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Informationen zum Dokument  BGer 1E.7/2006  Materielle Begründung
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BGer 1E.7/2006 vom 18.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1E.7/2006 /biz
 
Sentenza del 18 ottobre 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aeschlimann, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
Comune patriziale di Grono,
 
ricorrente,
 
rappresentato dalla Sovrastanza patriziale e patrocinato dall'avv. Mirco Rosa,
 
contro
 
Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Governo dei Grigioni e per esso dal Dipartimento costruzioni,
 
trasporti e foreste, Stadtgartenweg 11, 7000 Coira,
 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna,
 
Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente, casella postale 336,
 
3000 Berna 14.
 
Oggetto
 
approvazione del progetto esecutivo della circonvallazione di Roveredo della strada
 
nazionale N 13,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 22 dicembre 2005 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decisione del 19 agosto 1998 il Consiglio federale svizzero ha approvato il progetto generale della circonvallazione di Roveredo della strada nazionale N 13 dal km 5.329 al km 10.897 e ha disposto l'allestimento del progetto esecutivo.
 
Il Cantone dei Grigioni ha presentato il 19 settembre 2001 al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la domanda di approvazione dei piani del progetto esecutivo, che prevede la demolizione del tratto autostradale costruito negli anni sessanta attraverso l'abitato di Roveredo e l'aggiramento di questa località con un nuovo tracciato, in particolare mediante la realizzazione della galleria di San Fedele. Entro il termine di deposito dei piani diversi privati ed enti pubblici, tra cui il Comune patriziale di Grono, hanno presentato opposizione.
 
B.
 
Con una decisione del 23 aprile 2004, redatta in tedesco e parzialmente tradotta in italiano, il DATEC ha approvato i piani del progetto esecutivo, dichiarando nel contempo irricevibile l'opposizione del Comune patriziale di Grono, in quanto diretta contro il tracciato stabilito nel piano generale, e respingendola nella misura in cui contestava i dissodamenti. Con lettera del 10 maggio 2004 l'opponente ha chiesto al DATEC di redigere la decisione integralmente in italiano e di ripristinare conseguentemente il termine di ricorso. Con un gravame del 27 maggio 2004 ha inoltre adito la Commissione federale di ricorso in materia di infrastrutture e ambiente (in seguito: Commissione di ricorso) postulando sostanzialmente lo spostamento del tracciato sulla sponda sinistra del fiume Moesa, secondo una variante che risulterebbe meno incisiva sotto il profilo ambientale e delle superfici da espropriare.
 
C.
 
Con decisione parziale del 22 dicembre 2005 la Commissione di ricorso ha respinto in quanto ricevibile il gravame del Comune patriziale di Grono contro la decisione di approvazione dei piani, rilevando in particolare che le censure sollevate concernevano in realtà il piano generale. La Commissione di ricorso ha poi rinviato a una decisione ulteriore il giudizio sulle questioni espropriative e di occupazione temporanea ed ha posto a carico dell'opponente, in solido con altri opponenti, le spese processuali di fr. 2'000.--.
 
D.
 
Il Comune patriziale di Grono impugna con un ricorso di diritto amministrativo del 27 gennaio 2006 al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al DATEC affinché emani una decisione integralmente in lingua italiana e tratti le censure relative all'espropriazione dei fondi. Fa valere la violazione della libertà di lingua e del diritto di essere sentito, postulando inoltre l'annullamento del dispositivo concernente l'accollamento delle spese processuali. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
E.
 
La Commissione di ricorso e il DATEC postulano la reiezione del gravame. Il Cantone dei Grigioni chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
 
Con decreto presidenziale del 30 maggio 2006 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata, relativa all'approvazione dei piani per un progetto esecutivo di una strada nazionale, è di principio impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo (art. 99 cpv. 2 lett. d OG).
 
1.2 Nella misura in cui risolve definitivamente la questione dello spostamento del tracciato autostradale sulla sponda opposta del fiume Moesa, il giudizio impugnato costituisce una decisione parziale di merito, e quindi di natura finale, contro la quale è di conseguenza dato il rimedio esperito (DTF 121 II 116 consid. 1b/cc).
 
