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Informationen zum Dokument  BGer 4C.178/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.178/2006 vom 27.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.178/2006 /biz
 
Sentenza del 27 novembre 2006
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
attore e ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa,
 
contro
 
Banca B.________SA,
 
convenuta e opponente,
 
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi.
 
Oggetto
 
azione di accertamento,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
 
il 24 aprile 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ è uno dei cinque beneficiari economici del conto xxx presso banca B.________SA di Lugano, intestato a X.________Inc., Panama.
 
Nel febbraio 2002 questo conto presentava un'esposizione debitoria di Euro 426'082.46.
 
Ritenendo A.________ condebitore solidale dello scoperto, il 15 febbraio 2002 banca B.________SA ha ceduto il credito nei suoi confronti alla filiale banca B.________Ltd., con sede a Nassau.
 
A seguito della cessione quest'ultima ha immediatamente bloccato, limitatamente a Euro 426'082.46, il conto yyy aperto presso di lei da C.________Stiftung, Vaduz, di cui A.________ è uno dei beneficiari.
 
B.
 
Il 4 giugno 2002 A.________ ha convenuto banca B.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano con un'azione di accertamento intesa a chiarire i seguenti tre punti: ch'egli non era parte nel rapporto contrattuale relativo al conto xxx X.________Inc. (petitum 1.1); l'inesistenza di alcun credito della banca B.________SA di Lugano nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.2); e, infine, l'inesistenza di alcun credito della banca B.________Ltd. nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.3).
 
Con sentenza del 9 maggio 2005 il pretore ha accolto le prime due domande, mentre ha dichiarato l'ultima irricevibile, trattandosi di un accertamento inerente una terza persona non parte in causa. In breve, dopo aver stabilito che la banca aveva erroneamente posto al centro delle sue "iniziative di cessione & compensazione" la figura del beneficiario economico e non quella del titolare delle relazioni bancarie, il primo giudice ha precisato di reputare ossequiati i presupposti per l'azione di accertamento. Egli ha ritenuto adempiuto sia il requisito della sussidiarietà - un'azione condannatoria essendo resa impossibile dalla posizione di A.________, che non era titolare né contitolare della relazione bancaria al centro della controversia - sia quello dell'esistenza di un legittimo interesse agli accertamenti richiesti: in primo luogo perché almeno parte dei soldi bloccati alle Bahamas è di pertinenza di A.________, essendo egli uno dei beneficiari della fondazione; secondariamente perché A.________ non ha la possibilità giuridica di agire personalmente alle Bahamas, non essendo titolare della relazione bancaria bloccata. In queste circostanze, il pretore ha ritenuto "evidente l'interesse giuridico dell'attore di sbloccare questa situazione e di chiarire questa "causa" direttamente con l'entità che si pretende creditrice nei suoi confronti, ossia la banca B.________SA di Lugano".
 
C.
 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla banca B.________SA di Lugano, la quale, con sentenza del 24 aprile 2006, ha riformato la pronunzia pretorile dichiarando la petizione di A.________ integralmente irricevibile.
 
La sentenza della massima istanza cantonale contiene due motivazioni.
 
Nella prima i giudici ticinesi hanno rilevato che i petita 1.1 e 1.2 costituivano solo lo strumento per ottenere l'accertamento postulato con il terzo petitum, ragione per cui, essendo questo stato dichiarato inammissibile, essi non possono che seguire il suo destino. In ogni caso, hanno soggiunto i giudici cantonali, domande di accertamento con carattere preparatorio per altre cause o pretese sono inammissibili.
 
Ma anche ammettendo che ogni petitum avesse una portata propria - hanno spiegato i giudici ticinesi nella seconda motivazione - essi sarebbero comunque irricevibili, non potendo essere riconosciuto ad A.________ un interesse degno di protezione agli accertamenti ivi richiesti. A seguito della cessione a banca B.________Ltd. delle contestate pretese nei suoi confronti - il cui presunto carattere fittizio o simulato è stato evocato irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC) e non ha quindi potuto essere considerato - la banca B.________SA di Lugano non vanta infatti più alcun credito contro A.________, sicché egli non ha ragionevolmente motivo di convenirla in giudizio con delle richieste di accertamento negativo che, se fossero fondate nel merito, sarebbero in definitiva fini a sé stesse, senza conseguenze pratiche e quindi assolutamente inutili.
 
Da ultimo, a titolo abbondanziale, i giudici ticinesi hanno osservato come - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - nulla impedisca ad A.________, quanto meno tramite C.________Stiftung, di azionare direttamente banca B.________Ltd. con una domanda condannatoria volta al pagamento della somma bloccata sul conto yyy. Stando a quanto emerge dagli atti (e in particolare dal doc. I) la Stiftung agisce infatti già attualmente sulla base delle sue istruzioni e risulta essere stata autorizzata a procedere in tal senso.
 
