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Informationen zum Dokument  BGer 6P_28/2007  Materielle Begründung
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BGer 6P_28/2007 vom 03.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.28/2007
 
6S.65/2007 /biz
 
Sentenza del 3 luglio 2007
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Wiprächtiger, giudice presidente,
 
Ferrari, Favre,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
6P.28/2007
 
Procedura penale; divieto dell'arbitrio,
 
6S.65/2007
 
Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
 
(art. 19 n. 1 cpv. 1 e art. 20 n. cpv. 3 LStup),
 
complicità, dolo eventuale,
 
ricorso di diritto pubblico (6P.28/2007) e ricorso per cassazione (6S.65/2007) contro la sentenza emanata
 
il 12 dicembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Dal 10 agosto 2001 al 4 dicembre 2002 A.________ è stato presidente, con firma collettiva a due, del consiglio di amministrazione della B.________SA, società ritenuta responsabile di un traffico di canapa da stupefacente per diversi milioni di franchi.
 
Nella sua veste di presidente della B.________SA, egli ha firmato il 7 gennaio 2002 un contratto di mandato con la C.________SA per cui la B.________SA forniva, per un importo complessivo di fr. 600'000.--, consulenza e istruzione al personale della C.________SA per la coltivazione di canapa, destinata, ufficialmente alla produzione di olio eterico, ma in realtà alla produzione di marijuana. Inoltre, nel febbraio del 2002, A.________ ha discusso, in seno al consiglio di amministrazione, il contratto di licenza (senza sottoscriverlo) con la D.________SA in base al quale la B.________SA si impegnava a fornire la genetica di sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC, ottenendo in cambio il 35 % del fatturato della vendita delle talee. Ciò aveva consentito di immettere sul mercato locale degli stupefacenti 350'000-400'000 talee vendute dalla D.________SA a un prezzo compreso tra i 3 e 5 franchi, per un fatturato complessivo di almeno fr. 350'000.--.
 
A.b Nel corso del 2002, A.________ ha coltivato con metodo "outdoor", sul suo terreno adiacente all'abitazione, circa 100 piante di canapa con talee fornitegli dalla B.________SA. L'anno successivo, sempre sul suo terreno adiacente all'abitazione, ha coltivato con lo stesso metodo 126 piante di canapa con talee fornitegli questa volta da un suo paziente.
 
A.c Fra l'agosto 2001 e il maggio 2003, egli ha prescritto e somministrato a 59 suoi pazienti "gocce di canapa".
 
B.
 
Con sentenza del 21 settembre 2005 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona (in Lugano) ha riconosciuto A.________ complice di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, lo ha condannato a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al versamento di un risarcimento compensativo allo Stato di fr. 12'000.--, disponendo la confisca dello stupefacente e del denaro sotto sequestro.
 
C.
 
Il 12 dicembre 2006, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso del condannato contro la sentenza di primo grado.
 
D.
 
A.________ impugna questa decisione con ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione al Tribunale federale chiedendo di annullarla.
 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi. Il Procuratore pubblico, pur senza formulare particolari osservazioni, propone la reiezione dei gravami.
 
Diritto:
 
1.
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione.
 
2.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi esperiti, senza essere vincolato in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1).
 
2.1 Secondo la giurisprudenza, un ricorrente che intende impugnare una decisione sia con ricorso per cassazione che con ricorso di diritto pubblico può presentare un unico atto ricorsuale, purché separi chiaramente in due parti distinte le censure tratte dalla violazione del diritto federale e quelle tratte dalla violazione di diritti costituzionali (v. DTF 118 IV 293 consid. 2a; 113 IV 45 consid. 2; 104 IV 68 consid. 2).
 
