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Informationen zum Dokument  BGer 7B.111/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.111/2006 vom 18.07.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.111/2006 /viz
 
Sentenza del 18 luglio 2006
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, presidente,
 
Meyer, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro Molo,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
aggiudicazione,
 
ricorso LEF contro la sentenza emanata il
 
16 giugno 2006 dalla Camera di esecuzione e
 
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
L'Ufficio dei fallimenti del Canton Zugo ha incaricato l'Ufficio dei fallimenti di Lugano di procedere alla vendita di un fondo (tratto di una strada privata) sito a Montagnola e di proprietà della fallita X.________ AG. Il 6 agosto 2004 l'Ufficio di Lugano ha fatto pubblicare la diffida per l'insinuazione degli oneri. Il 18 agosto 2004 i proprietari di diversi fondi siti vicino a quello da realizzare hanno reclamato un diritto di passo necessario; tali proprietari si sono altresì riservati la facoltà di procedere nei confronti dell'acquirente per il riconoscimento e la successiva iscrizione a registro fondiario di un siffatto diritto di passo necessario ai sensi dell'art. 694 CC. Dopo aver depositato l'elenco oneri, in cui non è stato iscritto il predetto diritto di passo necessario, l'Ufficio di Lugano ha aggiudicato al pubblico incanto del 14 febbraio 2006 il fondo a B.B.________ e C.B.________ per fr. 40'100.--.
 
2.
 
Con decisione 16 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto in quanto ricevibile un ricorso con cui A.________, pure interessato all'acquisto del fondo, aveva impugnato l'aggiudicazione. La Camera di esecuzione e fallimenti ha innanzi tutto indicato che i provvedimenti eseguiti per rogatoria devono essere impugnati all'autorità di vigilanza dell'Ufficio rogante, tranne nei casi in cui l'Ufficio rogato agisca autonomamente. Essa ha quindi ritenuto il gravame inammissibile nella misura in cui l'insorgente impugnava la decisione 4 marzo 2004 dell'Ufficio del Canton Zugo di procedere alla vendita del fondo. L'autorità di vigilanza ticinese si è invece dichiarata competente per esaminare le censure dirette contro la diffida per l'insinuazione degli oneri e contro l'elenco oneri. Tuttavia, poiché tali atti risalgono al 2004, ha considerato il gravame manifestamente tardivo. Essa ha pure reputato corretto che l'Ufficio di Lugano avesse informato gli oblatori del fatto che diversi proprietari di fondi confinanti avevano segnalato la loro necessità di poter transitare sul fondo da realizzare, riservandosi di procedere nei confronti dell'acquirente per ottenere un diritto di passo necessario. Inoltre, sempre secondo l'autorità cantonale, a giusta ragione questo Ufficio non ha effettuato alcuna iscrizione nell'elenco degli oneri, atteso che tali proprietari non avevano insinuato alcuna servitù di passo. Ha infine rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, quest'ultimo non era venuto a conoscenza della postulata facoltà di transitare sul fondo da realizzare solo in occasione dell'asta, perché già nel mese di novembre 2004 vi furono fra di lui e i proprietari dei fondi vicini contatti per risolvere la questione.
 
3.
 
Con ricorso 30 giugno 2006 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione. In via subordinata domanda che venga ordinato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di trasmettere il suo rimedio all'autorità di vigilanza del Cantone Zugo. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
4.
 
Adito come nella fattispecie con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG).
 
Ne segue che il gravame si rivela di primo acchito irricevibile nella misura in cui il ricorrente si fonda su una fattispecie diversa da quella constatata nella decisione impugnata, senza nemmeno pretendere che in concreto si sia realizzata una delle eccezioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti accertati dall'autorità di vigilanza. La presente sentenza si fonda dunque sulla fattispecie riassunta ai consid. 1 e 2.
 
5.
 
Il ricorrente ritiene che le lettere dei proprietari dei fondi confinanti a quello da realizzare costituiscano delle insinuazioni, che devono eventualmente essere menzionate nell'elenco oneri, e che esse sollevino problemi che necessitavano approfondimenti. Sempre secondo il ricorrente il significato da dare alla lettura di tali lettere prima dell'asta non apparirebbe chiaro, mentre chi si presenta ad un pubblico incanto avrebbe diritto di essere a conoscenza di tutte le questioni giuridicamente ed economicamente rilevanti per poter formulare eventuali offerte con cognizione di causa. Inoltre, la censura concernente la carente formulazione della "diffida per l'insinuazione oneri" non era diretta contro tale atto, ma doveva essere letta alla luce della - pretesa - violazione degli art. 29 cpv. 3 e 123 cpv. 2 RFF e della non chiara portata giuridica delle predette insinuazioni: non sarebbe segnatamente possibile capire se le servitù sono da considerarsi caduche in seguito alla loro tardiva insinuazione. A causa di tali incertezze il ricorrente afferma di non aver voluto formulare offerte superiori a fr. 40'000.--.
 