1.3 Quale proprietario di fondi interessati dal tracciato stradale, il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse al suo annullamento: esso è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (cfr. DTF 124 II 293 consid. 3b e rinvii). Il gravame, tempestivo, è quindi di principio ammissibile.
 
1.4 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come nel caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d). Nell'ambito di questo rimedio possono essere invocate anche le censure relative alla violazione di diritti costituzionali, che pure rientrano nella nozione di diritto federale ai sensi dell'art. 104 lett. a OG (DTF 130 I 312 consid. 1.2, 129 II 183 consid. 3.4 e rinvii).
 
2.
 
2.1 Dichiarando di condividere le richieste del Comune politico di Grono in merito alla definizione del tracciato della circonvallazione di Roveredo, pur non formulandole per proprio conto, il ricorrente fa valere una disparità di trattamento fondata sulla lingua, sostenendo che la decisione di approvazione dei piani avrebbe dovuto essere redatta interamente in italiano. Rileva che la traduzione è soltanto parziale e che, in caso di divergenze, sarebbe comunque considerata prevalente la versione originale tedesca. Sostiene che i suoi organi comprendono con difficoltà il tedesco e che si sarebbe giustificato di approvare i piani nella lingua (italiana) utilizzata dalla quasi totalità degli opponenti destinatari della decisione.
 
2.2 Gli art. 8 cpv. 2, 18 e 70 Cost., richiamati dal ricorrente, non disciplinano esplicitamente la questione della lingua del procedimento. L'art. 70 Cost., unitamente all'art. 4 Cost., si riallaccia alla libertà di lingua, sancita dall'art. 18 Cost., che garantisce la possibilità di utilizzare la lingua materna o un'altra lingua di propria scelta, ma la cui titolarità da parte di una persona giuridica, quale è in concreto il ricorrente, non è manifesta (DTF 130 II 249 consid. 4.1 inedito). In applicazione dell'art. 37 PA, secondo cui le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande, il DATEC e la Commissione di ricorso hanno ritenuto determinante la lingua (tedesca) in cui è stata presentata dal Cantone dei Grigioni la domanda di approvazione dei piani ed hanno quindi ritenuto giustificata la notificazione in lingua tedesca (con una traduzione parziale in italiano) della relativa decisione. Il progetto interessa tuttavia una regione italofona del Cantone. I piani e la documentazione del progetto risultano inoltre essere redatti prevalentemente in italiano e la loro esposizione in quattro Comuni del distretto della Moesa è stata pubblicata in italiano sul foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni (n. 46 del 15 novembre 2001, pag. 3779 seg.). Pure la quasi totalità delle oltre sessanta opposizioni è stata stesa in italiano, sicché, considerato altresì che l'italiano è una delle lingue ufficiali del Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 1 Cost./GR, in vigore dal 1° gennaio 2004; cfr. inoltre l'art. 46 della Costituzione previgente), non si giustificava di dare un peso decisivo alla lettera di alcune righe in tedesco con cui il Cantone dei Grigioni aveva chiesto l'approvazione dei piani, ma si imponeva di tenere principalmente conto della lingua degli opponenti (cfr. DTF 108 V 208) e del fatto che il progetto interessa una regione italofona del Cantone, notificando quindi alle parti una decisione di principio completamente in italiano (cfr. DTF 130 II 249 consid. 4.2 inedito). Contrariamente all'opinione del ricorrente, questa circostanza non comporta tuttavia l'obbligo per il DATEC di emanare una nuova decisione in italiano siccome ha comunque fornito una traduzione in questa lingua del giudizio sull'opposizione del patriziato. Certo, alcuni allegati non sono stati tradotti e l'italiano utilizzato, come quello della decisione impugnata, è talvolta incerto. Tuttavia, il ricorrente aveva presentato un'opposizione sommaria contro il tracciato, criticando genericamente le ripercussioni ambientali sul territorio comunale e il pregiudizio per lo sviluppo del paese. Esprimendosi sull'aspetto determinante dell'opposizione e rilevando che il tracciato stabilito nel piano generale non poteva di principio essere rimesso in discussione nella procedura di approvazione dei piani del progetto esecutivo, la traduzione parziale in italiano ha comunque consentito al ricorrente di afferrare la portata della decisione riguardo alle sue censure. La questione dello spostamento del tracciato è peraltro stata sostanzialmente ripresentata dal ricorrente dinanzi alla Commissione di ricorso, per cui non risulta ch'esso abbia subito un pregiudizio procedurale a causa della contestata parziale stesura in tedesco della decisione del DATEC.
 
