VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P.101/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P.101/2006 vom 24.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.101/2006 /viz
 
Sentenza del 24 ottobre 2006
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
rappresentata dal sindacato C.________,
 
sindacato C.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
X.________ SA,
 
opponente,
 
patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost. (rappresentanza processuale),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 marzo 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
La presente controversia trae origine dalla disdetta del contratto di lavoro significata ad A.________ dalla X.________ SA. Il 16 settembre 2005 A.________, rappresentata dal sindacato C.________, si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo, in particolare, di accertare l'abusività della disdetta e condannare la X.________ SA al pagamento di fr. 23'390.--, oltre interessi.
 
All'udienza di discussione del 21 novembre 2005 la X.________ SA ha eccepito la carente legittimazione del sindacato C.________ a rappresentare A.________ in causa.
 
Con decreto del 2 dicembre 2005 il segretario assessore della Pretura adita ha accolto l'eccezione, non rientrando a suo modo di vedere il sindacato C.________ fra le "associazioni professionali o di categoria" che, giusta gli art. 64a e 417 cpv. 1 lett. b CPC/TI, possono rappresentare la lavoratrice nella vertenza in oggetto. Il giudice ha tuttavia rinunciato a dichiarare nulli gli atti processuali compiuti sino a quel momento, il vizio processuale essendo stato sanato dalla presenza di A.________ all'udienza di contraddittorio, durante la quale essa ha confermato le sue domande; le ha comunque ingiunto di farsi in futuro patrocinare da un legale (art. 64 CPC/TI) rispettivamente da un'altra organizzazione autorizzata ai sensi dell'art. 64a CPC/TI.
 
2.
 
Con "ricorso" del 6 dicembre 2005 il (solo) sindacato C.________ ha chiesto alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di annullare il predetto decreto e condannare la Pretura al pagamento di fr. 1.-- per danni morali. L'impugnativa è stata respinta il 14 marzo 2006.
 
3.
 
Il 13 aprile 2006 A.________, sempre rappresentata dal sindacato C.________, ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico volto a ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello e del decreto pretorile.
 
Nella risposta del 29 maggio 2006 la X.________ SA ha proposto, in via principale, di dichiarare il gravame irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo integralmente.
 
L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
 
4.
 
Prima ancora di esaminare l'ammissibilità del gravame, occorre precisare che, nonostante la prima pagina dell'allegato ricorsuale indichi la sola A.________ quale ricorrente, dalla terza pagina di tale scritto emerge chiara anche la volontà di ricorrere del sindacato C.________. Vi si legge infatti che "giusta l'art. 88 OG, il sindacato C.________ ha diritto di ricorrere al Tribunale federale, in quanto lesa [recte: leso] nei suoi diritti costituzionali da una decisione finale, della massima autorità giudiziaria cantonale [...] pronunciatasi in virtù del diritto cantonale (art. 64a e 417 cpv. 1 CPC/TI)."
 
5.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).
 
5.1 Si può immediatamente precisare che il ricorso è in ogni caso irricevibile nella misura in cui postula l'annullamento della pronunzia di primo grado unitamente a quella della seconda istanza.
 
Per costante giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello di che compete al Tribunale federale nel quadro di un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1a con rinvii). Tale situazione non si verifica nel caso in rassegna, dato che l'autorità di appello poteva riesaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del diritto (Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 74) mentre il Tribunale federale può rivedere l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, così come l'applicazione del diritto processuale cantonale, solo sotto il (ristretto) profilo dell'arbitrio (DTF 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219).
 
5.2 Venendo agli altri requisiti di ricevibilità, si ricorda che il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali è di principio ammissibile solamente contro decisioni cantonali finali di ultima istanza (art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG).
 
5.2.1 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 87 OG, è finale la decisione che pone fine al processo, sia mediante un giudizio di merito sia per ragioni di ordine procedurale (DTF 128 I 215 consid. 2).
 