2.2 Nel caso concreto, l'insorgente ha presentato un solo memoriale di ricorso intitolato "ricorso per cassazione (art. 268 PPF) e ricorso di diritto pubblico (art. 84 e seg. OG)". Egli si diffonde in una lunga esposizione dei fatti relativi essenzialmente alla procedura cantonale, dall'istruzione sino alla sentenza impugnata. La parte "diritto" del ricorso comporta sia delle critiche ai fatti, proponibili con ricorso di diritto pubblico, che censure di diritto federale, proponibili con ricorso per cassazione. La natura delle sue doglianze non è sempre chiaramente distinta. Nel suo insieme, il gravame si situa al limite dell'ammissibilità. Ciò nonostante, il ricorrente formula delle conclusioni separate per ogni rimedio giuridico proposto ed è ancora possibile, su alcuni punti, individuare nell'argomentazione ciò che concerne l'uno o l'altro dei ricorsi. Di seguito saranno pertanto esaminate unicamente quelle critiche la cui motivazione è sufficientemente chiara per permettere di determinare la natura delle censure sollevate e, nella misura in cui si riferiscano all'accertamento dei fatti, purché siano adempiute le condizioni di ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (v. art. 90 cpv. 1 OG).
 
3.
 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
 
4. Ricorso di diritto pubblico (6P.28/2007)
 
4.1 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, oltre la designazione della decisione impugnata, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali. Critiche di natura meramente appellatoria sono inammissibili (DTF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c). Il ricorrente non può quindi limitarsi a formulare censure generiche o a rinviare agli atti cantonali (DTF 125 I 492 consid. 1b).
 
4.2 Il ricorrente lamenta anzitutto arbitrio nell'accertamento dei fatti. Egli rimprovera all'ultima istanza cantonale di aver ritenuto, fondandosi su estrapolazioni delle dichiarazioni rilasciate dinanzi alla polizia e al Procuratore pubblico, che l'accusato avrebbe ammesso di aver saputo che le talee prodotte dalla D.________SA erano destinate a uso stupefacente (ricorso pag. 17 e segg.).
 
4.2.1 Presentata la medesima censura dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, questa autorità l'ha respinta. Essa ha in particolare osservato che "comunque sia, senza incorrere nell'arbitrio il presidente della Corte poteva desumere la consapevolezza di lui circa l'illecita attività della B.________SA dagli altri indizi raccolti, in particolare dal fatto che al momento di assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione della B.________SA l'imputato sapeva dei problemi giudiziari incontrati da E.________, del clima esasperato per il moltiplicarsi dei negozi di canapa nel Ticino e della portata dei contratti stipulati dalla B.________SA con la D.________SA e con la C.________SA" (sentenza impugnata pag. 9).
 
4.2.2 Dai considerandi della contrastata decisione risulta che la CCRP ha ritenuto che questa critica fosse irrilevante ai fini del procedimento, di modo che il ricorrente non ha nessun interesse a sollevare la censura di arbitrio su questo punto. Sapere se dagli indizi raccolti si potesse concludere per l'esistenza di un dolo eventuale è una questione di diritto federale e, come tale, sarà esaminata nell'ambito del ricorso per cassazione (v. consid. 5.3.3.2.2).
 
Per il resto, l'insorgente non critica gli altri accertamenti di fatto. In particolare, egli non mette in discussione che il contratto di licenza stipulato dalla B.________SA con la D.________SA prevedeva la produzione di canapa con semi ad alto tenore di THC elaborati da F.________ né che l'accordo firmato dal ricorrente, unitamente all'avv. G.________, con la C.________SA - in base al quale la B.________SA si impegnava a fornire consulenza per la produzione di olio eterico dietro versamento di fr. 600'000.-- in poco meno di dieci mesi - denotava un investimento inspiegabile per rapporto all'esigua possibilità di smercio del prodotto. Non contesta neppure di essere stato a conoscenza dei guai giudiziari occorsi a E.________, il cui negozio di canapa era stato chiuso, e, ciò nonostante, divenuto presidente della B.________SA, di aver mantenuto con lui contatti regolari, fino a chiedergli denaro per studi medici sulla canapa, e neppure di sapere infine che sia E.________ sia F.________ - ai quali di fatto faceva capo la B.________SA - erano consumatori di stupefacenti (sentenza impugnata pag. 8). Il ricorrente, per finire, non controverte, perlomeno non in modo sufficientemente motivato, che E.________, F.________, B.________SA, D.________SA e C.________SA erano implicati in un traffico di stupefacenti, rispettivamente che la canapa ottenuta dalla produzione e dalla collaborazione di queste diverse società era, almeno in parte, destinata al mercato degli stupefacenti nel quale è stata smerciata.
 
