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Informationen zum Dokument  BGer 5C.232/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.232/2006 vom 16.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.232/2006 /biz
 
Sentenza del 16 maggio 2007
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.A.________,
 
convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Mion,
 
contro
 
C.________SA,
 
Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione
 
e condoni, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
G.________SA,
 
D.________SA,
 
E.________AG,
 
attori e opponenti, patrocinati dall'avv. Angelo Jelmini.
 
Oggetto
 
azione revocatoria,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
18 agosto 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a A.A.________ (convenuta e ricorrente) è figlia di B.A.________, noto imprenditore del Luganese deceduto il 28 maggio 1999. Al momento del decesso, la ditta individuale del defunto versava in gravi difficoltà economiche; pertanto, gli eredi chiesero la liquidazione d'ufficio dell'eredità. Ne risultò un passivo di oltre 34 milioni di franchi.
 
A.b Alcuni creditori (attori e qui opponenti), agendo quali cessionari ex art. 260 LEF delle pretese della massa, chiesero con petizione 28 giugno 2001, in applicazione dell'art. 285 LEF, la revoca della donazione di una particella che il defunto aveva operato in favore della propria figlia nel gennaio 1998.
 
B.
 
Con sentenza 24 marzo 2005, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, in accoglimento della petizione, ha ordinato la postulata retrocessione dell'immobile all'eredità giacente fu B.A.________.
 
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello della convenuta, ponendo tassa e spese di giustizia a carico di lei.
 
C.
 
Contro quest'ultima sentenza insorge la convenuta con ricorso per riforma 25 settembre 2006, chiedendone l'accoglimento e la conseguente riforma del giudizio di appello nel senso di una reiezione della petizione.
 
Non sono state chieste risposte.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1; 131 I 57 consid. 1; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii).
 
1.2 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.3 Introdotta tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) da parte che lo era già nella procedura cantonale, e le cui conclusioni sono state disattese dall'autorità giudiziaria suprema cantonale con una decisione finale non altrimenti impugnabile con mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48 cpv. 1 OG), l'impugnativa soddisfa i citati requisiti formali e può essere esaminata nel merito. Essa riguarda inoltre un'azione revocatoria giusta gli artt. 285 ss. LEF, che per costante giurisprudenza viene trattata alla stregua di una vertenza civile di carattere pecuniario (DTF 130 III 235 consid. 1 pag. 236; 132 III 489, consid. 1 non pubblicato). Nel caso concreto, l'atto preteso revocabile concerne un fondo e dalla sentenza impugnata si deduce che il valore litigioso minimo richiesto dall'art. 46 OG è abbondantemente superato.
 
2.
 
2.1 Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii) e del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252); incombe al ricorrente riferirvisi con precisione (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 131 III 153 consid. 6.5 pag. 163; 130 III 136, loc. cit.; 129 III 135 consid. 2.3.1 pag. 144; 127 III 73 consid. 6a pag. 81, 543 consid. 2c pag. 547; 126 III 189 consid. 2a pag. 191; 125 III 78 consid. 3a pag. 79).
 
2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, poi, la motivazione del ricorso deve indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate, ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II 745 consid. 3, con rinvii; 130 III 113 consid. 1.2 non pubblicato; sentenza 5C.131/2003 del 1° settembre 2003 consid. 2.2).
 
3.
 
3.1 In diversi passaggi dell'allegato ricorsuale, la convenuta unisce nella propria critica la sentenza d'appello e la decisione pretorile. Come già rilevato (consid. 1.3 supra), ciò è inammissibile, poiché il presente rimedio è aperto unicamente contro decisioni emanate dal tribunale supremo del cantone (art. 48 cpv. 1 OG).
 
3.2 La convenuta dedica un lungo capitolo del proprio allegato ricorsuale alla discussione del valore che a suo giudizio i giudici cantonali avrebbero dovuto attribuire al fondo donatole dal padre, ribadendo che l'adozione del giusto valore avrebbe dimostrato come non vi sia stato alcun pregiudizio effettivo per i creditori ai sensi dell'art. 288 LEF.
 
La convenuta travisa il senso della sentenza impugnata: i giudici cantonali, infatti, non hanno per nulla discusso il valore del fondo in questione, bensì si sono limitati ad adottare - come già il primo giudice - il valore ritenuto dal perito incaricato dall'UEF, ing. F.________, sottolineando che tale valore non era stato precedentemente contestato e che, dunque, le contestazioni della convenuta erano inammissibili in quanto tardive. Su questo punto, il ricorso si appalesa inammissibile non solo perché non si confronta del tutto con l'argomentazione del Tri bunale di appello (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; supra, consid. 2.2) - argomentazione che, fondata sul diritto cantonale, avrebbe semmai dovuto fare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico per arbitrio (art. 55 cpv. 1 lit. c e contrario; art. 43 cpv. 1 seconda frase OG; supra, consid. 2.1) -, ma anche perché si fonda su elementi di fatto non accertati dalla Corte cantonale, e pertanto nuovi (supra, consid. 2.1).
 
