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Informationen zum Dokument  BGer 1A.151/2006  Materielle Begründung
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BGer 1A.151/2006 vom 10.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.151/2006 /viz
 
Sentenza del 10 agosto 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
B.________,
 
ricorrenti,
 
patrocinati dall'avv. Fabio Creazzo,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
 
emanata il 14 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 1° marzo 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di associazione a delinquere e di alterazione e contraffazione di sostanze alimentari e il loro commercio. Essa ha chiesto di identificare le relazioni bancarie riconducibili agli indagati e di sequestrare gli averi ivi depositati.
 
B.
 
Il 3 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emesso una decisione di entrata in materia. Il 31 marzo successivo la banca X.________ ha segnalato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro l'esistenza del conto n. xxx cointestato a A.________ e B.________. Il 6 aprile seguente il MPC ha ordinato alla banca di sequestrare i documenti e gli averi riconducibili a queste due persone. In seguito è stato ordinato il sequestro della documentazione bancaria e degli averi depositati sui conti n. yyy e n. zzz intestati rispettivamente ad A.________ e a B.________ presso la banca Y.________ di Lugano e sul conto n. xxx. Agli interessati è stata concessa la facoltà di esprimersi al riguardo. Questi hanno sollevato, tra l'altro, eccezioni di natura temporale, visto che l'autorità estera ha limitato il periodo della commissione dei prospettati reati dal gennaio 2002 al dicembre 2004. Il MPC, con decisione del 16 maggio 2006, ha accolto detta eccezione: essi hanno quindi acconsentito alla trasmissione in via semplificata dei documenti.
 
C.
 
Il 26 giugno 2006 gli interessati hanno chiesto il dissequestro dell'importo di € 97'161.19, confluito il 28 ottobre 2002 sul conto n. xxx, ammontare costituente il saldo al 31 dicembre 2001 del conto n. zzz, precedente quindi al gennaio 2002. Con scritto del 14 luglio 2006 il MPC ha respinto l'istanza, rilevando che l'autorità richiedente, il 10 luglio 2006, ha chiesto di mantenere sequestrati tutti gli averi del conto; beni dei quali chiederà la confisca, ritenuto che il conto n. zzz avrebbe ricevuto denaro da una società già nel 2001.
 
D.
 
A.________ e B.________ impugnano questo scritto con un ricorso di diritto amministrativo del 26 luglio 2006 al Tribunale federale. Chiedono di liberare l'importo di € 97'161.19, pari a fr. 143'886.--, depositato sul conto n. xxx.
 
Il 19 luglio 2006 i ricorrenti, che non hanno chiesto di sospendere questa procedura, hanno presentato una domanda di riesame al MPC, respinta in data 28 luglio 2006.
 
Non sono state chieste osservazioni, ma il Tribunale federale ha richiamato dal MPC la decisione del 28 luglio 2006 e quella di sequestro del 6 aprile 2005, note al ricorrente.
 
E.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1).
 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.
 
1.4 L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale, è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b, segnatamente mediante il sequestro di beni (n. 1).
 
2.
 
2.1 Secondo la giurisprudenza, in tale ambito il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3). Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura. Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (pagamento di salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari in pratica già definiti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 296 e 297 pag. 339 e 342).
 
I ricorrenti neppure tentano di dimostrare l'esistenza di un siffatto pregiudizio, per cui il ricorso è inammissibile. Il gravame, come si vedrà è inoltre anche tardivo.
 
2.2 Certo, i ricorrenti fanno valere, senza però addurre alcun elemento concreto al riguardo, che avrebbero acconsentito alla trasmissione in via semplificata della documentazione bancaria nell'aspettativa di ottenere il dissequestro parziale degli averi depositati sul conto litigioso, segnatamente di quelli esistenti antecedentemente al periodo preso in esame dagli inquirenti italiani. Essi sostengono che la decisione del MPC del 16 maggio 2006, di non trasmettere la documentazione bancaria precedente il mese di gennaio 2002, avrebbe modificato la situazione giuridica degli averi sequestrati depositati prima di detta data. In effetti, accettando la procedura semplificata, essi avrebbero rinunciato all'emanazione di una decisione finale di chiusura, impugnabile secondo l'art. 80g AIMP, mentre al loro dire la contestata decisione non parrebbe essere impugnabile. Questa decisione dovrebbe nondimeno essere equiparata a una decisione di chiusura, per la quale non dovrebbe essere dimostrata l'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile. Nel merito i ricorrenti asseriscono che l'impugnata decisione sarebbe contraddittoria e lesiva del principio della proporzionalità. Poiché l'autorità richiedente ha limitato il periodo di commissione dei presunti reati dal gennaio 2002 al dicembre 2004, il MPC non potrebbe mantenere il sequestro degli attivi confluiti su un conto prima del gennaio 2002.
 
