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Informationen zum Dokument  BGer I 621/2005  Materielle Begründung
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BGer I 621/2005 vom 13.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 7}
 
I 621/05
 
Sentenza del 13 luglio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità
 
del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
B.________, opponente,
 
rappresentato dal tutore A.________, patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, Piazza Col. C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio dell'8 luglio 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
B.________, nato nel 1952, agente fiduciario, in data 28 ottobre 2003 ha presentato istanza, tramite il proprio tutore, A.________, tendente all'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione invalidità, lamentando disturbi depressivi insorti in seguito al divorzio dalla moglie, intervenuto nel 1998, e alla separazione dall'unica figlia.
 
Con decisione 6 aprile 2004, confermata il 16 dicembre 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dal tutore, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta per il motivo che l'incapacità lavorativa dell'interessato era dovuta in primo luogo alle conseguenze di uno stato di dipendenza non costitutivo di invalidità ai sensi di legge. L'amministrazione ha pure precisato che per accertare i motivi dell'incapacità lavorativa era necessaria un'astinenza dall'assunzione di bevande alcoliche della durata di almeno sei mesi.
 
B.
 
Contro il provvedimento su opposizione B.________, sempre rappresentato dal tutore A.________, a sua volta patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento e, segnatamente, l'assegnazione di una rendita intera di invalidità. L'insorgente ha addotto di essere incapace al guadagno in seguito alla depressione e alla dipendenza dall'alcol, sostenendo che un periodo di astinenza di sei mesi non era ammissibile, ritenuto che era stato posto sotto tutela proprio in quanto incapace di gestirsi.
 
Per giudizio 8 luglio 2005 la Corte cantonale ha accolto il gravame, annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti all'UAI affinché procedesse agli accertamenti indicati nei considerandi e rendesse una nuova decisione, atteso che né l'esistenza di una malattia psichica, né la relativa incapacità lavorativa erano state accertate in maniera completa e approfondita.
 
C.
 
L'UAI presenta ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della pronunzia cantonale e la conferma della decisione su opposizione impugnata. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi, l'assicurato, rappresentato dal tutore, e quest'ultimo sempre patrocinato dall'avv. Frigerio, postula la disattenzione dell'impugnativa.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere è il rinvio dell'incarto all'amministrazione alfine di stabilire, tramite ulteriori accertamenti specialistici, l'esistenza di un danno alla salute psichica cagionante incapacità al lavoro ai sensi dell'assicurazione invalidità e quindi l'eventuale diritto ad una rendita di invalidità dell'opponente.
 
2.
 
2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità.
 
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
 
Di conseguenza in casu si applicano da un lato le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, in quanto dagli atti risulta che l'assicurato ha svolto un programma occupazionale a carico dell'assicurazione disoccupazione fino al mese di ottobre 2001, mentre dai rapporti medici emerge un'incapacità lavorativa totale già a far tempo dal 2000 (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
 
Per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 16 dicembre 2004, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; RAMI 2005 no. U 536 pag. 58).
 
La questione del diritto applicabile risulta essere tuttavia senza rilevanza pratica in quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire che i concetti d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).
 
2.2 Le norme relative alla 4a revisione dell'AI, infine, entrate in vigore il 1° gennaio 2004, tornano applicabili solo da tale data. Del resto, le modifiche apportate agli art. 7 e 8 LPGA riprendono la giurisprudenza costante pluriennale del Tribunale federale delle assicurazioni in relazione all'art. 4 cpv. 1 LAI, secondo cui il concetto di danno alla salute mentale comprende anche quello psichico, e pertanto le differenze sono di natura puramente formale (HAVE 2005 pag. 241 consid. 1.2)
 
2.3 Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
 
3.
 
3.1 L'autorità giudiziaria di prima istanza ha esposto correttamente le norme legali e di ordinanza, nonché i principi giurisprudenziali applicabili in concreto per quanto concerne l'erogazione di una rendita d'invalidità.
 
3.2
 
La Corte cantonale ha pure giustamente precisato che l'invalidità è un concetto economico, non medico. Tuttavia, al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
3.3 Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
 
In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
 
4.
 
Tra i danni alla salute psichica, i quali, come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e degli art. 7 e 8 LPGA, devono essere annoverate - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
 
Il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.).
 
Per la prassi, le varie forme di dipendenza, in particolare l'alcolismo, non costituiscono di per sé un'invalidità ai sensi della LAI. Possono comunque assumere rilievo dal punto di vista dell'assicurazione invalidità se hanno causato una malattia o un infortunio con effetti limitanti la capacità lavorativa oppure se esse medesime sono la conseguenza di un pregiudizio fisico o mentale con valenza di malattia (cfr. DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti).
 
5.
 
5.1 Nel caso in esame l'UAI censura il rinvio dell'incarto alfine di procedere ad ulteriori accertamenti specialistici in quanto dagli atti risulterebbe in modo inequivocabile che l'inabilità lavorativa dell'opponente è cagionata in primo luogo dall'importante abuso etilico persistente e non da un danno alla salute psichico invalidante. Secondo il servizio medico regionale dell'AI (SMR), inoltre, la depressione di media gravità di cui soffre l'assicurato non sarebbe tale da pregiudicare le funzioni lavorative.
 
