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Informationen zum Dokument  BGer 6P.158/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.158/2005 vom 27.06.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.158/2005
 
6S.505/2005 /biz
 
Sentenza del 27 giugno 2006
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Zünd,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
 
6528 Camorino,
 
Giudice della Pretura penale, via dei Gaggini 1,
 
6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
6P.158/2005
 
Art. 9 e 32 Cst. (procedura penale, arbitrio, principio
 
"in dubio pro reo")
 
6S.505/2005
 
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,
 
ricorso di diritto pubblico (6P.158/2005) e ricorso
 
per cassazione (6S.505/2005) contro la sentenza emanata il 29 novembre 2005 dal Giudice della
 
Pretura penale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 7 aprile 2005, alle ore 9.30, in territorio di Losone sulla via Locarno all'altezza del negozio Bike e Cicli Chiandussi, si verificava un incidente della circolazione con ferimento, che coinvolgeva A.________ alla guida di una jeep Wrangler targata xxx e B.________ in sella ad un motoveicolo Onda targato zzz. Sulla dinamica dell'incidente esistono due differenti versioni. Esse sono state così riassunte dalla polizia cantonale nel rapporto di constatazione del 19 aprile 2005 a pag. 4:
 
"A.________ ha dichiarato di circolare in direzione di Arcegno ad una velocità di circa 50 km/h quando poco prima del negozio Cicli Chiandussi esponeva le indicazioni di direzione a sinistra e rallentava. All'altezza del citato negozio non vedendo veicoli sopraggiungere in direzione opposta voltava a sinistra. Mentre era sulla corsia opposta notava il motociclista B.________ su questa corsia che scivolava sull'asfalto sino ad arrivare a cozzare contro il suo veicolo di traverso sulla corsia. La moto andava a colpire con la parte anteriore contro la parte posteriore destra della jeep A.________ ed il B.________ andava ad infilarsi sotto quest'ultimo veicolo.
 
B.________ ha dichiarato circolare sulla via Locarno in direzione di Locarno, appena partito dal vicino domicilio, ad una velocità di circa 40 km/h. Improvvisamente notava in direzione opposta il jeep A.________ voltare a sinistra ostruendogli la corsia di marcia. B.________ bloccava le ruote ed in seguito cadeva a terra scivolando assieme alla moto sino contro il veicolo A.________ come descritto".
 
B.
 
In seguito a questi fatti, il 17 giugno 2005 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino riteneva A.________ colpevole di avere eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso, e lo condannava ad una multa di fr. 500.--.
 
C.
 
Il 29 novembre 2005 il Giudice della Pretura penale respingeva il ricorso interposto dal multato contro la decisione dipartimentale che veniva pertanto confermata.
 
D.
 
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico contro la sentenza pretorile, di cui domanda in entrambe le impugnative l'annullamento, postulando altresì la concessione dell'effetto sospensivo.
 
E.
 
Le autorità cantonali coinvolte rinunciano a presentare particolari osservazioni ai ricorsi. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) concentra le proprie osservazioni attorno alla questione del principio dell'affidamento, astenendosi però dal formulare conclusioni per rapporto alla fattispecie concreta.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
 
2.
 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio nell'accertamento dei fatti ed il principio "in dubio pro reo", mentre la violazione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
 
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.158/2005)
 
3.1 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale (v. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994; RL 3.3.3.4), il ricorso è ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
 
3.2 A mente del ricorrente l'autorità cantonale ha basato la sua decisione su accertamenti di fatto del tutto arbitrari e lesivi del principio "in dubio pro reo", in particolare ritenendo che l'automobilista, al momento di iniziare la propria manovra di svolta a sinistra, avrebbe potuto notare il motociclista ed evitare così la collisione. Tale constatazione non sarebbe dimostrata da nessun documento e da nessuna prova, tanto meno dal contenuto della allegata perizia della Zurigo Assicurazioni. Al contrario l'automobilista avrebbe effettuato tutto quanto necessario onde evitare un sinistro spostandosi per tempo verso il centro della strada, mettendo la freccia e iniziando la manovra di svolta solo dopo aver controllato che non giungesse alcun veicolo sulla corsia opposta. L'autorità cantonale sarebbe incorsa in arbitrio per il fatto di non aver considerato che tutti gli elementi presenti agli atti sono concordi nell'affermare che non solo al ricorrente non vada attribuita alcuna colpa, ma anche che la causa del sinistro sia da ricercare solo e unicamente nel comportamento del tutto scriteriato ed antigiuridico del motociclista (ricorso pag. 8).
 
3.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). La nozione di arbitrio in questo ambito, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., è oggetto di una consolidata giurisprudenza, recentemente richiamata in DTF 129 I 8, cui si può rinviare. In breve, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
 
3.4 La presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, nonché il principio "in dubio pro reo", quale suo corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere probatorio che la valutazione delle prove. In quanto regole sull'onere probatorio tali garanzie costituzionali impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d). Nella valutazione delle prove dette garanzie implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a e rispettivi rinvii).
 
