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Informationen zum Dokument  BGer 4P.218/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.218/2006 vom 07.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.218/2006 /viz
 
Decisione del 7 febbraio 2007
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Franco Pedrazzini,
 
contro
 
B.________,
 
D.________,
 
opponenti,
 
patrocinati dall'avv. Raffaele Dadò,
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost.,
 
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 24 luglio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che, in applicazione dell'art. 132 cpv. 1 LTF, la procedura ricorsuale in esame rimane disciplinata dall'OG, la sentenza impugnata essendo stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241);
 
che in data odierna il parallelo ricorso per riforma è stato accolto e la sentenza impugnata è stata modificata nel senso auspicato dal ricorrente;
 
che in queste circostanze il presente ricorso di diritto pubblico è divenuto senza oggetto;
 
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG, qualora una lite divenga senza oggetto il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che comporta il termine della lite;
 
che, rivelandosi il secondo rimedio superfluo, si giustifica di porre le spese processuali a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 6 OG);
 
che si può invece prescindere dall'assegnazione di ripetibili alle controparti, avendo esse introdotto una risposta estremamente succinta, identica peraltro a quella presentata nel quadro del parallelo procedimento.
 
Il Tribunale federale decide:
 
1.
 
Il ricorso di diritto pubblico è stralciato dai ruoli perché divenuto privo d'oggetto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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