4.3 Il ricorrente si duole inoltre della violazione del diritto di essere sentito, il verbale di polizia del 22 maggio 2003 non essendo stato messo a disposizione dell'accusato (ricorso pag. 23). Ora, dinanzi alla CCRP, egli non si è prevalso di tale lesione, ma si è limitato a rimproverare al primo giudice di essersi fondato sui suoi interrogatori di polizia, benché egli li abbia chiariti davanti al Procuratore pubblico e nel corso del dibattimento. Presentata per la prima volta con il gravame qui in esame la censura è inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (v. art. 86 cpv. 1 OG). Comunque sia, e come rettamente osservato dall'ultima autorità cantonale sulla base del verbale dibattimentale (v. sentenza impugnata pag. 9), in aula l'insorgente non si è opposto alla lettura del verbale di polizia del 22 maggio 2003. Si deve pertanto desumere che egli abbia rinunciato a prevalersi del suo diritto.
 
L'insorgente lamenta poi di non essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di un verbale del processo in violazione del diritto di essere sentito. Egli disattende però che l'art. 255 del codice di procedura penale ticinese prevede espressamente la tenuta di un verbale del dibattimento. L'autorità cantonale non era dunque tenuta di informare il ricorrente, viepiù patrocinato da un avvocato, dell'esistenza di quest'atto processuale.
 
4.4 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
5. Ricorso per cassazione (6S.65/2007)
 
5.1 Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 e rinvii).
 
5.2 Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Incombe al ricorrente esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in che cosa consiste la violazione (art. 273 cpv. 1 lett. b seconda frase). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale oppure dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'ultimi siano ripresi perlomeno implicitamente nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246 consid. 1). Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b ultima frase PP).
 
5.3 Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla CCRP di averlo ritenuto complice, per dolo eventuale, di infrazione alla legge sugli stupefacenti (LStup) commessa da terze persone.
 
5.3.1 Giusta l'art. 25 CP, il complice è colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Dal profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale una contribuzione causale alla realizzazione dell'infrazione, dimodoché senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Dal profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a).
 
5.3.2 L'insorgente non contesta realmente l'esistenza di un traffico di stupefacenti nel quale erano implicati E.________ e F.________ e le società B.________SA, D.________SA e C.________SA. Egli sostiene che, essendo stati disgiunti i procedimenti penali a carico di E.________, F.________ e H.________, non è dato di sapere "quali sono stati i reati commessi da questi ultimi ai quali A.________ avrebbe partecipato quale complice" (ricorso pag. 19). I fatti relativi a questo traffico risultano tuttavia dalla sentenza di primo grado (consid. 2 pag. 10 e segg.). Orbene, nella procedura cantonale, il ricorrente non ha invocato l'arbitrio in relazione a questi accertamenti e neppure ha cercato di dimostrare in modo ammissibile che tali accertamenti di fatto fossero il risultato di un'arbitraria valutazione delle prove. Per il resto, nella misura in cui la censura si limita in definitiva a sottolineare l'assenza di una sentenza di condanna degli autori principali, l'insorgente disconosce che, secondo la giurisprudenza, la condanna del complice non implica quella dell'autore principale, ma soltanto la commissione dell'infrazione principale e la sua punibilità (DTF 106 IV 413 consid. 8c e rinvii).
 
5.3.3 Ciò posto, conviene esaminare se, assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione della B.________SA e discutendo rispettivamente firmando i contratti conclusi da questa società con la D.________SA e la C.________SA, il ricorrente ha aiutato a commettere un reato ai sensi dell'art. 25 CP.
 
