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Informationen zum Dokument  BGer 1A.271/2006  Materielle Begründung
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BGer 1A.271/2006 vom 22.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.271/2006 /biz
 
Sentenza del 22 febbraio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
T.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Solari,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia
 
penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 9 novembre 2006 dal Ministero pubblico
 
della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e di documenti bancari che li concernevano (vedi per esempio cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.36 e 1A.53/2005 del 29 aprile 2005, 1A.201/2005 del 1° settembre 2005 e 1A.62/2006 del 27 giugno 2006). Le inchieste concernono sospettate compravendite in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________.
 
B.
 
Per quanto qui interessa, con diciottesima domanda integrativa del 13 ottobre 2005, la menzionata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione bancaria di conti intestati alle società Q.________, K.________, Z.________ e dei conti dell'inquisito E.________ presso la W.________SA.
 
Con decisione di entrata in materia del 14 ottobre 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 9 novembre 2006, ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti del conto vvv presso la W.________SA di Lugano, oggetto di transazioni da parte della K.________USA, posseduta al 100% da E.________TRUST, e K.________Hong Kong.
 
C.
 
T.________, titolare del citato conto, impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
L'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a formulare osservazioni, e il MPC propongono di respingere il gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
 
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. per la trasmissione di documenti di un conto estinto, DTF 130 II 505 consid. 2).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente sostiene che la consegna di documentazione di un conto non indicato nel complemento rogatoriale e aperto nel 1995, quando l'attività oggetto d'inchiesta circa la K.________ sarebbe cessata da almeno sette, ma di certo da almeno tre anni, concernerebbe un periodo temporale sottratto alla delimitazione della domanda, per cui la contestata trasmissione sarebbe inutile.
 
Egli rileva che nel complemento in esame non si distingue sistematicamente fra le due società quasi omonime K.________USA e K.________Hong Kong, i cui conti, al suo dire, non apparirebbero nell'elenco di quelli utilizzati per le malversazioni indagate. Aggiunge che dal 1988 detta indefinita società non sarebbe più stata attiva, la K.________ essendo stata sostituita dalla A.________Trading, i cui conti non figurerebbero tra quelli utilizzati per le sospettate illecite transazioni. Il conto litigioso è stato aperto soltanto nel 1995, per cui, secondo il ricorrente, la palese incongruenza dei menzionati periodi temporali escluderebbe una qualsiasi utilità della sua relazione bancaria per l'inchiesta sui sospettati reati.
 
2.1.1 Nella decisione impugnata il MPC ha dapprima ricordato i fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e in particolare del complemento del 20 maggio 2002, secondo i quali il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società U.________SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi per il tramite sempre di società off-shore; transazioni oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia.
 
I diritti di trasmissione ceduti a U.________ negli anni 1994 - 1995 da società maltesi, controllate dal Gruppo Berlusconi, sarebbero pervenuti a queste società tramite una serie di vendite fittizie, a prezzi gonfiati e tra società anch'esse occultamente controllate, con l'effetto di maggiorare il costo dei diritti acquisiti. Quelli ceduti sempre a U.________ negli anni 1995 - 1998 da una società maltese (posseduta dalla prima al 99%), le sarebbero in gran parte pervenuti non direttamente da un'altra società o da produttori internazionali, come riportato nelle relazioni al bilancio e nel prospetto informativo per la quotazione in borsa, bensì, sempre a prezzi gonfiati, per il tramite tra l'altro di società dell'inquisito E.________. Le somme maggiorate indebitamente pagate sarebbero state trasferite per un importante ammontare globale su conti bancari in Svizzera, nelle Bahamas e nel Principato di Monaco nelle disponibilità degli indagati e di persone collegate.
 