5.2 Dal rapporto del dott. S.________, psichiatra, interpellato dall'autorità competente al fine di stabilire se l'opponente necessitava di essere posto sotto tutela, emerge in particolare che l'assicurato si è visto confrontato sin dalla più tenera età con un destino particolarmente crudele. L'anamnesi personale colpisce infatti per i lutti che B.________ si è visto costretto ad affrontare fin da piccolo. In giovane età muoiono un fratello, di malaria, e una sorella, in seguito ad un incidente; la madre decede a quarant'anni di carcinoma; il padre naturale, dedito all'alcol e violento nei confronti del figlio, si suicida sparandosi in bocca e quest'ultimo deve riconoscerne la salma; pure colui che negli anni successivi farà le veci del padre si suicida. I genitori inoltre divorziano così come pure l'assicurato che perde i contatti anche con la figlia, e, dopo trent'anni di attività nello stesso istituto, il lavoro.
 
Dagli atti risulta pure che negli anni ottanta l'opponente si è sottoposto ad una terapia di coppia; nel 1992 è stato ricoverato una prima volta presso la clinica psichiatrica cantonale (CPC) per etilismo, in seguito presso la clinica X.________ e dal 23 marzo al 3 aprile 2002 nuovamente presso la clinica psichiatrica cantonale. Successivamente, ancora nel mese di aprile, si è presentato personalmente in clinica, in quanto sofferente di depressione. Per sua volontà è stato tuttavia dimesso il giorno dopo, non intendendo egli sottoporsi a cura alcuna.
 
A proposito della dipendenza da bevande alcoliche, l'assicurato ha precisato di essersi ubriacato a diciotto anni per sbaglio e di aver in seguito bevuto quando si sentiva depresso o credeva di aver subito un'ingiustizia.
 
Lo psichiatra interpellato, dott. S.________, ha quindi posto le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), disturbo di personalità dipendente (ICD 10 F 60.7), sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol, sindrome di dipendenza, uso continuo (ICD 10 F 1.25), precisando che il paziente non mostrava alcuna capacità di critica in merito a questa problematica, né era in grado di provvedere ai propri interessi personali e gestionali, e che pertanto necessitava di durevole protezione e assistenza di un tutore (referto peritale del 27 maggio 2003).
 
La dott.ssa D.________ del servizio psicosociale di Mendrisio, in un successivo rapporto medico redatto all'attenzione dell'UAI, ha posto la medesima diagnosi del dott. S.________, specificando che la capacità lavorativa dell'assicurato era nulla dal 2000 e che i danni alla salute esistevano da anni.
 
Da tutti gli atti medici emerge inoltre che l'interessato rifiuta ogni tipo di terapia (farmacologica, psicoterapica), è scarsamente critico per quanto riguarda le proprie condizioni, tende all'isolamento e conduce una vita sregolata.
 
Dal canto suo, il medico responsabile del SMR, dott. L.________, interpellato dall'amministrazione, afferma che una depressione di media gravità, come quella lamentata dall'assicurato, è di per se suscettibile di sostegno e non inficia in modo totale la capacità lavorativa; inoltre, per stabilire il rapporto causa effetto tra depressione e dipendenza dall'alcol sarebbe necessario, a mente del dott. L.________, un periodo di astinenza.
 
6.
 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte non può che confermare il giudizio cantonale di rinvio, non risultando la causa sufficientemente istruita da un punto di vista medico per poter statuire sul tema litigioso e, meglio, sull'esistenza di un danno alla salute ai sensi dell'AI al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b).
 
I rapporti medici non permettono in particolare di determinare se l'abuso di bevande alcoliche sia causa o conseguenza dello stato depressivo e del disturbo di personalità dipendente di cui soffre l'assicurato (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti), rispettivamente nel caso in cui ne fosse la causa, in che misura queste malattie psichiche sarebbero rilevanti ai sensi dell'AI (sentenza del 30 gennaio 2006 in re S., I 89/05).
 
Dagli atti risulta infatti unicamente che l'assicurato avrebbe già potuto essere depresso da anni, visti i ricoveri che risalgono al 1992, le sue affermazioni secondo cui avrebbe bevuto quando si sentiva depresso e l'anamnesi familiare. La depressione avrebbe tuttavia potuto anche essere stata scatenata dal divorzio, dalla perdita del lavoro e dalla dolorosa storia personale e familiare. Inoltre, non è in alcun modo dato di sapere quale sia la rilevanza del disturbo di personalità dipendente, diagnosticato dal dott. S.________, sullo sviluppo della dipendenza e in quale misura il fattore ereditario assuma rilevanza in concreto (RCC 1971 pag. 40 consid. 3).
 
Tutte queste circostanze andranno quindi chiarite dallo specialista incaricato. In tale contesto andrà pure accertato se l'opponente è in grado di effettuare un periodo di astinenza (sentenza del 21 ottobre 1999 in re J., I 569/98).
 
7.
 
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
 
8.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa e patrocinato da un legale, B.________ ha diritto a ripetibili (art. 159 in relazione con l'art. 135 OG) che, in considerazione dell'impegno profuso dal suo patrocinatore, si giustifica di fissare in fr. 1'500.-.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'UAI verserà a B.________, tramite il proprio tutore, la somma di fr. 1'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte nella procedura federale.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 13 luglio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere:
 
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