5.3.3.1 Dal profilo oggettivo, è indubbio che la presenza dell'insorgente nel consiglio di amministrazione della B.________SA, forniva una parvenza di garanzia scientifica - in una certa misura perfino morale - ed era tale da dissimulare l'attività illecita della società il cui scopo, sommariamente descritto al Registro di commercio, era presentato come lecito.
 
La conclusione dei due contratti, in virtù dei quali la B.________SA si impegnava a fornire alla D.________SA sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC destinate a produrre talee da vendere a terzi, C.________SA compresa, e il cui prodotto finale, sotto forma di marijuana, era immesso sul mercato degli stupefacenti rientra chiaramente nel quadro della realizzazione del medesimo progetto che ha favorito. Il ricorrente osserva che non risulta da nessun atto istruttorio che la società B.________SA abbia svolto un'attività illecita di per sé, i traffici illeciti sarebbero stati commessi tutti personalmente da E.________ e/o F.________. Sennonché, contrariamente a quanto vorrebbe l'insorgente, non si possono dissociare dalla B.________SA i maneggi di E.________ e F.________ nella misura in cui la società non serviva unicamente da copertura ma forniva anche i semi e i consigli necessari alla produzione di marijuana, né si può dissociare l'attività della B.________SA da quella della D.________SA e della C.________SA, in quanto tutte queste società formavano manifestamente una catena di produzione completa, dalla selezione dei semi, passando dalla coltivazione delle piante - due stadi in cui la contribuzione di F.________, biologo, era determinante - fino al prodotto finale. Non è neppure possibile intravedere nell'attività svolta dalla B.________SA, come sostiene il ricorrente, dei semplici atti preparatori "leciti" di un'attività illecita di terzi, tali atti essendo già un'infrazione autonoma (v. art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup; DTF 130 IV 131; 121 IV 198).
 
5.3.3.2 Resta solo da esaminare l'aspetto soggettivo del reato. Si tratta esclusivamente di sapere se, in relazione agli atti di complicità rimproveratigli, il ricorrente fosse consapevole del carattere illecito delle attività svolte dalla B.________SA, rispettivamente da E.________ e F.________, così come dalla D.________SA e C.________SA, e abbia accettato di contribuirvi, in altre parole se adempie le condizioni del dolo eventuale.
 
5.3.3.2.1 Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CP. Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a).
 
Ciò che l'agente sapeva, voleva e ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4 pag. 174) che non possono, in linea di principio, essere riesaminate nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 273 cpv. 1 lett. b e 277bis PP). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall'autorità cantonale, da cui quest'ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).
 
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, dimodoché si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
 
5.3.3.2.2 Su questo punto si può rinviare alle pertinenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato. Come già giustamente sottolineato dalla CCRP, i fatti rimproverati al ricorrente devono essere ricollocati nel loro contesto, ossia il clima alquanto particolare che regnava all'epoca in Ticino in relazione al commercio della canapa e, in particolare, alla moltiplicazione dei "canapai". A prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dinanzi alla polizia, il ricorrente ha ammesso - seppur sul piano "teorico" - la possibilità che parte della produzione di canapa della B.________SA finisse in "sacchetti odorosi" - ciò che sottintende manifestamente un impiego illecito del prodotto - il problema legato all'uso della canapa essendo notorio (sentenza impugnata pag. 9). Egli non contesta dunque di essere stato consapevole del rischio che l'attività della B.________SA contravvenisse alla legislazione in materia di stupefacenti.
 
