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Informationen zum Dokument  BGer C 292/2005  Materielle Begründung
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BGer C 292/2005 vom 16.02.2007
 
Tribunale federale
 
C 292/05{T 7}
 
Sentenza del 16 febbraio 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, presidente,
 
Borella e Leuzinger,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
D.________, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Rossi & Pellegrini, via Noseda 2, 6850 Mendrisio
 
contro
 
Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2005.
 
Fatti:
 
A.
 
Dopo avere lavorato per diverse società ed essere stato incapace al lavoro per causa di malattia da fine giugno 2003 a fine maggio 2004, D.________, nato nel 1968, è stato assunto per un mese (dal 1° giugno al 30 giugno 2004) e con un salario di fr. 10'000.- alle dipendenze della P.________ SA in qualità di direttore, responsabile operai. In precedenza, dall'8 marzo 2002 al 18 giugno 2003, l'interessato era stato suo amministratore unico con diritto di firma individuale. Funzione, che a partire da tale data, è stata (ed è tuttora) assunta dalla moglie, L.________.
 
D.________ si è iscritto in disoccupazione dal 1° luglio 2004 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale responsabile, capo squadra di pulizia o operaio di fabbrica.
 
Mediante comunicazione del 13 luglio 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di C.________ (URC) ha sottoposto alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino la questione circa l'idoneità al collocamento del richiedente l'indennità.
 
Esperiti i necessari accertamenti, la Sezione del lavoro, con decisione del 15 dicembre 2004, sostanzialmente confermata l'11 maggio 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha dichiarato D.________ inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° luglio 2004. In particolare, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, la Sezione del lavoro ha rilevato una sua partecipazione - quantomeno indiretta - alla capacità di disporre della società ex datrice di lavoro escludente il diritto alle indennità di disoccupazione.
 
B.
 
Con il patrocinio dello studio legale Rossi & Pellegrini di Mendrisio, l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 5 ottobre 2005).
 
C.
 
Sempre patrocinato dallo studio legale Rossi & Pellegrini, D.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione con conseguente riconoscimento dell'idoneità al collocamento e delle indennità di disoccupazione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
 
La Sezione cantonale del lavoro propone la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già ampiamente esposto le condizioni cui è subordinato il diritto a indennità di disoccupazione evidenziando la disciplina applicabile alle persone che rivestono una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (art. 8, 15, 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 123 V 234).
 
3.
 
Dopo avere ricordato che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda, il primo giudice ha correttamente precisato che con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, questo Tribunale ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. Allo stesso modo ha rammentato che fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 2.5, C 150/04 del 7 dicembre 2004, consid. 2, e C 249/03 del 23 febbraio 2004, consid. 2.1) consentendo a quest'ultimo di influenzare la perdita di lavoro da lui subita e rendendo così la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3, pubblicata in DLA 2005 no. 9 pag. 130).
 
Alla pronuncia cantonale può infine essere prestata adesione pure nella misura in cui ha ricordato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenirne il mero rischio che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 92/02 del 14 aprile 2003, pubblicata in DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004, consid. 2).
 
4.
 
Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta non fosse altro perché la moglie, in qualità di amministratrice unica della società (ex) datrice di lavoro, e come tale disponente ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della medesima (DTF 122 V 270 consid. 3 pag. 272), dopo avere, in qualità di responsabile dell'assunzione del personale, assunto il ricorrente con un contratto a termine di un mese - stipulato poiché sarebbe stata "stufa di lavorare" (cfr. verbale di audizione di D.________ del 21 ottobre 2004, pag. 4) -, ha continuato a rivestire questa sua posizione, conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit"; cfr. la sentenza citata del 4 luglio 2005, consid. 2.7 con riferimenti), anche una volta giunto a scadenza il predetto rapporto contrattuale, riassumendo successivamente il marito con un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato.
 
