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Informationen zum Dokument  BGer I 958/2006  Materielle Begründung
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BGer I 958/2006 vom 20.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 958/06
 
Sentenza del 20 aprile 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali, U. Meyer, presidente
 
Borella e Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
V.________, ricorrente,
 
rappresentato dalla moglie M.________,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (AI),
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 5 settembre 2006 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
V.________, tramite la moglie, il 30 ottobre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 5 settembre 2006 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale),
 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
 
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),
 
con ordinanza presidenziale del 10 novembre 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
entro il termine fissato, l'insorgente ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
 
ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 24 gennaio 2007 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando un nuovo termine di 14 giorni decorrente dal giorno dell'intimazione del provvedimento per procedere al pagamento dell'anticipo spese così come stabilito nell'ordinanza presidenziale del 10 novembre 2006,
 
il decreto è stato notificato il 2 marzo 2007,
 
nel termine stabilito, scaduto venerdì 16 marzo 2007, l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
 
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 10 novembre 2006 e confermata dal decreto 24 gennaio 2007,
 
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
 
il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 20 aprile 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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