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Informationen zum Dokument  BGer 2A.344/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.344/2006 vom 09.06.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.344/2006 /viz
 
Sentenza del 9 giugno 2006
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Wurzburger, Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Oggetto
 
Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
 
del 24 aprile 2006 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
 
1.
 
Con decisione del 24 aprile 2006 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza sottopostale il 3 aprile 2006 dall'avv. A.________, già iscritta nell'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE, volta ad ottenere la sua iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. Detta autorità ha ritenuto, in sintesi, che i requisiti posti a tal fine dall'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) non erano adempiuti in concreto.
 
Contro questa decisione l'avv. A.________ si è aggravata al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo del 6 giugno 2006.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
2.
 
2.1
 
Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico federale - o che avrebbero dovuto esserlo - a condizione che emanino da una delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla legislazione che regola la materia del contendere. Il ricorso di diritto amministrativo è parimenti ammissibile contro decisioni fondate sia sul diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in cui siano in gioco la violazione di disposizioni di diritto federale immediatamente applicabili (cfr. art. 97 cpv. 1, 98 lett. g e 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo vanno pure esaminate le decisioni che poggiano sul diritto cantonale non autonomo di esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro diritto cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente stretto con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito del rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a con rispettivi richiami).
 
2.2 La legge federale sugli avvocati e la nuova legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (Lavv), sono entrate in vigore il 1° giugno 2002, rispettivamente l'8 novembre 2002. Anche se la normativa cantonale disciplina in modo autonomo alcuni elementi, come ad esempio in materia di esami di capacità o gli aspetti procedurali, essa rinvia alla legge federale segnatamente per quanto concerne l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (art. 3 Lavv) oppure per quanto concerne le regole professionali (art. 11 segg Lavv) o le misure disciplinari (art. 33 Lavv). Detto rinvio scaturisce dallo scopo perseguito dalla normativa federale la quale, oltre a realizzare la libera circolazione degli avvocati, ha chiaramente voluto unificare taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali e quelle sulla sorveglianza disciplinare nonché conferire la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg.). Da quanto testé esposto deriva che, contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 3 cpv. 2 Lavv) in materia d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati è data la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 6 cpv. 4 LLCA; FF 1999 pag. 5014 n. 232.2 in fine).
 
2.3 Come appena accennato, il ricorso di diritto amministrativo in materia d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati è, in linea di principio, proponibile davanti a questa Corte. Sennonché, giusta l'art. 102 lett. d OG, tale rimedio non è ammissibile se è data la possibilità di "ogni altro ricorso o opposizione preliminari". Può anche trattarsi di un rimedio di diritto cantonale. Al riguardo, l'art. 98 lett. g OG prevede che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni "delle ultime istanze cantonali". L'art. 98a cpv. 1 OG precisa poi che nella misura in cui le decisioni di queste autorità siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, dette autorità devono essere delle autorità giudiziarie. Nel caso specifico, come accennato in precedenza, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 Lavv, le decisioni della Camera per l'avvocatura e il notariato in materia d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati possono essere contestate dinanzi alla Camera medesima nel termine di 15 giorni dall'intimazione (cfr. anche Messaggio 5 marzo 2002 n. 5215 del Consiglio di Stato, § VI, capitolo II, art. 3). Ne deriva che il presente ricorso di diritto amministrativo, esperito direttamente contro la decisione di rifiuto d'iscrizione del 24 aprile 2006, ossia contro una decisione che non è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale, non rispetta l'esigenza dell'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale.
 
3.
 
3.1 La decisione della Camera per l'avvocatura e il notariato non contiene alcuna indicazione dei rimedi di diritto, nonostante l'esigenza dell'art. 26 cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996 (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 26 LPAmm). Orbene, il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale. Quando il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la procedura amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha il dovere d'istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b; 121 II 72 consid. 2a/b; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a; Borghi/Corti, loc. cit.). La giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a). In concreto, sia l'art. 98a OG sia l'art. 3 cpv. 2 Lavv portavano chiaramente alla conclusione che la decisione impugnata non era di ultima istanza cantonale, fatto questo di cui la ricorrente - avvocato - poteva rendersi conto già solo alla loro lettura. Il ricorso è quindi inammissibile.
 
4.
 
4.1 Manifestamente inammissibile il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
 
4.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (per conoscenza).
 
Losanna, 9 giugno 2006
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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