D.
 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 23 maggio 2006, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Con il secondo rimedio postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare le conclusioni pretorili.
 
Nella risposta del 14 agosto 2006 la banca B.________SA di Lugano ha proposto di respingere il gravame nella misura in cui è ammissibile.
 
Diritto:
 
1.
 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto nella misura in cui ammissibile per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma.
 
2.
 
Ai fini del giudizio sull'ammissibilità del ricorso per riforma occorre anzitutto rilevare che la presente vertenza concerne un conto presso un istituto bancario elvetico intestato a una società panamense, fra i cui beneficiari figura l'attore, residente in Italia.
 
La controversia presenta dunque degli aspetti di internazionalità che impongono al Tribunale federale, adito con ricorso per riforma, di verificare d'ufficio e con pieno potere d'esame il diritto applicabile (DTF 131 III 153 consid. 3). La questione non pone invero problemi dato che sia le autorità giudiziarie ticinesi sia le parti danno per acquisita l'applicabilità del diritto federale privato svizzero.
 
3.
 
Come già detto, i giudici ticinesi hanno negato all'attore l'esistenza di un interesse agli accertamenti richiesti in relazione al conto aperto da X.________Inc. presso la banca convenuta.
 
3.1 L'esistenza di un interesse ad agire in giustizia è un presupposto generale e indiscusso di ogni procedimento. Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, debitamente riepilogata al consid. 5 della sentenza impugnata, nella misura in cui - come nella fattispecie in esame - tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta dall'ordinamento federale medesimo (DTF 131 III 319 consid. 3.5).
 
Contro un giudizio relativo a tale questione è pertanto proponibile il ricorso per riforma (cfr. anche sentenza del 26 maggio 2003 nella causa 4C.7/2003 consid. 5, pubblicata in Pra 2003 pag. 1160).
 
3.2 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta dunque, perlomeno sotto questo profilo, ricevibile.
 
4.
 
Qualora, come nella fattispecie in rassegna, la decisione cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti, ambedue sufficienti, ciascuna di esse dev'essere impugnata nella maniera appropriata - se del caso con due rimedi di diritto differenti - pena l'inammissibilità del gravame (DTF 132 I 13 consid. 3).
 
4.1 In concreto, l'attore ha censurato le due motivazioni - senza invero distinguerle chiaramente l'una dall'altra - in entrambi i rimedi, con argomenti sostanzialmente identici.
 
4.2 In simili casi il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che i due rimedi non sono inammissibili per il motivo che il loro contenuto è identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali. In altre parole, il Tribunale federale non esamina le censure che non possono essere chiaramente attribuite, sulla scorta delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei due rimedi (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii).
 
5.
 
Nella prima motivazione addotta per giustificare l'irricevibilità integrale della petizione la Corte ticinese ha stabilito che, essendo i petita 1.1 e 1.2 solo lo strumento per ottenere l'accertamento postulato con il terzo petitum, essi dovrebbero seguire la medesima sorte e, di conseguenza, venir dichiarati inammissibili. In ogni caso, hanno soggiunto i giudici cantonali, domande di accertamento con carattere preparatorio per altre cause o pretese sono inammissibili.
 
5.1 Dinanzi al Tribunale federale l'attore non contesta, di per sé, i principi di diritto esposti nella sentenza impugnata. Egli assevera piuttosto l'impossibilità di applicare il motivo di irricevibilità del terzo petitum ai primi due, essendo questi intesi all'accertamento dell'inesistenza di un credito nei confronti della convenuta e non di un terzo estraneo al procedimento.
 
Inoltre non è possibile, secondo l'attore, ravvedere nei due primi petita unicamente gli strumenti per ottenere l'accertamento postulato con il terzo. Si tratta di domande di accertamento autonome, che non possono avere il medesimo destino della terza già perché riguardano un istituto bancario differente.
 
5.2 La convenuta obietta, a ragione, che le argomentazioni ricorsuali misconoscono il contenuto della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'attore, la Corte ticinese - spiega la convenuta - non ha infatti deciso che i primi due petita dovrebbero venir dichiarati inammissibili per le stesse ragioni addotte con riferimento al terzo. Ha piuttosto stabilito ch'essi dovrebbero seguire lo stesso destino - ovvero essere dichiarati inammissibili - siccome intesi a preparare il terreno per il terzo accertamento, dichiarato inammissibile. Il movente dell'agire processuale dell'attore è infatti dato dal blocco interno operato dalla banca di Nassau sul conto yyy, di cui l'attore è beneficiario economico, ed è il rapporto giuridico con la banca bahamense che lo pone in una situazione di intollerabile incertezza.
 
5.3 Le affermazioni della convenuta sono pertinenti.
 
Anche dinanzi al Tribunale federale l'attore ribadisce infatti di essere colpito nei suoi interessi in quanto beneficiario della fondazione e sottolinea l'importanza degli accertamenti richiesti in Svizzera per un eventuale successivo procedimento nelle Bahamas.
 
