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Informationen zum Dokument  BGer 2A.715/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.715/2006 vom 03.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.715/2006 /biz
 
Sentenza del 3 maggio 2007
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Wurzburger, Karlen,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Rifiuto del rilascio del permesso di domicilio,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 23 ottobre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Entrato in Svizzera il 22 gennaio 2001 per chiedervi l'asilo, A.________ (1978), cittadino turco di etnia curda, si è visto concedere lo statuto di rifugiato il 5 novembre 2002 dall'allora Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione). Il 18 novembre 2002 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'ha quindi posto al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 21 gennaio 2006.
 
B.
 
Richiamandosi all'art. 60 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), A.________ ha chiesto, il 13 novembre 2005, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di domicilio. L'istanza è stata tuttavia respinta il 19 aprile 2006. L'autorità ha considerato, in sostanza, che l'interessato il quale, oberato di debiti ed a carico dell'assistenza pubblica, aveva dichiarato di non aver mai lavorato per sua scelta e di non essere intenzionato a farlo entro breve termine, aveva dimostrato di non essere capace di adattarsi alle regoli sociali e all'ordinamento del nostro paese. Essa gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora fino al 21 gennaio 2007.
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 22 agosto 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 23 ottobre 2006.
 
C.
 
Il 24 novembre 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga accordato il permesso di domicilio. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale della migrazione, allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, propone la reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).
 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
 
1.3 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti). Giusta l'art. 60 cpv. 2 LAsi, le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lettere a o b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Il rifiuto di rilasciare una simile autorizzazione al ricorrente, il quale beneficia dello statuto di rifugiato e risiede regolarmente in Svizzera da cinque anni, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto perché esiste un motivo di espulsione nei confronti dell'interessato è per contro un problema di merito, non di ammissibilità. Inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), il gravame è, di principio, ammissibile.
 
2.
 
Come appena accennato, il permesso di domicilio può essere rifiutato ad un rifugiato che risiede in modo regolare in Svizzera da cinque anni solo se sono dati nei suoi confronti i motivi di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, più precisamente quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Al riguardo l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS; 142.201) specifica che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando, tra l'altro, lo straniero vive nella sregolatezza o nell'ozio.
 
3.
 
3.1 Il ricorrente contesta che siano realizzati i motivi sanciti dall'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS per rifiutargli il permesso di domicilio richiesto. Egli sarebbe infatti una persona di sani principi morali, che non fa uso di tabacco, di alcool o di droga e che non ha mai interessato le autorità giudiziarie. Afferma invece che, in realtà, il permesso in questione gli è stato negato unicamente perché è assistito, motivo che però non è previsto tra quelli di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS; anzi è stato espressamente escluso quando si è provveduto alla revisione della legge sull'asilo nel 1995. Il giudizio impugnato violerebbe pertanto l'art. 60 cpv. 2 LAsi.
 
3.2 La critica è inconferente. Come emerge dalla sentenza impugnata, da quando vive in Svizzera, cioè dal 2001, il ricorrente non ha mai lavorato. Preso a carico dalla sorella durante i primi tre mesi della sua permanenza nel nostro Paese, egli è poi stato sostenuto finanziariamente dal Soccorso Operaio Svizzero dal mese di novembre del 2003 fino al mese di marzo del 2004. Da allora dipende dall'assistenza pubblica e ha beneficiato finora di sussidi per un totale di fr. 62'397.65. Nei suoi confronti sono pure aperte 2 procedure esecutive per fr. 690.85 nonché sono stati emessi 8 attestati per carenza beni per complessivi fr. 5'910.80. Dalle dichiarazioni rilasciate alla polizia cantonale il 17 febbraio 2006 risulta poi che nei periodi in cui non ha ricevuto alcun aiuto finanziario (circa 7 mesi), egli non si è cercato un lavoro, ma ha contratto debiti. Inoltre il suo unico tentativo per trovarsi un'attività lucrativa, che risale al 2003, è consistito nel presentarsi durante qualche mese all'Ufficio del lavoro del suo comune di residenza, senza però alcun esito positivo. Passo che peraltro ha intrapreso unicamente perché vi è stato costretto dalle autorità comunali, le quali lo avevano avvisato che in caso contrario non avrebbe più ricevuto prestazioni assistenziali. Infine ha addotto che non prevedeva di lavorare a breve termine e che le sue intenzioni future erano di cercarsi un'attività presso ditte di collocamento del personale. Da quanto precede emerge che, come ben osserva la Corte cantonale, se il ricorrente non ha lavorato, rispettivamente non lavora, non è perché è stato impedito di farlo dalle autorità oppure a causa della sua età, ma unicamente per una sua libera scelta. Orbene, come constatato dai giudici cantonali, egli è un giovane di 29 anni che dovrebbe essere nel pieno della sua vita attiva; possiede inoltre un certa cultura e una buona formazione scolastica, dato che ha frequentato per un certo periodo l'università nel suo paese di origine. Egli dovrebbe quindi riuscire a trovarsi un'occupazione professionale. Al riguardo, va osservato che l'interessato non ha accennato a difficoltà nel reperire un lavoro dovute, ad esempio, a una mancanza di qualifiche e ancor meno ha provato di aver intrapreso passi per trovare un'occupazione qualsiasi. Orbene, occorre rammentare che il legislatore, concedendo a chi è stato posto al beneficio dello statuto di rifugiato il diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 61 LAsi), ha dimostrato in tal modo di accordare una particolare importanza all'integrazione professionale (cfr. FF 1997 III 113, spec. 137 seg.), la quale è totalmente assente nella presente fattispecie. Visto quanto precede, è quindi a giusto titolo che i giudici cantonali hanno considerato che, con il suo comportamento, il ricorrente aveva dimostrato che non voleva o non era capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese. Aggiungasi poi che se, come ben spiegato dai giudici ticinesi, il semplice fatto di essere a carico dell'assistenza pubblica non può costituire un motivo per negare un permesso di domicilio a un rifugiato che soggiorna regolarmente nel nostro paese da cinque anni, niente invece impedisce di prendere in considerazione i motivi all'origine di questa situazione, in altre parole di valutare se, con la sua condotta in generale e i suoi atti, l'interessato dimostra che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera. Ciò che, come illustrato in precedenza, è il caso nella presente fattispecie.
 
3.3 Visto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
 
4.
 
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 152 OG). Le spese processuali, il cui importo tiene comunque conto della situazione finanziaria del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG,il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 3 maggio 2007
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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