Per quanto attiene alla volontà dell'insorgente, giova rilevare che, in relazione diretta con le attività della B.________SA, i due principali attori di questa società, E.________ (che si occupava degli aspetti finanziari e commerciali) e F.________ (che si occupava segnatamente della selezione di varietà di canapa), erano entrambi consumatori di stupefacenti, ciò che il ricorrente sapeva come sapeva pure delle vicissitudini giudiziarie di E.________ il cui negozio di canapa era stato chiuso per ordine della magistratura (sentenza impugnata pag. 8). A.________, del resto, è succeduto nella carica di presidente della B.________SA allo stesso E.________ al quale, a causa dei suoi guai con la giustizia, la società non poteva più permettersi di far capo. D'altra parte, dalla sentenza impugnata emerge che il contratto di licenza con la D.________SA prevedeva la produzione di canapa con sei diverse qualità di piante madri ad alto potenziale di THC selezionate da F.________, mentre il contratto di mandato con la C.________SA, che s'impegnava a versare fr. 600'000.-- in poco meno di dieci mesi per la consulenza volta alla produzione di olio eterico, denotava un investimento inspiegabile per rapporto all'esigua possibilità di smercio del prodotto (sentenza impugnata pag. 8). Secondo la giurisprudenza, da tali elementi quantitativi e qualitativi si può stabilire la volontà dell'autore, rispettivamente l'esistenza di dolo eventuale in materia di stupefacenti (v. DTF 126 IV 198 consid. 2 pag. 201 e seg.). In simili circostanze, non è possibile rimproverare alla CCRP di aver ritenuto che l'insieme degli elementi esteriori permettevano di concludere che il ricorrente avesse agito accettando, nel caso in cui si realizzasse, il rischio che l'attività della B.________SA contravvenisse alla LStup.
 
5.3.4 Da quanto precede risulta che la CCRP, confermando la condanna del ricorrente per complicità in infrazione alla LStup, non ha violato il diritto federale. Su questo punto il gravame va dunque respinto.
 
5.4 Il ricorrente insorge poi contro la condanna per infrazione alla LStup pronunciata per aver somministrato a 59 suoi pazienti gocce di canapa. Egli sostiene di aver prescritto tali gocce nella misura ammessa dalla scienza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LStup (ricorso pag. 20 e segg.).
 
5.4.1 I medici sono tenuti di usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza (art. 11 cpv. 1 LStup). Giusta l'art. 20 n. 1 cpv. 3 LStup, chiunque, in qualità di medico, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11 e chiunque, in qualità di medico, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11 è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.
 
Nel caso concreto, il ricorrente non contesta di aver somministrato, nella sua veste di medico, gocce di canapa a 59 suoi pazienti e neppure il carattere stupefacente di tali gocce. Secondo le constatazioni dell'autorità cantonale, le gocce di canapa prescritte da A.________ raggiungevano fra i 1190 e i 3500 mg per kg di THC totale e tra i 600 e i 1000 mg per kg di THC nativo, concentrazioni largamente superiori ai limiti fissati dalla legislazione sulle derrate alimentari. A questo proposito, egli tenta, tuttavia, di distinguere gli effetti psicotropi della sostanza da quelli terapeutici. Invano. Non nega infatti che l'effetto terapeutico ricercato doveva derivare dal THC, ossia il principale principio attivo della canapa, la concentrazione di THC della tintura determinando del resto il dosaggio delle gocce di canapa. Orbene, il THC figura sia nell'elenco degli stupefacenti (appendice a) che in quello degli stupefacenti vietati (appendice d) dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (ordinanza di Swissmedic sugli stupefacenti, OStup-Swissmedic; RS 812.121.2). Ne discende che, sotto lo stretto profilo legale, non è possibile fare un distinguo tra l'uso terapeutico e l'uso stupefacente della sostanza, almeno nella misura in cui l'uso terapeutico perseguito dipende dal THC, che costituisce per l'appunto uno stupefacente.
 
5.4.2 Posto come le gocce di canapa siano da considerare sostanze stupefacenti, è necessario esaminare se il ricorrente, nella sua veste di medico, poteva somministrarle ai suoi pazienti.
 
