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Informationen zum Dokument  BGer 1P.348/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.348/2004 vom 02.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.348/2004 /biz
 
Sentenza del 2 ottobre 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Corti,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
art. 29 cpv. 2 Cost. (commutazione della multa in arresto),
 
ricorso di diritto pubblico contro il decreto emanato il
 
10 maggio 2004 dal Presidente della Pretura penale.
 
Visto e considerato:
 
che con decreto del 4 luglio 2003 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha inflitto una multa di fr. 3'000.-- ad A.________;
 
che la multa non è stata pagata e che ogni tentativo di incasso è risultato infruttuoso;
 
che con decreto del 10 maggio 2004 il Presidente della Pretura penale, in accoglimento di un'istanza dell'AFC, ha proceduto alla commutazione della multa in arresto, decretando 90 giorni di arresto;
 
che avverso questo decreto A.________ il 4 giugno 2004 ha presentato un ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), che ha istruito la causa trasmettendo il gravame alle parti per osservazioni;
 
che il Presidente della Pretura penale, dopo aver indirizzato in un primo tempo la dichiarazione di ricorso al Tribunale federale, l'ha in seguito trasmessa, per competenza, alla CCRP;
 
che A.________, il 14 giugno 2004, ha d'altra parte inoltrato - a titolo cautelativo - un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, visto che la questione di sapere se la decisione impugnata sia definitiva non è chiara, il CPP/TI non prevedendo espressamente la via ricorsuale contro decisioni di commutazione di multa in arresto prese sulla base dell'art. 347 cpv. 1 lett. a CPP/TI;
 
ch'egli chiede di accertare la nullità del decreto impugnato, notificato in via edittale e non al suo domicilio in Germania;
 
che in accoglimento della domanda di sospensione inoltrata dal ricorrente, con decreto presidenziale del 5 luglio 2004 la procedura di ricorso di diritto pubblico è stata sospesa, ritenuto che l'emanazione della sentenza cantonale può rendere privo d'oggetto detto gravame;
 
che esprimendosi in tale ambito il Presidente della Pretura penale, richiamata una decisione apparsa in Rep 1985 383, secondo cui la decisione di commutazione, pronunciata all'epoca dalla Camera criminale, è una sentenza e come tale può essere deferita in cassazione, ha precisato che l'impugnato decreto ha effetti materiali ed è quindi suscettibile di ricorso in cassazione, rimedio che giusta l'art. 290 cpv. 1 CPP/TI ha effetto sospensivo per legge;
 
che in risposta ad istanze del Tribunale federale circa lo stato della procedura cantonale, il ricorrente ha chiesto di mantenere la decretata sospensione;
 
che con decreto presidenziale del 12 luglio 2006, ritenuto che il ricorrente aveva ribadito il proprio interesse al preliminare chiarimento della competenza della CCRP, ma che la Corte cantonale, inspiegabilmente, neppure aveva risposto alle citate istanze, la causa è stata riassunta e le parti sono state invitate ad esprimersi in merito;
 
che la Pretura penale ha comunicato che non intende inoltrare osservazioni, mentre l'AFC, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale per quanto riguarda le vie di ricorso, chiede di respingere in quanto ammissibile il gravame;
 
che la CCRP, in maniera difficilmente comprensibile, non si è nuovamente espressa;
 
che il ricorso di diritto pubblico è stato espressamente presentato meramente a titolo cautelativo e prudenziale;
 
che la CCRP, adita in primo luogo dal ricorrente, non si è ancora pronunciata sulla propria competenza;
 
che una siffatta, prolungata inazione della CCRP può essere compresa soltanto nel senso di un'accettazione implicita della sua competenza, competenza espressamente sottolineata d'altra parte sia dalla Pretura penale sia dal ricorrente, che ha inoltrato il ricorso di diritto pubblico a titolo meramente prudenziale;
 
che, in effetti, in siffatte circostanze, tenuto conto anche del principio della celerità (cfr. sentenza 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006), un'eventuale accertamento della propria incompetenza da parte della CCRP non può chiaramente intervenire dopo anni di inattività;
 
che, d'altra parte, la competenza della CCRP a statuire sulla causa sottoposta al suo giudizio si giustifica anche dal profilo di una migliore tutela giuridica del ricorrente, vista la grave restrizione della libertà personale ch'essa comporta e il limitato potere di esame spettante al Tribunale federale, in particolare riguardo all'accertamento dei fatti (cfr. su questa tematica il parere di Guido Corti, Commutazione di una multa in arresto e garanzia del controllo giurisdizionale [art. 150 cpv. 4 LOC, 123 cpv. 4 LOP; art. 5 n. 1 lett. a, n. 4 CEDU], apparso in RDAT II-1994 pag. 201, in particolare n. 7 pag. 204);
 
che nemmeno è esclusa l'assunzione di eventuali nuovi mezzi di prova, procedura che esula dal quadro del ricorso di diritto pubblico, ricordato che la multa pagata dopo la commutazione estingue la pena commutata, se questa non sia stata ancora eseguita (art. 10 cpv. 4 DPA);
 
che, pertanto, si giustifica di dichiarare il ricorso inammissibile per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 OG);
 
che, di conseguenza, la CCRP dovrà statuire sul ricorso sottopostogli dal ricorrente e che a tale scopo le vengono trasmesse, come pure al ricorrente, le osservazioni della AFC;
 
che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, al Ministero pubblico, al Presidente della Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 ottobre 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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