2.3 La tesi ricorsuale, speciosa, non appare, in questo stadio della procedura, fondata. Conformemente al principio della proporzionalità, applicabile a tutte le fasi della procedura di assistenza, la portata del sequestro, il cui oggetto deve stare in un rapporto sufficientemente stretto con i fatti perseguiti, deve rimanere in relazione con i proventi dei sospettati reati (DTF 130 II 329 consid. 5 e 6, 129 II 462 consid. 5.6). In concreto questo principio non è leso: nella criticata decisione si rileva infatti che l'autorità estera intende chiedere la confisca dei conti svizzeri, poiché su una relazione dei ricorrenti sarebbe confluito, già nel 2001, denaro sospetto. Al riguardo essi si limitano ad accennare che questa motivazione non troverebbe riscontro nei documenti bancari, dai quali non risulterebbero bonifici provenienti dalla società indicata dal magistrato estero e che il denaro di cui chiedono il dissequestro proverrebbe da non meglio precisati versamenti di cassa.
 
2.4 L'accenno ricorsuale a un'asserita lesione del principio della parità di trattamento, poiché un imputato avrebbe richiesto e ottenuto il dissequestro di versamenti confluiti sul suo conto in periodi precedenti a quelli oggetto d'indagini, non dimostra che si sarebbe in presenza della stessa fattispecie (DTF 124 I 170 consid. 2, 129 I 1 consid. 3).
 
2.5 Del resto, limitandosi semplicemente ad addurre che la consegna in via semplificata avrebbe fatto sorgere legittime "aspettative" circa il dissequestro parziale del conto, i ricorrenti, assistiti da legali sia in Italia sia in Svizzera, neppure sostengono, indicando elementi concreti a sostegno di tale assunto, che la questione sarebbe stata oggetto di discussioni nell'ambito dell'esecuzione semplificata della domanda. Dagli atti da loro prodotti nulla si evince al riguardo e i ricorrenti non sostengono che il MPC avrebbe rilasciato loro assicurazioni concrete in merito (DTF 129 I 161 consid. 4.1 e 4.2, 127 I 31 consid 3a).
 
2.5.1 Nelle osservazioni del 10 maggio 2006, dopo che il MPC aveva prorogato più volte il termine per esprimersi sulla prospettata trasmissione dei documenti, i ricorrenti rilevavano che i loro averi depositati in Italia, bloccati inizialmente senza alcun limite temporale, sarebbero stati dissequestrati parzialmente dal magistrato inquirente in accoglimento di istanze inoltrate dai loro difensori italiani. Nelle citate osservazioni i ricorrenti si sono tuttavia limitati a rilevare che l'autorità italiana non poteva concedere il dissequestro di beni depositati in Italia, sostenendo che erano confluiti in epoca precedente ai fatti contestati, e nello stesso tempo pretendere la consegna di documentazione bancaria svizzera anteriore a tale periodo. Essi hanno poi soltanto chiesto di non trasmettere i documenti antecedenti il gennaio 2002, mentre non si sono espressi del tutto - e non se ne capisce bene la ragione - sul sequestro totale degli averi in Svizzera. Né essi hanno chiesto formalmente, prima di esprimere il loro accordo alla consegna in via semplificata, il dissequestro parziale del conto. Spettava ai ricorrenti addurre e indicare precisamente i mezzi di prova sui quali fondano le loro pretese (cfr. DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165, 126 II 258 consid. 9c in fine, 130 IV 43 consid. 1.4; cfr. anche DTF 130 I 312 consid. 1.3.1).
 
2.5.2 In siffatte circostanze, l'agire del MPC non appare contraddittorio, né lesivo del principio della buona fede. Nulla impediva infatti ai ricorrenti di pronunciarsi non solo sulla consegna semplificata dei documenti, ma anche sul dissequestro parziale dei loro averi: in caso di rifiuto essi avrebbero senz'altro potuto rinunciare alla consegna semplificata e impugnare la decisione di chiusura. Non si è quindi in presenza di un errore non derivante da loro colpa, che potrebbe comportare l'impugnazione del consenso espresso a mente dell'art. 80c AIMP, richiesta peraltro non formulata dai ricorrenti (sentenza 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3).
 
3.
 
3.1 D'altra parte, i ricorrenti non sostengono che già al momento in cui è stato ordinato il contestato sequestro, il 6 aprile 2005, non avrebbero saputo che gli averi depositati sul conto prima del 2002 non erano rilevanti per il procedimento estero, visto che, al loro dire, l'invocato lasso temporale sarebbe rimasto invariato durante tutta l'inchiesta. Essi, conformemente al principio della buona fede processuale, avrebbero quindi dovuto impugnare tempestivamente la decisione incidentale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 80K AIMP).
 
3.2 È comunque palese che allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro, e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi dell'inchiesta giustifichino un ulteriore mantenimento del sequestro. Qualora apparisse chiaramente che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
 
4.
 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.
 
Losanna, 10 agosto 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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