5.4.2.1 L'art. 11 LStup non indica quali stupefacenti i medici possano usare, dispensare o prescrivere. Da ciò non si può tuttavia concludere che qualsiasi sostanza che corrisponda alla definizione dell'art. 1 LStup possa essere utilizzata a scopi terapeutici. La LStup e le relative ordinanze distinguono quattro gruppi di stupefacenti: gli stupefacenti soggetti a controllo (art. 2 cpv. 1 LStup), quelli esclusi dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup, art. 2 cpv. 1 O Stup, art. 1 cpv. 2 OStup-Swissmedic), quelli che lo sono solo parzialmente (art. 3 cpv. 2 LStup, art. 3 lett. b e c O Stup, art. 2 e 3 e appendici b e c OStup-Swissmedic) e, infine, gli stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 1 e 3 LStup, art. 3 lett. d O Stup, art. 4 e appendice d OStup-Swissmedic). Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. d LStup, la canapa, per estrarne stupefacenti, non può essere coltivata, importata, fabbricata né posta in commercio. La canapa per estrarne stupefacenti, l'estratto di canapa per estrarne stupefacenti, l'olio di canapa per estrarne stupefacenti, la tintura di canapa per estrarne stupefacenti e il THC figurano inoltre nell'appendice d dell'OStup-Swissmedic, ossia nell'elenco degli stupefacenti vietati. A causa del loro carattere vietato, la canapa per estrarne stupefacenti e il THC non possono pertanto rientrare nella nozione di stupefacenti dell'art. 11 LStup.
 
Il divieto relativo alla canapa per estrarne stupefacenti non è tuttavia assoluto. L'art. 8 cpv. 5 LStup prevede infatti la possibilità di ottenere delle autorizzazioni eccezionali da parte dell'Ufficio della sanità pubblica, nella misura in cui questa sostanza serva alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta agli stupefacenti. Per contro, sempre per quanto attiene alla canapa per estrarne stupefacenti, tale autorizzazione è esclusa per un'applicazione medica, seppur limitata (v. art. 8 cpv. 5 LStup; sentenza 6S.15/2001 del 14 giugno 2001, consid. 2c; Rapport sur le cannabis de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, 1999, n. 2.5.1 pag. 37). Il divieto di usare la canapa nell'ambito medico si spiega con il fatto che, nel 1975, quando l'art. 8 cpv. 5 LStup è stato modificato, il legislatore ha ritenuto non significativo il valore medico-terapeutico della canapa (Messaggio del Consiglio federale concernente una modificazione della legge federale sugli stupefacenti del 9 maggio 1993, FF 1973 I 1106, n. 32 pag. 1113). Da allora le concezioni su questo tema sono evolute e la canapa rivendica ormai un posto nell'arsenale terapeutico. Attualmente, a livello legislativo, si lavora per rendere possibile l'impiego della canapa a scopi medici. Nel suo rapporto relativo alla revisione parziale della legge sugli stupefacenti, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale propone di modificare l'art. 8 LStup al fine, tra l'altro, di prevedere la possibilità di accordare autorizzazioni eccezionali per l'applicazione medica limitata della canapa (Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale relativo alla revisione parziale della legge sugli stupefacenti del 4 maggio 2006, FF 2006 VII 7879, n. 2.3.5 pag. 7895 e n. 3.1.10.2 pag. 7913). Ciò non toglie che, allo stato attuale del diritto vigente, l'uso della canapa a fini terapeutici rimanga proscritto.
 
5.4.2.2 Da quanto precede risulta che, riservato l'art. 8 cpv. 3 e 5 LStup, dalla nozione di stupefacenti di cui all'art. 11 LStup si debbano escludere tutte le sostanze che figurano nell'appendice d dell'OStup-Swissmedic.
 
Avendo somministrato gocce di canapa ai suoi pazienti, il ricorrente ha dispensato stupefacenti diversamente da quanto previsto dall'art. 11 LStup adempiendo così la fattispecie penale dell'art. 20 cpv. 3 LStup. Non è quindi necessario esaminare se egli abbia somministrato le gocce di canapa nella misura ammessa dalla scienza.
 
5.4.3 In relazione con la somministrazione di gocce di canapa, l'insorgente si prevale degli art. 32 e 34 CP (ricorso pag. 21 e seg.).
 
5.4.3.1 Giusta l'art. 32 CP, non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere d'ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile. L'esercizio di una determinata professione non basta a sopprimere il carattere illecito di un comportamento, in quanto colui che la svolge non dispone per forza di diritti più estesi per rapporto ad altre persone. È invece necessario che il dovere professionale si fondi su una norma giuridica scritta o no (José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Ginevra 2002, n. 437; Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berna 1998, n. 706).
 
