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Informationen zum Dokument  BGer U 452/2005  Materielle Begründung
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BGer U 452/2005 vom 29.09.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 7}
 
U 452/05
 
Sentenza del 29 settembre 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
La Basilese Assicurazioni, 4002 Basilea, ricorrente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via F. Pelli 7, 6901 Lugano,
 
contro
 
A.________, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 19 ottobre 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
A.________, mentre era alle dipendenze della A.________ SA in qualità di cameriera e come tale assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Basilese Assicurazioni, è in data 30 marzo 2002 caduta riportando un trauma distorsivo alla caviglia destra.
 
L'assicuratrice ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
 
Con decisione 14 gennaio 2005, confermata il 7 giugno seguente a seguito di opposizione presentata per l'assicurata dapprima dall'avv. Peer, poi dalla Società di soccorso senza confine, la Basilese ha riconosciuto all'interessata una rendita di invalidità transitoria del 16% a far tempo dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.
 
B.
 
Patrocinata dalla Società di soccorso senza confine, l'assicurata ha deferito la decisione su opposizione limitatamente al tema della rendita d'invalidità con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, mediante giudizio 19 ottobre 2005, ha accolto il gravame nel senso che ha assegnato all'istante una rendita del 37%.
 
C.
 
La Basilese, rappresentata dall'avv. Colombo, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo per cui chiede il ripristino della decisione su opposizione.
 
Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato, l'assicurata, rappresentata dall' avv. Boffini, postula la reiezione del gravame.
 
In sede di procedura l'interessata ha revocato il mandato conferito al suo patrocinatore.
 
Diritto:
 
1.
 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già correttamente ricordato il disciplinamento applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.
 
Oggetto della lite è solo l'importo della rendita d'invalidità spettante all'assicurata, segnatamente il tasso d'invalidità ritenuto ai fini della fissazione della medesima.
 
Più in particolare si tratta di determinare se debba essere ritenuto ai fini della commisurazione di esso tasso il reddito da invalido emergente dai valori statistici regionali, come reputano i primi giudici, oppure il reddito che si deduce dai dati raccolti a livello nazionale, come asserisce l'assicuratore ricorrente.
 
Orbene, non può che essere data adesione alla tesi della Basilese Assicurazioni. In effetti, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha in data 10 novembre 2005 stabilito che inapplicabili sono ormai i valori regionali desumibili dalla tabella TA 13 riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni, cui ha fatto capo l'autorità giudiziaria cantonale, e che devono trovare applicazione i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K., I 424/05).
 
In queste condizioni, gli altri elementi di calcolo della prestazione non essendo contestati e non apparendo essi comunque censurabili, la decisione dell'assicuratore ricorrente, che ha fatto una corretta applicazione delle suddette tabelle riferite ai dati nazionali, deve essere ripristinata.
 
3.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
 
Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alla Basilese, la quale, anche se patrocinata da un legale, in qualità di assicuratrice LAINF dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 19 ottobre 2005 essendo annullato.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 29 settembre 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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