Con la sua argomentazione il ricorrente pare misconoscere che l'elenco degli oneri stabilisce per l'esecuzione in corso gli oneri - e quindi anche le servitù - che gravano il fondo da realizzare e che vengono trasmessi con l'aggiudicazione (Häusermann/Stöckli/Feuz, Commento basilese, n. 1 ad 140 LEF). Atteso che l'elenco degli oneri non menzionava il diritto di passo a favore dei fondi vicini di cui alle lettere 18 agosto 2004, la particella veniva manifestamente realizzata senza un tale aggravio. Giova inoltre rilevare che, in base ai vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza, in concreto era in discussione un accesso necessario: ora non spetta all'amministrazione del fallimento, ma al giudice civile stabilire se sono dati i presupposti previsti dall'art. 694 CC per riconoscere una tale servitù. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso la situazione era pertanto chiara e non è ravvisabile alcun motivo, né il ricorrente menziona una norma legale che avrebbe nella concreta fattispecie permesso all'Ufficiale di sospendere l'incanto. Si può infine a titolo abbondanziale osservare che sarebbe semmai spettato ai proprietari dei fondi confinanti contestare l'agire dell'Ufficiale, se con gli scritti 18 agosto 2004 avessero inteso proporre delle insinuazioni che avrebbero dovuto essere iscritte nell'elenco degli oneri. Il ricorrente, quale semplice interessato all'acquisto del fondo da realizzare all'incanto, non era manifestamente leso dalla mancata iscrizione e non era quindi legittimato a lamentarsi di tale circostanza: infatti, unicamente coloro che sono toccati nei loro interessi degni di protezione sono legittimati ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 130 III 400 consid. 2 con rinvio; 129 III 595 consid. 3.2).
 
6.
 
Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione di procedere alla vendita della predetta particella stradale era nulla, perché non sarebbero stati dati i presupposti che permettono una realizzazione di beni dopo la chiusura del fallimento. A mente del ricorrente, se l'autorità di vigilanza ticinese reputava che non le spettasse decidere tale questione, essa avrebbe dovuto trasmettere il rimedio alla competente autorità di vigilanza del Cantone Zugo. Inoltre, l'incanto effettuato dall'Ufficio ticinese avrebbe dovuto essere considerato nullo, perché dipendeva da un atto (decisione di vendere il fondo) che a dire del ricorrente era nullo.
 
Occorre innanzi tutto rilevare che l'agire del ricorrente, il quale dopo aver senza successo partecipato all'asta si prevale per la prima volta in sede ricorsuale dell'asserita nullità della decisione medesima di procedere a una realizzazione, è contrario alla buona fede e già per questo motivo non merita di essere tutelato. Si può inoltre osservare che tutta l'argomentazione attinente alla pretesa illegalità della decisione di vendere la contesa particella è inammissibilmente fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata. Il ricorrente omette del resto di spiegare, né è ravvisabile il motivo per cui la pretesa errata applicazione dell'art. 269 LEF avrebbe per conseguenza la nullità - e non semplicemente l'annullabilità - della decisione di procedere alla realizzazione. Inoltre, anche a prescindere dal quesito della competenza rettamente risolto nella decisione impugnata, non si vede, né il ricorrente indica una qualsiasi ragione per la quale egli sarebbe stato legittimato, quale potenziale acquirente, a dolersi della pretesa mancanza dei presupposti per realizzare un bene dopo la chiusura del fallimento. Infine, a titolo del tutto abbondanziale, giova osservare che l'obbligo di trasmissione previsto dalla LEF (art. 32 cpv. 2) non entra in linea di conto nella concreta fattispecie, in cui l'autorità adita ha esaminato il rimedio, dichiarandosi incompetente unicamente con riferimento ad una singola censura sollevata nel ricorso.
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, pretestuoso, si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo, superflua in virtù dei combinati art. 130 cpv. 1 e 66 cpv. 1 RFF, è divenuta caduca.
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e degli opponenti (B.B.________ e C.B.________, patrocinati dallo studio legale Brunoni Pedrazzini Molino Mottis), all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 18 luglio 2006
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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