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Informationen zum Dokument  BGer 5P.373/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.373/2005 vom 31.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.373/2005 /biz
 
Sentenza del 31 maggio 2006
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Hohl, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
C.C.________ e D.C.________,
 
opponenti,
 
patrocinati dall'avv. Roberto A. Keller,
 
Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
 
Oggetto
 
proprietà fondiaria,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 2 maggio 2005 dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Le proprietà di A.________, B.________ nonché C.C.________ e D.C.________ a Roveredo/GR si affacciano su una piccola corte, non iscritta a registro fondiario quale particella a sé stante e indipendente. Una prima azione volta all'accertamento giudiziale della proprietà comune sulla corte, introdotta nel 1986 dalla comunione ereditaria fu E.________, venne respinta con sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 6 giugno 1990.
 
A.b Nell'aprile 2003, A.________ ha convenuto in giudizio i menzionati vicini, postulando in via principale l'accertamento che la menzionata corte (semplificando) non fosse di proprietà né dei convenuti, né dell'attore medesimo. In cinque diverse subordinate, egli ha postulato l'accertamento della comproprietà rispettivamente della proprietà in mano comune fra le parti su diversi tratti dell'accesso alla corte. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, con sentenza 17 dicembre 2004, ha respinto la petizione (recte: istanza processuale) limitatamente ai petiti 1, 2.1, 2.2 e 2.5, accollando la tassa e le spese di giustizia di prima istanza in ragione di ¾ all'attore, e condannando quest'ultimo a rifondere ai convenuti l'importo di fr. 660.-- a titolo di ridotte ripetibili.
 
B.
 
L'attore si è allora rivolto al Tribunale cantonale dei Grigioni, postulando l'ammissione della sua azione, ed in particolare la reiezione delle eccezioni proposte dalle parti convenute. In parziale accoglimento del rimedio, la Commissione del Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibili unicamente i petiti 1, 2.1 e 2.2. Ha poi posto a carico del ricorrente ¾ dei costi della procedura di ricorso, e lo ha altresì condannato a rifondere fr. 500.-- alle controparti a titolo di ridotte ripetibili; la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni non si è per contro espressa sulle spese e ripetibili di prima istanza.
 
C.
 
Con ricorso di diritto pubblico, A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale per diniego di giustizia formale e arbitrio, limitatamente alla mancata trattazione della sua domanda ricorsuale n. 4 circa le spese, tassa di giustizia e ripetibili di prima istanza.
 
La Corte cantonale ha rinunciato ad esprimersi sul ricorso; lo stesso hanno fatto gli opponenti, che si sono tuttavia rimessi espressamente alla sentenza impugnata.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
 
Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG. Anche il fatto che la decisione impugnata non sia finale non è di ostacolo all'ammissibilità dell'impugnativa: infatti quando un ricorrente - come nel caso di specie - lamenta un formale diniego di giustizia il Tribunale federale rinuncia ad esigere l'esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG ed entra senz'altro nel merito del ricorso (DTF 117 Ia 336 consid. 1a).
 
2.
 
2.1 Come detto, il ricorrente censura la mancata trattazione, da parte della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, della sua domanda ricorsuale n. 4 relativa alle spese, tasse di giustizia e ripetibili di prima istanza. Premesso come, secondo lui, debbano trovare applicazione - semmai per analogia - anche al ricorso cantonale per violazione di legge le norme procedurali generali del CPC/GR, e dunque gli artt. 119 e 121 CPC/GR relativi al contenuto necessario della sentenza, ritiene essere in presenza di una decisione arbitraria sia per la mancata applicazione di una norma cantonale, sia perché tale omissione rappresenterebbe pure un diniego di giustizia formale. Alternativamente, considera che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata, poiché non permetterebbe di comprendere se la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni abbia dimenticato di decidere sulla sua domanda, oppure abbia per atto concludente deciso e/o voluto confermare la decisione di prima sede. Quest'ultima ipotesi sarebbe peraltro comunque di per sé arbitraria. Conclude chiedendo espressamente il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale per nuova decisione.
 