Egli aggiunge - per la prima volta dinanzi al Tribunale federale e quindi inammissibilmente (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - che questi accertamenti sarebbero utili anche nel quadro dell'eventuale processo che la fondazione potrebbe intentare nei suoi confronti, essendo lui la causa del blocco.
 
L'attore non sembra accorgersi che con questi argomenti dà ragione alla Corte cantonale, per la quale si è in presenza di una causa preparatoria, volta ad assicurare il materiale probatorio per un altro procedimento. Ora, come rettamente stabilito dai giudici ticinesi, un simile modo di procedere è inammissibile (cfr. DTF 84 II 685 consid. 4 pag. 696). L'attore, rispettivamente la C.________Stiftung, che agisce secondo le sue istruzioni - stando a quanto accertato nella sentenza impugnata senza incorrere nell'arbitrio (cfr. quanto esposto nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico, al consid. 5) - dovrà sollevare le obiezioni concernenti il ruolo da lui svolto in relazione al conto xxx nel quadro della causa nei confronti della banca di Nassau, tendente alla consegna dell'importo bloccato.
 
6.
 
Lo stesso vale per le critiche concernenti la validità della cessione intervenuta fra i due istituti bancari, che l'attore formula sia in riferimento alla prima motivazione della sentenza impugnata, per negare il carattere strumentale e preparatorio dei primi due petita, sia in riferimento alla seconda, per sostanziare l'esistenza di un interesse sufficiente agli accertamenti richiesti.
 
6.1 L'attore evidenzia come dall'istruttoria sia emerso che il conto xxx continua a presentare un saldo negativo sul quale sono decorsi gli interessi. Questo dimostrerebbe, a suo modo di vedere, il carattere fittizio della cessione e avrebbe quale conseguenza che la convenuta sarebbe rimasta titolare del presunto credito nei suoi confronti. Donde l'interesse all'accertamento dell'inesistenza del rapporto giuridico; solo in questo modo, infatti, si porrebbe fine alla situazione di insicurezza.
 
6.2 Sennonché la Corte ticinese ha ben spiegato di non poter tenere in considerazione la tesi della cessione fittizia siccome sollevata irritualmente per la prima volta in sede di conclusioni (cfr. art. 78 CPC/TI) e la decisione dei giudici cantonali a questo riguardo resiste alla censura di arbitrio, come esposto nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico, al consid. 4.
 
Ciò significa che nemmeno il Tribunale federale può esaminare la validità della cessione.
 
6.3 Questo tema andrà trattato nell'ambito della causa nei confronti della cessionaria.
 
Come ben evidenziato dai giudici ticinesi, a seguito della cessione la convenuta/cedente non vanta ormai più alcun credito nei confronti dell'attore.
 
Ne discende il carattere manifestamente pretestuoso del rimprovero che quest'ultimo muove al Tribunale d'appello per aver tutelato l'abuso di diritto imputabile alla banca che vuole prevalersi della cessione "fittizia"; la convenuta non avanza in effetti alcuna pretesa sulla scorta di tale cessione.
 
7.
 
Dinanzi al Tribunale federale l'attore si dice invero esposto al rischio di ulteriori pretese della convenuta fondate sul conto xxx, essendo emerso dall'istruttoria che tale relazione bancaria continua a presentare un saldo negativo, sul quale continuano a decorrere gli interessi.
 
7.1 A mente della convenuta questo argomento non può essere tenuto in nessuna considerazione siccome nuovo, non essendo mai stato sollevato dinanzi alle autorità cantonali, e fondato su di un fatto privo di riscontro nella sentenza impugnata.
 
7.2 Ancora una volta l'osservazione della convenuta è pertinente.
 
In effetti, a prescindere da eccezioni che in concreto non sono realizzate e che comunque l'attore nemmeno adduce, nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, sicché non è possibile far riferimento a circostanze ivi non menzionate, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106, 136 consid. 1.4 pag. 140; 129 III 618 consid. 3).
 
Dal tenore della pronunzia criticata non risulta che in sede cantonale l'attore si sia mai prevalso della sussistenza del conto xxx presso la convenuta per giustificare il proprio interesse all'azione di accertamento né egli pretende il contrario nell'allegato ricorsuale.
 
Su questo punto il gravame si avvera pertanto inammissibile.
 
8.
 
Alla luce di tutto quanto esposto il ricorso per riforma dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ammissibile.
 
Giovi comunque precisare, a titolo abbondanziale, che ambedue le motivazioni della sentenza cantonale appaiono conformi al diritto federale. I criteri adottati dai giudici ticinesi per valutare l'esistenza di un interesse all'accertamento - non criticati dall'attore - corrispondono infatti a quelli fissati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr DTF 131 III 319 consid. 3.5 pag. 324 seg.) e le loro conclusioni, sulla base dei fatti da loro accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale, appaiono corrette.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 novembre 2006
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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