Rischio di abuso che nel caso di specie appare ancora più accresciuto alla luce dei numerosi elementi evidenziati dalla Corte cantonale, quali la corrispondenza dei recapiti aziendali e privati, l'utilizzo, per scopi privati ed estranei all'attività aziendale, dei mezzi di trasporto e dei dipendenti della società (verbale di audizione del ricorrente 21 ottobre 2004, pag. 4: "Praticamente il Signor R.________ lavora per la P.________ SA e mi porta in giro. Quando il Signor [R.________] mi porta in giro per esempio in X._______ dove posseggo una casa il Signor R.________ si occupa di tagliare l'erba, mettere palette di recinzione e altri lavoretti. Comunque per questi lavori il dipendente viene pagato dalla P.________ SA"), l'entità della rimunerazione pattuita nel giugno 2004 (fr. 10'000.- per eseguire essenzialmente lavori di pulizia), l'atteggiamento poco collaborativo e contraddittorio palesato dal ricorrente in sede amministrativa (si leggano a tal proposito le risposte evasive fornite in occasione della sua audizione del 21 ottobre 2004: "Non so di cosa si occupa mia moglie concretamente per la ditta"; "Mi può indicare la formazione di sua moglie? A domanda risponde: "Non sono a conoscenza") ecc.
 
5.
 
In tali condizioni, non può che essere confermata la valutazione dell'istanza precedente che ha negato all'insorgente il diritto a indennità di disoccupazione per le stesse ragioni appena riportate. Per il resto, in sede ricorsuale l'interessato non fa valere motivi suscettivi di infirmare le conclusioni dell'autorità giudiziaria di prime cure.
 
5.1 In particolare nulla muta a tale giudizio l'eventuale (comunque, in considerazione degli elementi evidenziati al considerando precedente, per nulla assodata) circostanza secondo cui la società sarebbe controllata economicamente da terze persone estranee ai coniugi D.________, che non ne sarebbero di conseguenza gli aventi diritto economico. Come già pertinentemente esposto dal primo giudice, il consigliere d'amministrazione di una società anonima, e a maggior ragione se ne è amministratore unico, dispone per legge di una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO; DTF 122 V 270 consid. 3 pag. 272). La giurisprudenza suesposta è pertanto applicabile indipendentemente dalla questione di sapere chi sia il vero avente diritto economico della società.
 
5.2 Nemmeno modifica l'esito della presente valutazione il fatto che i coniugi vivano in regime di separazione dei beni, i principi suesposti dovendo valere indipendentemente dal regime applicabile. D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di osservare che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (consid. 3) può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui i coniugi vivano separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05 del 17 ottobre 2005, consid. 2).
 
5.3 Irrilevanti, per gli esiti del giudizio, sono pure la circostanza per cui il ricorrente, a partire dal 13 ottobre 2005, avrebbe reperito una nuova occupazione in qualità di installatore d'impianti sanitari presso la B.________Sagl, come pure il fatto che egli non è divenuto disoccupato, il 1° luglio 2004, per essere stato licenziato dal suo ultimo datore di lavoro, bensì poiché il suo contratto a tempo determinato giungeva a scadenza. La contingenza che l'impiego presso la P.________ SA fosse previsto a termine non osta al fatto che l'assicurato potesse comunque, grazie alla posizione ricoperta dalla moglie, influenzare - quantomeno indirettamente - l'attività aziendale (cfr. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 233/05 del 17 febbraio 2006, consid. 2.5, pubblicata in DLA 2006 no. 21 pag. 232).
 
6.
 
Né il ricorrente potrebbe per il resto prevalersi di una eventuale violazione, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di informazione e di consulenza sancito dagli art. 27 cpv. 1-3 LPGA e 19a OADI. Nella sentenza del 28 ottobre 2005 (C 157/05), questa Corte, applicando i principi posti in DTF 131 V 472, ha riconosciuto una simile violazione da parte dell'amministrazione nell'ipotesi in cui la stessa non accenna, nei confronti del disoccupato, all'esistenza di una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e al rischio così connesso di perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. Tuttavia, nel caso di specie una simile violazione non è ravvisabile. Dopo avere l'interessato formulato, in data 4 luglio 2004, domanda d'indennità di disoccupazione, l'URC ha prontamente reagito (al più tardi) la settimana successiva. Accennando alla posizione amministrativo-dirigenziale svolta in precedenza dal richiedente stesso e dalla moglie in seguito, l'URC ha infatti, senza indugio (il 13 luglio seguente), trasmesso l'incarto alla Sezione cantonale del lavoro per decisione circa l'idoneità al collocamento dell'istante. In tali circostanze, e contrariamente a quanto si è per contro constatato in una precedente sentenza dell'8 maggio 2006 (C 301/05), non si potrebbe sostenere - cosa che peraltro il ricorrente giustamente nemmeno fa - che l'amministrazione abbia omesso di accennare alla problematica.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di C.________ e al Segretariato di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 16 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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