Premesso che il gravame del ricorrente, vagamente motivato su questo punto, pone dei seri dubbi di ammissibilità, va comunque rilevato che nella fattispecie egli non può invocare alcun dovere professionale a giustificazione del suo comportamento. Di certo, come già esposto in precedenza (consid. 5.4.2.1), egli non può fondare, come pretende, il suo dovere di medico sull'art. 11 LStup. Infatti, lo si ripete, questa disposizione permette l'uso di stupefacenti non vietati, all'esclusione della canapa per estrarne stupefacenti. La somministrazione di gocce di canapa non avendo nessun fondamento giuridico, non si può riconoscere all'insorgente di aver agito sulla base di un dovere professionale ai sensi dell'art. 32 CP.
 
5.4.3.2 Secondo l'art. 34 n. 2 CP, il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene altrui in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Lo stato di necessità implica innanzitutto l'esistenza di un pericolo imminente, ossia un pericolo non solo attuale (né passato, né futuro) ma pure concreto, ovvero quando sussiste la probabilità che il pericolo stesso si verifichi senza tuttavia implicare che il danno sia incombente (DTF 122 IV 1 consid. 3a e rinvii). La legge esige inoltre che il pericolo non possa essere altrimenti evitabile, ponendo in questo modo una condizione di sussidiarietà. L'autore può quindi prevalersi dello stato di necessità unicamente in assenza di ogni altro possibile comportamento non costitutivo di reato capace di evitare il pericolo (v. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 7 ad art. 34 CP).
 
Nel caso concreto, la CCRP ha negato l'esistenza di uno stato di necessità (sentenza impugnata pag. 15). Secondo le constatazioni cantonali, qui vincolanti (v. art. 277bis PP), il ricorrente ha somministrato ai suoi pazienti le gocce di canapa senza aver in precedenza esaurito tutte le vie lecite possibili, e meglio senza aver prescritto altri prodotti di sintesi allorquando un determinato farmaco non funzionava o non alleviava i dolori come sperato (sentenza di primo grado pag. 34).
 
In queste circostanze, non si vede, né il ricorrente spiega, come il suo comportamento possa essere giustificato dallo stato di necessità, facendo manifestamente difetto la condizione di sussidiarità.
 
5.4.4 In conclusione, riconoscendo il ricorrente autore colpevole del reato di cui all'art. 20 n. 1 cpv. 3 LStup, la CCRP non ha violato il diritto federale. Su questo punto, il ricorso per cassazione dev'essere di conseguenza respinto.
 
5.5 L'insorgente contesta infine la sua condanna per la coltivazione con metodo "outdoor" di piantine di canapa sul suo terreno adiacente alla sua abitazione. Egli sottolinea che il suo scopo non era quello di estrarne stupefacenti, bensì unicamente di ricavare gocce di canapa a uso terapeutico (ricorso pag. 22).
 
Come ammesso dallo stesso ricorrente, la coltivazione della canapa era destinata a produrre la tintura che sarebbe poi stata somministrata ai suoi pazienti. Questo comportamento adempie manifestamente la fattispecie dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup, dal momento che si trattava di canapa per estrarne stupefacenti, sia pure a mero fine terapeutico. Orbene, l'art. 8 cpv. 1 LStup vieta la coltivazione di canapa per estrarne stupefacenti. L'Ufficio della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali, purché la canapa per estrarne stupefacenti serva alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta, ma in nessun caso per un'applicazione medica, seppur limitata (art. 8 cpv. 5 LStup). Non disponendo di permesso alcuno, il ricorrente ha agito incontestabilmente senza essere autorizzato ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup.
 
È dunque a ragione che la CCRP lo ha condannato per infrazione semplice alla LStup.
 
5.6 In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazione deve essere respinto. Le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 278 cpv. 1 PP).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è respinto.
 
2.
 
Il ricorso per cassazione è respinto.
 
3.
 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 luglio 2007
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: La cancelliera:
 
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