodo maggio 1995 - aprile 2004, agendo in correità con terzi, in 20 occasioni di cui quattro tentate, ingannato astutamente terze persone inducendole a credere che avrebbe loro procurato un finanziamento dietro compenso di indebiti versamenti per complessivi fr. 786'387.-- e complessivi € 630'000.--, rispettivamente tentato di ottenere € 145'000.--. Egli lo riconosceva inoltre autore colpevole di falsità in documenti per avere in più occasioni, allo scopo di procacciare a sé un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, formato falsi documenti ed alterato documenti veri, rispettivamente fatto uso di falsi documenti.
 
Con medesima sentenza del 22 febbraio 2005 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva B.________ autore colpevole di ripetuta truffa siccome commessa per mestiere, in parte tentata, per avere nel periodo maggio 1995 - aprile 2004, agendo in correità con terzi, in 18 occasioni di cui quattro tentate, ingannato astutamente terze persone inducendole a credere che avrebbe loro procurato un finanziamento dietro compenso di indebiti versamenti per complessivi fr. 636'387.-- e complessivi € 610'000.--. Lo riconosceva inoltre colpevole di falsità in documenti per avere nel settembre 2003 fatto uso di documenti dal contenuto inveritiero.
 
In applicazione della pena la Corte di assise condannava sia A.________ (a cui riconosceva l'attenuante specifica del sincero pentimento) che B.________ a 18 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni. Condannava altresì B.________ all'espulsione effettiva dalla Svizzera per un periodo di sette anni.
 
B.
 
Adita dal Procuratore pubblico del Canton Ticino, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva, con sentenza del 5 ottobre 2006, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
 
C.
 
Postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale, il Procuratore pubblico del Canton Ticino insorge con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale fondato sulla violazione dell'art. 63 CP.
 
D.
 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Gli opponenti non sono stati invitati a formulare osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dagli art. 268 e segg. PP relativi al ricorso per cassazione.
 
1.2 Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
 
2.
 
Contestata nel gravame è esclusivamente la commisurazione della pena. A mente del ricorrente, la CCRP avrebbe acriticamente sposato la tesi del primo giudice e confermato pene arbitrariamente clementi. L'ultima autorità cantonale avrebbe in sostanza commesso un abuso del potere d'apprezzamento.
 
In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b).
 
3.
 
Per quanto attiene alla pena inflitta ad A.________, il ricorrente non rimprovera alla CCRP di aver ecceduto nel suo potere d'apprezzamento fissando la pena fuoriuscendo dal quadro edittale, fondandola su elementi estranei all'art. 63 CP o omettendo di valutare tutti gli elementi pertinenti contemplati da questa norma. Egli ritiene però che l'ultima autorità cantonale abbia abusato del suo potere di apprezzamento confermando la pena oltremodo clemente irrogata dal primo giudice.
 
3.1 Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è stato concepito per assicurare un'applicazione uniforme del diritto federale da parte delle autorità cantonali. Il ruolo della Corte di cassazione penale consiste nel fornire un'interpretazione uniforme del diritto federale e nel vigilare che sia correttamente compreso e applicato. Chiamata ad esprimersi su un preteso abuso del potere di apprezzamento nella commisurazione della pena, essa si impone un certo riserbo. Non sostituisce la valutazione del giudice di merito con la propria, ma interviene solo qualora quest'ultimo abbia fatto un uso veramente insostenibile del margine di manovra di cui dispone, commettendo in questo modo una violazione del diritto federale (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a pag. 153). Adottare un'interpretazione più estensiva di abuso misconoscerebbe la latitudine di giudizio che il legislatore ha voluto attribuire al giudice di merito e trasformerebbe, su questo punto, il ricorso per cassazione in un appello (Bernard Corboz, La motivation de la peine, ZBJV 131/1995 pag. 18).
 
3.2 Sostenendo che la CCRP, per tenere debitamente conto della colpa dell'imputato, avrebbe dovuto fissare una pena teorica di base di almeno 3 anni di detenzione al posto dei 21 mesi da lei ritenuti, il ricorrente si limita a contrapporre la propria valutazione a quella della corte cantonale senza tuttavia dimostrare perché questa sia incorsa in un abuso del suo potere di apprezzamento. La censura del ricorrente non è destinata a miglior sorte neppure laddove egli afferma che l'ulteriore imputazione di falsità in documenti - reato giustamente qualificato come marginale dalla CCRP - in concorso (art. 68 n. 1 CP) con le ripetute truffe avrebbe a maggior ragione dovuto condurre l'autorità cantonale a fissare una pena teorica di base di 3 anni di detenzione prima di ridurla per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute ad A.________. Né l'importanza della colpa dell'imputato - definita non trascurabile dalla corte cantonale - né l'entità del maltolto (che costituisce solo uno degli elementi da valutare nella commisurazione della pena; Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 52 ad art. 63 CP e riferimenti), e neppure la durata dell'attività delittuosa permettono, da soli, di affermare che nell'irrogare la pena ad A.________ la CCRP abbia fatto un uso veramente insostenibile del potere di apprezzamento di cui fruiva. La latitudine di giudizio dell'autorità cantonale, d'altronde, era tanto più vasta che il concorso di reati (art. 68 n. 1 CP) e il riconoscimento della circostanza attenuante del sincero pentimento (art. 64 CP) hanno esteso il quadro legale della pena non solo verso l'alto (fino a 15 anni di reclusione; art. 146 cpv. 2 unitamente all'art. 68 n. 1 CP) ma anche verso il basso (fino a 3 giorni di detenzione; art. 36 unitamente all'art. 65 penultimo capoverso CP).
 