2.1.2 Il MPC ha poi precisato che in seguito a una comunicazione spontanea di informazioni, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo, inviata il 12 ottobre 2005 dal MPC all'Italia, nella quale veniva riferito che la Svizzera aveva aperto un'indagine di polizia giudiziaria per titolo di ricilaggio di denaro, l'autorità estera ha formulato la diciottesima integrazione, quella in esame, del 13 ottobre 2005. L'autorità federale ha rilevato che le somme esistenti sui conti Q.________, K.________, A.________ e Z.________, indicati nel complemento appena citato, sarebbero ricollegabili al reato di appropriazione indebita nel procedimento italiano xxx aperto nei confronti di Silvio Berlusconi, R.________, E.________, Giorgio Vanoni e altri, per essersi appropriati di risorse finanziarie della Fininvest e, dal 1995, di U.________ attraverso plurime operazioni di trasferimenti di ingenti somme destinate a pagare diritti televisivi mediante un sovrapprezzo fittizio e versamenti effettuati da conti della Silvio Berlusconi Finanziaria SA e della H.________ in favore di conti gestiti da fiduciari di Berlusconi, di conti delle società di E.________ e di R.________ e di relazioni intestate a società di comodo. In tale ambito, per quanto attiene le sospettate distrazioni di fondi a favore di E.________, agli imputati è contestato, per il periodo dal 1988-1999, di essersi appropriati di un ammontare di circa USD 170 milioni, somme inizialmente ricevute dalle società A.________ e Q.________ di E.________ su conti aperti presso varie banche statunitensi, principalmente a Los Angeles. Dall'esame dei documenti bancari della A.________, trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia per il periodo 2000-2002, risulterebbe l'esistenza di ripetuti e ingenti trasferimenti in favore di relazioni bancarie elvetiche. L'autorità italiana sostiene ch'essi sarebbero, almeno in parte, ricollegabili ai citati sospettati atti illeciti. Secondo l'autorità richiedente, E.________ avrebbe operato con il Gruppo Berlusconi per il tramite della K.________USA, società posseduta al 100% da E.________Trust, E.________ essendo indicato quale "Principal" e "CEO". Successivamente sono state costituite, oltre ad altre società domiciliate in Irlanda, la A.________ (domiciliata a Hong Kong) e la Q.________ (domiciliata a Curacao, Antille olandesi). E.________ sarebbe stato il gestore reale e diretto di quest'ultime società, che a Hong Kong né avrebbero avuto strutture né svolto attività. E.________ avrebbe utilizzato molteplici conti bancari per svolgere attività di compravendita di diritti televisivi dal 1988-1999 e altri ancora dal 2000 ad oggi. I conti delle citate società, sempre secondo l'autorità italiana, verrebbero utilizzati per allocare proventi delle prospettate attività illecite.
 
2.2 I citati accenni ricorsuali su determinate imprecisioni contenute nel complemento in esame e nella decisione impugnata non sono decisivi. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto indicato dal MPC, egli non risulterebbe, all'epoca dei versamenti in discussione, quale dirigente della I.________.
 
2.3 Nelle osservazioni il MPC rileva che nel complemento in discussione, contrariamente all'assunto del ricorrente, il suo nome vi figura espressamente: l'autorità richiedente ha infatti indicato ch'egli ha lavorato per moltissimi anni nel settore, trattando affari per milioni di dollari con l'inquisito E.________ e il gruppo Berlusconi. L'unica cosa che sarebbe riuscito a spiegare sarebbe che E.________ era il compratore e Berlusconi l'"end user". Nel complemento si precisa che il ricorrente aveva coadiuvato una persona, definita come massimo responsabile delle vendite I.________, che lavorava per questa società già nel 1993, per cui il MPC ne ha dedotto ch'egli doveva essere un dirigente di questa società. Questa deduzione non è certo insostenibile e l'eventuale coinvolgimento del ricorrente nei fatti descritti nella domanda integrativa non può manifestamente essere escluso. Spetterà comunque all'autorità estera esaminare e valutare compiutamente la portata di questa circostanza.
 
Riguardo all'asserita imprecisa esposizione dei fatti rilevata dal ricorrente, giova ricordare che, come più volte ribadito dal Tribunale federale, la rogatoria iniziale e gli ulteriori complementi adempiono le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste norme, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Spetterà poi al giudice straniero del merito, dinanzi al quale gli inquisiti potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove della contestata tesi e degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non risultano elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
 
2.4 Certo, è vero che nel complemento il conto litigioso non è espressamente menzionato, come rileva il ricorrente. Nella diciottesima integrazione, l'autorità italiana ha tuttavia chiesto di acquisire la documentazione dei conti intestati a "Q.________, K.________, Z.________, E.________ presso W.________SA" e segnatamente gli estratti conto e i giustificativi a partire dal 1° gennaio 1995 ad oggi. È stato inoltre chiesto, allo scopo di accertare la destinazione finale del denaro ed eventualmente procedere al suo sequestro, di appurare i flussi finanziari in entrata e in uscita sui conti correnti indicati. È quanto ha fatto il MPC che, dopo aver esaminato i conti delle società indicate nel complemento, segnatamente delle società K.________ e aver accertato i trasferimenti sul conto del ricorrente, ha ordinato alla W.________SA di trasmettergli la relativa documentazione. Il MPC non ha pertanto agito "ultra petita", come implicitamente accennato dal ricorrente (su questo tema vedi DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine; 373 consid. 7; 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ha infatti sostanzialmente attenuato la portata del principio in questione, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato, come nella fattispecie, che su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute: tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare, peraltro già prospettata nella fattispecie (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
 