3.5 La dinamica dell'incidente è descritta in maniera scarna nella sentenza impugnata. Il giudice riporta le opposte versioni dei protagonisti senza sostanzialmente aderire in maniera chiara a nessuna delle due. Della perizia di parte della Zurigo assicurazioni prende atto solo di transenna, pur ammettendone implicitamente la validità per quanto riguarda la reazione del centauro e la visuale. Sulla velocità a cui circolava la motocicletta, prima di avvistare l'automobile che svoltava, il giudice non si esprime, anche se indirettamente, accogliendo i calcoli sulla reazione del centauro contenuti nella perizia, parte dal presupposto che essa viaggiava ad una velocità compresa fra i 60 ed i 79 km/h.
 
Nonostante queste lacune gli accertamenti di fatto non si rivelano tuttavia arbitrari nella misura in cui il giudice di merito, sulla base del verbale d'interrogatorio dell'automobilista e della stessa perizia prodotta dalla difesa, aveva sufficienti elementi per dedurre che la moto dovesse essere visibile all'automobilista e che pertanto quest'ultimo abbia affrontato la manovra di svolta senza prestare la dovuta attenzione al traffico sulla corsia di contromano. La visuale accertata era infatti di 70-100 m ed il motociclista ha cominciato a reagire, a causa dell'apparizione dell'automobile sulla sua corsia, 53-60 m prima del punto di collisione (tenendo conto del tempo di reazione e dell'effetto della frenata, mentre il calcolo contenuto nel ricorso di diritto pubblico è scorretto perché omette di considerare l'effetto della frenata). La moto doveva dunque essere visibile al ricorrente per almeno dieci metri del suo percorso, il che corrisponde, ammettendo che essa viaggiasse a 79 km/h, come sostiene il ricorrente sulla base della perizia nell'ipotesi a lui più favorevole, ad un intervallo temporale di circa mezzo secondo. Il fatto che il ricorrente abbia ammesso a verbale di non avere visto nessun veicolo al momento di affrontare la manovra permette dunque di concludere, senza arbitrio e senza violare il principio "in dubio pro reo", che egli non fosse attento al traffico proveniente in senso inverso, altrimenti in questo seppur breve intervallo di tempo avrebbe dovuto vedere la motocicletta che si avvicinava.
 
3.6 Da quanto sopra discende che gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale non violano i diritti costituzionali invocati, per cui il ricorso di diritto pubblico va respinto.
 
4. Ricorso per cassazione (6S.505/2005)
 
4.1 Il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha violato il diritto federale omettendo di considerare il principio dell'affidamento giusta l'art. 26 LCStr.
 
4.2 In virtù dell'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Prima di voltare a sinistra deve essere data la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr). Il conducente che è intenzionato a voltare a sinistra non ha pertanto la precedenza e può eseguire la manovra solo dopo essersi accertato di non ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada. L'art. 14 cpv. 1 ONC precisa che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.
 
D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d; 120 IV 252 consid. 2d/aa). Il Tribunale federale ha in particolare considerato che sulle strade principali, fuori delle località, non devono essere attese, in generale, velocità superiori a circa 90 km/h (DTF 118 IV 277 consid. 5b) e quindi più di 10 km/h sopra il limite consentito. Come precisa giustamente l'USTRA nelle proprie osservazioni ai ricorsi, se un conducente intenzionato a svoltare a sinistra si è comportato in modo conforme alle regole, osservando il proprio dovere di diligenza e tenendo conto del traffico in contromano, non gli si può rimproverare di avere violato le suddette norme sulla precedenza nel caso in cui sopraggiunga un veicolo in senso inverso, in uscita da una curva e ad una velocità ampiamente al di sopra di quella consentita.
 
4.3 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel caso concreto l'automobilista non può avvalersi del principio dell'affidamento, poiché esso presuppone un comportamento corretto da parte di colui che se ne avvale, mentre sulla base degli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, protetti da questo Tribunale sotto i profili costituzionali sollevati nel parallelo ricorso di diritto pubblico e qui non più sindacabili (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP), risulta che nell'affrontare la manovra il ricorrente non ha correttamente controllato se giungessero veicoli sull'altra corsia per cui già per questo motivo è privato della possibilità di invocare il principio in parola. La questione della velocità eccessiva del motociclista non è quindi di rilievo nella fattispecie, per cui non necessita di ulteriore approfondimento.
 
4.4 Da quanto sopra discende che l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale per cui il ricorso per cassazione va respinto.
 
5. Sulle domande di effetto sospensivo e sulle spese
 
Visto l'esito dei ricorsi le domande di effetto sospensivo diventano prive d'oggetto. Le spese di entrambi i gravami seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 278 cpv. 1 PP).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
I ricorsi sono respinti.
 
2.
 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4000.- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, al Giudice della Pretura penale e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 27 giugno 2006
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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