È infine necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza, i motivi di prevenzione generale invocati dal ricorrente, che paventa una banalizzazione dei reati patrimoniali, devono retrocedere di fronte alle esigenze legate alla prevenzione speciale nella misura in cui queste ultime giustificano una pena compatibile con la sospensione condizionale e qualora, come nel caso in rassegna, le condizioni per beneficiare della condizionale siano adempiute (DTF 118 IV 342 consid. 2g).
 
Da quanto precede risulta che, sebbene la pena inflitta ad A.________ appaia particolarmente clemente, la CCRP non ha fatto un uso del proprio potere d'apprezzamento tanto insostenibile da costituire un abuso e violare il diritto federale.
 
4.
 
Il ricorrente censura poi la pena inflitta a B.________. A mente del Ministero pubblico, la pena teorica base di 24 mesi sarebbe anche in questo caso eccessivamente mite. Su questo punto, si può rinviare a quanto esposto per la pena di A.________ (v. consid. 3.2).
 
Egli rimprovera dipoi all'ultima autorità cantonale di aver confermato la pena irrogata dal primo giudice sebbene quest'ultimo abbia omesso di richiamare l'applicazione dell'art. 68 n. 1 CP in relazione all'ulteriore imputazione di falsità in documenti.
 
Su questo punto la CCRP ha tuttavia affermato che l'omesso richiamo, nella commisurazione della pena, al reato di falsità in documenti rimaneva senza conseguenze. Essa ha infatti ritenuto poco probabile, per non dire impensabile, che la Corte di merito si sarebbe scostata dalla pena base di 24 mesi di detenzione nel caso in cui avesse ripreso nel considerando sulla commisurazione della pena l'imputazione sfociata nella condanna di falsità in documenti. Con i falsi documenti, sempre secondo l'autorità cantonale, gli accusati hanno cercato solo di facilitare l'incasso degli assegni con una causale credibile ove gli istituti di credito svizzeri (che non risultano essere stati truffati) avessero sollevato obiezioni di fronte agli assegni presentati alla riscossione e costituenti il provento delle truffe. Il reato di falsità in documenti, conclude la CCRP, ha costituito in definitiva un'appendice alle truffe messe precedentemente in atto e in quanto tale non avrebbe permesso di rimettere in discussione la pena base di 24 mesi neppure qualora il primo giudice avesse correlato la pena - oltre alle truffe - alla falsità in documenti (sentenza impugnata consid. 8d pag. 10).
 
L'ultima autorità cantonale ha quindi considerato che la falsità in documenti, reato di secondaria importanza rispetto alle principali imputazioni, non solo avrebbe influito in modo marginale sulla pena, ma anche che un tale concorso di reati, debitamente ritenuto a carico dell'accusato, era in realtà già stato valutato, quanto meno implicitamente, nel fissare la pena base a 24 mesi, prima di prendere in considerazione le attenuanti del caso. Stando così le cose, la sentenza impugnata merita tutela. Sebbene un simile modo di procedere sia poco rispettoso delle esigenze poste dalla giurisprudenza in materia di motivazione della pena, nondimeno si può ammettere che, il giudizio penale formando un'unità, il giudice, al momento di commisurare la pena, prenda in considerazione tutti gli elementi ivi contenuti (Bernard Corboz, op. cit., pag. 24). Anche in questo caso il gravame dev'essere disatteso.
 
5.
 
Da tutto quanto esposto discende che la CCRP non ha violato il diritto federale, il gravame va quindi respinto. L'accusatore pubblico, soccombente, è dispensato dal pagamento delle spese (art. 278 cpv. 2 PP). Non vi è ragione di assegnare ripetibili agli opponenti in quanto non sono stati invitati a formulare osservazioni al ricorso.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese.
 
3.
 
Comunicazione al Ministero pubblico del Cantone Ticino, ai patrocinatori degli opponenti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 luglio 2007
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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