2.5 Nella decisione impugnata il MPC indica che dall'esame della documentazione del conto litigioso risultano due accrediti da parte di K.________USA e K.________Hong Kong per un totale di USD 50'000.-- e un addebito alla K.________Hong Kong per circa USD 74'000.--. Ha rilevato che secondo l'autorità richiedente entrambe le società sono riconducibili all'inquisito E.________, che il ricorrente avrebbe lavorato per molti anni nel settore in questione e che avrebbe trattato affari per milioni di dollari con E.________ e con il Gruppo Berlusconi. Nel periodo in cui sono avvenuti i versamenti sul conto litigioso da parte delle due citate società, il ricorrente avrebbe occupato una posizione importante in seno alla I.________. Il MPC ha sottolineato che il conto è stato aperto il 10 aprile 1995 e chiuso il 12 maggio 1999.
 
Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che il suo conto ha beneficiato di due versamenti di USD 25'000.--, nel 1995 e nel 1996, da parte delle due menzionate società, per rifondere nel 1999 USD 74'147.30 a K.________Hong Kong a titolo di restituzione di un non meglio precisato "mutuo".
 
2.6 L'assunto sul quale è imperniato il ricorso, segnatamente che l'esistenza del conto si collocherebbe in un periodo manifestamente estraneo ai fatti oggetto d'inchiesta, non regge.
 
L'autorità estera ha infatti chiesto la consegna degli atti a partire dal 1995, anno durante il quale è stata aperta la relazione bancaria litigiosa e le relazioni tra questo conto e le società inquisite indicate nel complemento rogatoriale sono palesi. In tale ambito il ricorrente parrebbe misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; 126 II 258 consid. 9c pag. 264). Il conto è stato oggetto di transazioni sospette con società riconducibili a un inquisito, nei cui confronti la concessione dell'assistenza è stata confermata (sentenza 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007), e il saldo della relazione è confluito su un conto di una di queste società. Spetterà quindi al giudice estero del merito valutare la legalità delle causali delle transazioni in discussione.
 
2.7 Il ricorrente, sostenendo che sarebbe inutile trasmettere documenti di un conto aperto anni dopo che l'attività delle menzionate società sarebbe terminata, disattende che l'autorità estera ha confermato la loro utilità. In effetti, con lettera del 28 marzo 2006, essa ha precisato d'aver avviato un successivo procedimento in Italia per fatti di appropriazione indebita e riciclaggio commessi dal 2000 relativi all'acquisto di diritti televisivi da parte di U.________ (ttt). In tale contesto l'autorità italiana esamina dette attività sotto il profilo del falso in bilancio e della frode fiscale: questo nuovo procedimento è quindi connesso e collegato a quello precedente. Gli elementi probatori delle nuove ipotesi di reato sono costituiti essenzialmente da documenti bancari trasmessi all'Italia dagli Stati Uniti in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari nell'ambito dell'altro menzionato procedimento. Allo scopo di indagare su fatti scaturiti dall'esame della documentazione bancaria americana è stato quindi necessario aprire un nuovo procedimento. Anche sotto questo profilo l'utilità potenziale dei documenti litigiosi è manifesta visto che l'autorità svizzera non dispone degli atti trasmessi dagli Stati Uniti: soltanto l'autorità italiana potrà valutare compiutamente la loro rilevanza.
 
2.8 In siffatte circostanze si deve concludere che i documenti bancari litigiosi sono idonei a far avanzare non solo il primo procedimento estero, ma anche il secondo. Del resto, il ricorrente misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti, che nella fattispecie hanno ribadito l'utilità di dette informazioni. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini.
 
Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie, ricordato che le autorità svizzere non dispongono dei documenti bancari concernenti la società che ha sostituito la K.________, ossia la A.________, trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia. La criticata trasmissione è quindi giustificata, vista la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e stabilire se i costi dei diritti televisivi in questione siano effettivi o esorbitanti. La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a), condizioni non realizzate in concreto. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
 
3.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv, 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799/08).
 
Losanna, 22 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
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