2.2 Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni non ha preso posizione alcuna in merito alla domanda ricorsuale n. 4 relativa alle spese, tasse di giustizia e ripetibili di prima istanza, né nei considerandi, né tanto meno nel dispositivo.
 
In materia di diniego di giustizia il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, nei casi in cui non viene concessa un'indennità per ripetibili, si applica per analogia la prassi sviluppata nell'ambito del motivo di revisione previsto dall'art. 136 lett. c OG e che quindi, in linea di principio, un tribunale che si limita - senza espressa indicazione - a non attribuire ripetibili ha nondimeno formalmente statuito sulle indennità di parte. Esiste tuttavia la possibilità che i giudici non abbiano menzionato le ripetibili nel dispositivo, perché non hanno esaminato e giudicato la questione: per tale ragione una domanda di revisione viene accolta se sussistono fondati motivi per ritenere che il tribunale abbia effettivamente omesso di decidere sulle ripetibili (DTF 114 Ia 332 consid. 2a). Ciò non si verifica di regola nel caso in cui, ad esempio, un ricorso che non è stato intimato alla controparte viene respinto, perché appare evidente che il ricorrente soccombente debba assumersi i propri costi di patrocinio, senza che una tacita reiezione della domanda di assegnazione di ripetibili necessiti di spiegazioni. Ma anche qualora un rimedio di diritto dovesse essere accolto, la tacita reiezione della domanda di indennità può essere dovuta ad una specifica normativa legale o ad altre circostanze note all'insorgente, che gli permettono di capire la decisione e che non possono far pensare che la questione sia rimasta indecisa. Unicamente qualora la mancata concessione di ripetibili non risulti comprensibile dalla normativa applicabile e alla luce delle rimanenti circostanze, è possibile dedurre dal silenzio della decisione che la questione non è stata decisa (DTF 114 Ia 332 consid. 2b). In concreto occorre pertanto esaminare se l'agire dell'autorità cantonale in punto alle ripetibili - e di riflesso alle spese di giudizio - di prima istanza appaia comprensibile (DTF 114 Ia 332 consid. 2c).
 
2.3
 
2.3.1 È possibile che la censurata omissione sia il frutto di una mera svista, così come è pure possibile che l'autorità superiore cantonale abbia implicitamente inteso confermare la relativa decisione di prima istanza, come ammette il ricorrente medesimo. È pure possibile che essa sia la manifestazione della decisione dell'autorità cantonale di non esaminare la censura del ricorrente a causa dell'insufficiente motivazione, apparendo improponibile pretendere, come fa il ricorrente, che la Commissione del Tribunale cantonale avrebbe dovuto procedere ad una diversa ripartizione delle spese e ripetibili di prima sede pure in assenza di sue topiche argomentazioni; la critica alla quale il ricorrente sottopone la relativa decisione di prima sede è pertanto irrilevante (oltre che improponibile in questa sede, art. 86 cpv. 1 OG). Ma è un incontrovertibile dato di fatto che la decisione impugnata non permette di comprendere nemmeno se la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni abbia affrontato il tema, decidendo implicitamente di non ritoccare la ripartizione delle spese e ripetibili di prima istanza, o se invece per svista non lo abbia trattato del tutto.
 
2.3.2 Il fatto che la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni abbia accolto il ricorso proposto, seppure in modo parziale, dimostra che la decisione di prima istanza non era del tutto corretta. Ora, poiché la ripartizione delle spese di procedura avviene proporzionalmente alla soccombenza (art. 122 CPC/GR), a seguito della decisione dell'autorità di ricorso appare logico considerare la possibilità che neppure la ripartizione delle spese di prima sede possa più dirsi corretta. Accogliendo il ricorso, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ha comunque creato una situazione giuridica diversa da quella scaturita dalla decisione di prima istanza; era pertanto suo preciso dovere, alla presenza di una esplicita censura in tal senso, esprimersi sulle spese e ripetibili di prima sede (si veda, ad es., il § 183 cpv. 3 CPP/BS oggetto della sentenza 1P.69/2004 del 7 aprile 2004, parzialmente riprodotta in ZBl 106/2005 pag. 261 seg). Bastava, come detto (supra, consid. 2.2), un brevissimo cenno che lasciasse intendere quale, fra le suesposte ipotesi (o anche altre), fosse quella adottata.
 
