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Informationen zum Dokument  BGer 1A.154/2006  Materielle Begründung
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BGer 1A.154/2006 vom 04.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.154/2006 /biz
 
Sentenza del 4 agosto 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aeschlimann, Giudice presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione,
 
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
 
casella postale 334, 1000 Losanna 22.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia
 
penale all'Italia,
 
ricorso (di diritto amministrativo) contro la decisione emanata il 6 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 6 marzo 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 15 maggio successivo, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ e altre persone per corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Gli indagati sono sospettati d'aver corrotto, agendo per il conto della B.________srl, pubblici ufficiali iracheni nell'ambito del programma "oil-for-food". I versamenti fondanti il prospettato reato sarebbero stati effettuati per il tramite di istituti bancari svizzeri.
 
B.
 
Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 6 luglio 2006 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della domanda, e che conduce pure un procedimento interno parallelo per riciclaggio di denaro, corruzione di pubblici ufficiali stranieri e violazione dell'ordinanza del 7 agosto 1990 sull'istituzione di misure economiche nei confronti della Repubblica irachena, ha accolto la rogatoria, ha ordinato il sequestro sia della documentazione bancaria del conto xxx presso la banca C.________ intestato ad A.________, sia degli averi ivi depositati.
 
C.
 
A.________ ha impugnato questa decisione, il 26 luglio 2006, presso il MPC. Il 2 agosto 2006 l'autorità federale ha trasmesso il gravame al Tribunale federale per competenza. Il ricorrente chiede, in sostanza, il dissequestro del proprio conto.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1).
 
1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è la lingua francese. Nella fattispecie si giustifica nondimeno di scostarsi eccezionalmente dalla regola, ritenuto che il ricorrente, non patrocinato, ha redatto il suo ricorso, come rientra nel suo diritto (cfr. art. 30 cpv. 1 OG), in italiano e manifestamente comprende meglio questa lingua rispetto a quella della decisione impugnata (sentenza 6S.358/2005 del 17 marzo 2006 consid. 1.1 destinata a pubblicazione in DTF 132 X xxx).
 
1.3 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
 
1.5 L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale, è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b, segnatamente mediante il sequestro di beni (n. 1).
 
1.6 Secondo la giurisprudenza, in tale ambito, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 253 consid. 3). Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura. Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 296 e 297 pag. 339 e 342).
 
1.7 Ora, il ricorrente, limitandosi ad addurre l'ammontare degli averi depositati sul conto litigioso (circa 20'000 USD) né fa valere né precisa minimamente un qualsiasi pregiudizio derivante dal criticato sequestro. Il gravame non adempie quindi, e manifestamente, le esigenze poste dalla citata giurisprudenza.
 
2. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Si può eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG), per cui non occorre esprimersi sull'implicita domanda di assistenza giudiziaria (art. 152 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
 
Losanna, 4 agosto 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
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