È invece incidentale la decisione che viene emanata in corso di procedura e configura una semplice tappa verso la pronunzia finale; essa può avere per oggetto una questione procedurale o una questione di merito giudicata prima della decisione finale (DTF 128 I 215 consid. 2).
 
Nella fattispecie in esame, si può affermare che la decisione cantonale, con la quale vengono confermate le conclusioni del giudice di primo grado (esposte al consid. 1), ha una duplice natura.
 
5.2.2 Nei confronti di A.________ ha natura incidentale, poiché non pone fine al procedimento da lei avviato - che prosegue secondo le norme procedurali applicabili - limitandosi a imporle di continuare con un altro patrocinatore rispettivamente un altro rappresentante processuale.
 
Questo basta per dichiarare il gravame d'acchito irricevibile in quanto inoltrato da A.________. In virtù dell'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è infatti ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito solo se queste possono cagionare un pregiudizio irreparabile. Tale condizione non è evidentemente realizzata nel caso di specie, né A.________ pretende il contrario. A conferma del fatto che lei per prima non si riteneva pregiudicata nei suoi diritti dalla pronunzia di prima istanza si può evidenziare come non si sia nemmeno aggravata contro il decreto del 2 dicembre 2005, contrariamente a quanto asseverato nel gravame.
 
5.2.3 La situazione del sindacato C.________ è diversa. Nei suoi confronti la decisione impugnata ha infatti carattere finale, dato che gli viene negata la facoltà di proseguire nella causa. Sotto questo profilo il ricorso si avvera pertanto ricevibile.
 
5.3 Più complessa è la questione della legittimazione ricorsuale del sindacato C.________.
 
5.3.1 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente avesse qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa norma riconosce il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.
 
Nel caso di una decisione concreta, tale legittimazione spetta unicamente a chi è toccato nei suoi interessi giuridicamente tutelati, vale a dire quegli interessi che derivano da una regola di diritto federale o cantonale o direttamente da una garanzia costituzionale specifica (DTF 129 I 217 consid. 1 pag. 219).
 
5.3.2 In concreto, il ricorrente si prevale unicamente della violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI, che riconosce, fra l'altro, a "rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria" la facoltà di rappresentanza processuale nelle cause derivanti da contratto di lavoro "nei limiti stabiliti dagli art. 416 - 418 CPC/TI."
 
A mente del ricorrente, la decisione di negargli il diritto di rappresentare la lavoratrice nella controversia che la oppone al suo datore di lavoro lo lederebbe nei suoi interessi giuridicamente protetti, giacché esso rientra fra le associazioni contemplate dall'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI, contrariamente a quanto arbitrariamente deciso dalla Corte ticinese. Il ricorrente non si prevale tuttavia della violazione di un diritto costituzionale, quale potrebbe ad esempio essere la libertà economica, ciò che rende la sua legittimazione ricorsuale assai dubbia.
 
La questione non necessita di venir risolta poiché la decisione della Corte ticinese resiste in ogni caso alla censura di arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale, per le ragioni esposte qui di seguito.
 
6.
 
Pur non avendo il legislatore cantonale chiarito il concetto di "associazione professionale o di categoria" inserito nell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI, la Corte ticinese ha ritenuto "evidente" che per "associazione professionale o di categoria" ammesse a rappresentare una parte in una causa come quella in oggetto si debbano intendere solo le associazioni dei datori di lavoro (padronati) o dei lavoratori (sindacati) ai sensi dell'art. 356 CO, ovvero quelle associazioni che, disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza, possono essere parte ad un contratto collettivo.
 
Nel caso di specie - hanno proseguito i giudici del tribunale d'appello - il ricorrente, pur definendosi un'organizzazione sindacale, non adempie le condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO.
 