2.3.3 Sulla scorta di quanto appena esposto, va dunque innanzi tutto ritenuto che l'autorità cantonale ha violato l'art. 29 cpv. 1 Cost., commettendo un diniego di giustizia formale. Essa ha altresì violato l'art. 29 cpv. 2 Cost.: il diritto di essere sentito contempla l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni (DTF 129 I 232 consid. 3.2). Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la parte interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni alla base della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Seppur brevemente, devono in ogni caso essere menzionati i ragionamenti che hanno condotto l'autorità a decidere come poi ha fatto (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza 1P.69/2004 del 7 aprile 2004 consid. 1.1.3, riprodotto in ZBl 106/2005 pag. 261). Ciò non esclude che l'istanza superiore motivi la propria decisione tramite rinvio ai motivi dell'istanza inferiore, se con l'impugnativa non sono stati sollevati temi importanti con i quali la decisione impugnata non si era confrontata e che potrebbero metterla in discussione (DTF 103 Ia 407 consid. 3a; sentenza 1P.69/2004 del 7 aprile 2004 consid. 1.1.4, riprodotto in ZBl 106/2005 pag. 262).
 
2.4 Dato che il ricorso di diritto pubblico dev'essere accolto per violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., un'approfondita discussione delle ulteriori censure del ricorrente - per quanto possibile in assenza di una motivazione da impugnare - appare inutile.
 
3.
 
Queste violazioni costituzionali (diniego di giustizia formale e diritto di essere sentito, nella forma di carente motivazione) non possono essere sanate dal Tribunale federale già per il motivo che questo, adito con ricorso di diritto pubblico, non fruisce evidentemente della stessa cognizione della Corte cantonale (DTF 124 II 132 consid. 2d pag. 138; cfr. DTF 112 Ib 170 consid. 5e pag. 175).
 
Il Tribunale federale non può far altro che annullare la decisione cantonale, nella misura in cui essa è stata impugnata (supra, fatti C e consid. 2.1). La Corte cantonale dovrà pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione della tassa di giustizia e sulle ripetibili di prima istanza, tenendo conto dei considerandi di questa sentenza (DTF 111 Ia 432 consid. 7d pag. 329). Tassa e ripetibili di seconda istanza, non oggetto di impugnativa, non sono per contro toccate dalla presente decisione; ciò rende in particolare superflua un'espressa conferma delle ripetibili di seconda istanza da parte del Tribunale federale (art. 159 cpv. 6 OG).
 
4.
 
Benché gli opponenti non portino alcuna responsabilità per i motivi che portano all'annullamento della decisione impugnata, la tassa di giustizia va posta a loro carico, poiché essi si sono espressamente rimessi alla sentenza cantonale e non al giudizio del Tribunale federale (art. 156 cpv. 1 OG). Gli opponenti dovranno inoltre versare congrue ripetibili al ricorrente: infatti, sebbene avvocato che procede nella propria causa, va riconosciuto al ricorrente un indubbio dispendio di tempo andato a scapito della propria attività professionale e, di riflesso, delle proprie capacità di guadagno (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 6b pag. 357; 110 V 72 consid. 7 e 132 consid. 4d e 7; 5P.414/2002 consid. 3; 5C.271/2005 consid. 13; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, n. 1 ad art. 159 OG, pag. 158).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto e la cifra 1 del dispositivo della sentenza impugnata è annullato nel senso dei considerandi.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta in solido a carico per metà di B.________ e per metà di C.C.________ e D.C.________. Gli opponenti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, al ricorrente complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale con la medesima ripartizione interna prevista per la tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Losanna, 31 maggio 2006
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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