3.
 
Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito perché la Commissione di ricorso, ritenendo che il DATEC avesse implicitamente respinto l'opposizione anche riguardo ai provvedimenti espropriativi, non ha rinviato gli atti per un esplicito giudizio al proposito. Nella decisione parziale impugnata, la Commissione di ricorso non ha tuttavia ancora statuito sugli aspetti espropriativi, rinviando la questione a un giudizio successivo. Poiché tale istanza beneficia di un libero potere d'esame (art. 49 PA), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte del DATEC potrà essere sanata nell'ambito di tale procedura (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; sentenza 1A.254/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3, pubblicata in: JdT 2005 I 447; André Moser, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basilea 1998, pag. 59 seg. e 114 seg.).
 
4.
 
5.
 
6.
 
6.1 Il ricorrente critica infine il fatto che la precedente istanza gli abbia accollato, in solido con altri opponenti, le spese processuali in applicazione dell'art. 63 PA.
 
6.2 La procedura di opposizione e di approvazione dei piani delle strade nazionali assume pure la funzione del procedimento di opposizione del diritto espropriativo (art. 27d LSN; DTF 124 II 460 consid. 1a pag. 464 e rinvii). Nell'ambito di una simile procedura, il giudizio su spese e ripetibili nei confronti delle parti colpite da un'espropriazione si fonda quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulle disposizioni speciali della LEspr. Riguardo ai ricorrenti che fanno valere solo interessi di fatto e che non possono presentare obiezioni di carattere espropriativo sono invece di massima applicabili le regole generali sulle spese (cfr. DTF 111 Ib 32 consid. 2 e 3; sentenza 1E.5/2005 del 9 agosto 2005, consid. 7 e rinvii). L'art. 114 cpv. 1 LEspr prevede che di principio le spese cagionate dall'esercizio del diritto di espropriazione siano a carico dell'espropriante. Ci si può scostare da questa regola, ponendo tutte o parte delle spese a carico dell'espropriato quando fa valere richieste manifestamente abusive o pretese palesemente esagerate (cfr. art. 114 cpv. 2 LEspr). Secondo l'art. 115 cpv. 1 LEspr, l'espropriante è inoltre tenuto a pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie cagionate dalla procedura di opposizione. Qualora le conclusioni dell'espropriato fossero respinte totalmente o preponderatamente, si può rinunciare in tutto o in parte alla loro assegnazione (cfr. art. 115 cpv. 2 LEspr).
 
Con la decisione parziale impugnata la Commissione di ricorso non si è pronunciata sulle questioni espropriative. Tuttavia, se avesse statuito in un unico giudizio su tutti gli aspetti (compresi quindi quelli espropriativi), ciò che si sarebbe invero giustificato, di massima non avrebbe potuto prelevare spese processuali a carico del ricorrente, a meno che le sue pretese fossero manifestamente abusive. La Commissione di ricorso ha infatti accertato che il Comune patriziale di Grono è proprietario di fondi oggetto di misure espropriative, contro le quali era pure diretta la sua opposizione. Il rinvio ad una fase successiva del giudizio sulle questioni espropriative giustificava quindi di non statuire subito su eventuali spese processuali a carico del ricorrente, affinché la questione non fosse pregiudicata per il seguito della procedura. L'accollamento di spese processuali nella fase in esame è quindi lesiva del diritto federale.
 
7.
 
Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla questione dell'accollamento di spese processuali al ricorrente. Vista la natura della presente procedura, non si preleva una tassa di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili di questa sede al ricorrente, in considerazione della sua prevalente soccombenza.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 7 della decisione 22 dicembre 2005 della Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente è annullato nella misura in cui pone le spese processuali a carico del Comune patriziale di Grono.
 
2.
 
Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Governo dei Grigioni, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e alla Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente.
 
Losanna, 18 ottobre 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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