3.3 Per il resto, il ricorso si rivela incentrato esclusivamente su un accertamento dei fatti che diverge da quello dell'ultima istanza cantonale, rispettivamente su una discussione dell'apprezzamento delle prove operato da quest'ultima. Lo è quando discute del valore attribuito al fondo - censura, come visto, comunque inammissibile (supra, consid. 3.2) -, dell'apprezzamento di ciò che la convenuta sapeva a proposito della situazione economica del padre (v. in proposito DTF 111 II 72 consid. 3a) e della consapevolezza di lei del danno che le donazioni avrebbero causato ai creditori, infine quando si chiede se il Tribunale di appello abbia tenuto in considerazione tutti gli altri fatti da lei enunciati in sede di interrogatorio formale.
 
Il ripetuto riferimento della convenuta all'art. 43 cpv. 4 OG mostra come ella abbia manifestamente frainteso la portata di questa norma, che per costante giurisprudenza non va confusa con l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti che ne consegue (DTF 129 III 618 consid. 3): essa si riferisce infatti unicamente all'applicazione del diritto ai fatti accertati, ovvero alla loro sussunzione giuridica (Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, Berna 1990, n. 5 ad art. 43 OG). Nel ricorso in questione, di una argomentazione tesa a spiegare come i giudici cantonali abbiano erroneamente ritenuto soddisfatti i criteri di legge applicati, segnatamente quelli relativi agli artt. 285 ss. e 288 LEF, non vi è traccia alcuna. Peraltro, se la convenuta avesse voluto avvalersi del fatto che i giudici cantonali avevano fondato il loro giudizio non già sull'apprezzamento delle prove, bensì esclusivamente sulla comune esperienza - censura, questa, che il Tribunale federale esamina liberamente nel quadro di un ricorso per riforma (DTF 127 III 453 consid. 5d pag. 456; 126 III 10 consid. 2b pag. 12) -, ella avrebbe dovuto argomentare in tal senso, indicando quale fatto o complesso di fatti fosse effettivamente stato dedotto dalla comune esperienza e perché tale deduzione fosse criticabile (supra, consid. 2.1); ma anche ciò non è avvenuto.
 
3.4 Nell'ambito della discussione - comunque irrita (supra consid. 3.2) - del valore da attribuire all'immobile donatole, la convenuta si richiama all'art. 43 cpv. 3 OG. A prescindere dal fatto che la norma viene indicata dalla convenuta come riguardante "le palesi violazioni del diritto federale", mentre che essa precisa unicamente il principio - qui ignorato dalla convenuta - per cui accertamenti di fatto non violano il diritto federale, salvo qualora siano state violate disposizioni federali in materia di prove, la sua invocazione è comunque sprovvista di una benché minima motivazione: se la convenuta voleva appunto lamentare la violazione di norme federali sulle prove, come può essere ad esempio l'art. 8 CC, era suo preciso dovere indicare in dettaglio in cosa consistessero tali violazioni, e quali norme fossero state disattese (supra, consid. 2.2). Ciò non è avvenuto.
 
3.5 In alcuni passaggi del proprio memoriale di ricorso, la convenuta lascia intendere - perché parlare di motivazione dettagliata sarebbe fuori posto - che la sentenza impugnata disattenda l'obbligo del giudice di "fornire e motivare il suo apprezzamento [...] delle testimonianze rese [...]", rispettivamente di spiegare in quale modo ella "avrebbe potuto e dovuto prevedere che l'operazione avrebbe avuto per conseguenza quella di portar nocumento ai creditori del padre". Per quanto sia dato di capire sulla scorta di tale lacunosa motivazione, la convenuta sembra lamentare un'insufficiente motivazione del giudizio impugnato. Tuttavia, se questo fosse il caso, va ricordato che il diritto ad una sufficiente motivazione scaturisce direttamente dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 s.; sentenza 2P.114/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 7.2, in: RtiD 2004 I n. 30t pag. 404) e dunque, siccome di tale rango, non potrebbe essere comunque invocato in sede di ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG; supra consid. 2.1).
 
4.
 
Da quanto precede discende che tutte le censure sollevate si rivelano irricevibili nella giurisdizione per riforma alla luce del chiaro testo di legge, dell'univoca dottrina e, non da ultimo, della ricca giurisprudenza pubblicata in materia. Il ricorso, per le ragioni esposte al limite dell'abusivo (DTF 119 II 84 consid. 3), va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della convenuta soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono invece dovute ripetibili agli attori: non invitati a rispondere, essi non sono infatti incorsi in spese necessarie per la sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della convenuta.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 maggio 2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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