In primo luogo esso non si è attribuito tale facoltà negli statuti; secondariamente non dispone della necessaria indipendenza dal rispettivo partner sociale, visto che, stando a quanto indicato negli statuti, possono diventarne membri tutti le persone che perseguono obiettivi vicino allo scopo sociale, in altre parole tutti i lavoratori e tutti i consumatori, fra cui vi potrebbero essere anche i datori di lavoro; da ultimo non risulta ch'esso miri a migliorare le condizioni economiche o di lavoro dei suoi membri nei confronti del partner sociale padronale.
 
Alla luce di queste considerazioni i giudici ticinesi hanno negato al ricorrente la possibilità di prevalersi dell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI.
 
7.
 
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non contesta la decisione secondo cui esso non può sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO. La sua critica si rivolge piuttosto contro la decisione di considerare tale facoltà quale requisito indispensabile per poter riconoscere a un'associazione professionale o di categoria - ciò che ritiene di essere, in contrasto con quanto asseverato nel giudizio impugnato - il diritto di rappresentanza processuale ex art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI.
 
A mente del ricorrente sarebbe infatti privo di ogni logica reputare la facoltà di sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro quale condizione unica ed essenziale per poter opportunamente tutelare il lavoratore dipendente; dovrebbe bastare il solo fatto di essere un'associazione avente per scopo la tutela degli interessi dei lavoratori. Assodato che l'estensione della rappresentanza processuale nell'ambito delle procedure derivanti da contratto di lavoro s'inserisce fra le misure di carattere sociale, volte a facilitare l'accesso ai tribunali a quella che è unanimamente reputata "parte debole", il formalismo procedurale di cui fa prova la Corte cantonale sarebbe inoltre contrario allo spirito della legge, all'interesse pubblico che si vuole proteggere e al principio della proporzionalità.
 
7.1 Considerato il tenore dell'argomentazione ricorsuale appare necessario ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 132 III 209 consid. 2.1). Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. unicamente se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).
 
Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e immediatamente riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).
 
7.2 Gli argomenti sollevati dal ricorrente non inducono a considerare il criterio adottato dalla Corte cantonale manifestamente insostenibile.
 
Giovi rammentare che il diritto cantonale può, nell'interesse pubblico, disciplinare la rappresentanza delle parti davanti alle autorità in base a criteri di capacità e responsabilità professionale; quali requisiti è lecito porre nel singolo caso è una questione di proporzionalità (cfr. sentenza del 20 dicembre 1988 nella causa 5P.256/1988, consid. 4, pubblicata in Rep 1989 102, in particolare pag. 106).
 
Come rettamente osservato dall'opponente, il Codice di procedura civile ticinese prevede che "Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale" (art. 64 cpv. 1 CPC/TI). Nell'intento di offrire una più accessibile rappresentanza processuale nell'esclusivo interesse della parte in causa, il legislatore ticinese ha tuttavia deciso di estendere la facoltà di patrocinio, limitatamente alle procedure elencate nell'art. 64a cpv. 1 CPC/TI, a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria; fiduciari con l'autorizzazione cantonale e amministratori d'immobili oggetto della lite.
 
Non essendosi il legislatore espresso nel dettaglio in merito alla qualifica "di associazioni professionali o di categoria" incombeva ai giudici ticinesi il compito di stabilire i requisiti necessari per poter essere definiti tali. La decisione di riconoscere tale qualità - "nelle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC" (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI) - unicamente alle associazioni di lavoratori o datori di lavoro che adempiono le condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO rappresenta una soluzione ragionevole, che tiene conto sia del citato principio del monopolio degli avvocati nelle cause civili sia delle considerazioni di ordine sociale all'origine dell'estensione della rappresentanza processuale.
 
Contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente, dunque, il giudizio della Corte ticinese appare del tutto sostenibile.
 
8.
 
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è respinto.
 
Trattandosi di una controversia derivante, all'origine, da contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). I ricorrenti dovranno tuttavia versare all'opponente, in solido, un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 5 OG; DTF 115 II 30 consid. 5c a pag. 42).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia. I ricorrenti rifonderanno all'opponente, in solido, fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 ottobre 2006
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).