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Informationen zum Dokument  BGer 1A.103/2006  Materielle Begründung
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BGer 1A.103/2006 vom 29.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.103/2006 /biz
 
Sentenza del 29 maggio 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
 
contro
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, Torricella, Casella postale 238,
 
6807 Taverne,
 
Oggetto
 
riestradizione all'Italia (consegna temporanea; diniego
 
di giustizia)
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 12 maggio 2006 dall'Ufficio federale di giustizia.
 
Fatti:
 
che con decisione del 16 agosto 2005 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la riestradizione di A.________ all'Italia;
 
che con sentenza del 28 novembre 2005 (causa 1A.245/2005) il Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato dall'estradando contro questa decisione, rilevando che, sulla base degli art. 19 CEEstr e 58 AIMP, la sua consegna poteva essere rinviata, affinché la Svizzera potesse perseguirlo o fargli scontare la pena pronunciata per fatti diversi da quelli per i quali è chiesta l'estradizione, in particolare per quelli oggetto di una condanna nel Cantone Ticino, o essere sottoposta a condizioni (consid. 4.2);
 
che il 15 maggio 2006 A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro una decisione - non comunicatagli - con la quale l'UFG concede la sua consegna temporanea all'Italia, ai sensi degli art. 19 cpv. 2 CEEstr e 58 cpv. 2 AIMP, per il 16 maggio seguente: egli fa valere una violazione del diritto di essere sentito, dell'art. 58 cpv. 1 AIMP, del principio della proporzionalità e degli art. 6 e 8 CEDU;
 
che con detto gravame, completato il 16 e il 18 maggio seguenti dopo che gli erano stati trasmessi la decisione impugnata e gli atti delle Autorità italiane, il ricorrente chiede, concesso al ricorso effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata;
 
che il 16 maggio 2006, gli atti di causa essendo incompleti, al gravame è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare;
 
che il ricorrente, esprimendosi il 22 maggio 2006 sulle osservazioni circa l'effetto sospensivo dell'UFG e della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone Ticino, ha ribadito le sue conclusioni;
 
Diritto:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 571 consid. 1);
 
che dagli atti richiesti dal Tribunale federale all'UFG risulta che con domanda dell'11 maggio 2006 il Ministero italiano della giustizia ha chiesto la consegna temporanea del ricorrente, rilevando che la Procura generale presso la Corte di appello di Milano ha fissato un'udienza per il 7 giugno 2006 per celebrare un processo a suo carico;
 
che con decisione del 12 maggio 2006 l'UFG ha concesso la consegna temporanea a condizione che la carcerazione sofferta dal ricorrente in Italia sia computata sulla pena inflittagli in Svizzera, ch'egli sia mantenuto in carcere durante tutto il suo soggiorno in Italia, salvo che la durata della sua carcerazione non superi quella della pena svizzera e che, infine, decaduta la necessità della sua presenza in Italia e a condizione ch'egli non abbia nel frattempo scontato completamente la pena elvetica, dovrà essere ricondotto in Svizzera;
 
che la contestata decisione essendo nel frattempo stata comunicata al ricorrente, l'asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata (DTF 124 II 132 consid. 2b e d, 118 Ib 269 consid. 3a);
 
che a questo proposito occorre comunque rilevare che l'assunto dell'UFG, secondo cui l'art. 58 AIMP non richiederebbe l'emanazione di una decisione soggetta a ricorso, è imprecisa;
 
che infatti, indipendentemente dalla sussistenza o meno della facoltà di impugnare una misura, in uno Stato di diritto provvedimenti dell'autorità che accertino l'esistenza di diritti o di obblighi, o li modifichino, di massima, devono rivestire la forma di una decisione (v. art. 5 PA);
 
che, inoltre, allo scopo di accertare se possa essere accordata la consegna temporanea della persona, l'UFG deve stabilire se siano adempiute le condizioni previste dall'art. 58 cpv. 2 lett. a e b AIMP e che nella fattispecie non è ravvisabile alcun motivo che imponeva di escludere il ricorrente dalla partecipazione al procedimento (cfr. art. 80b AIMP);
 
che il rispetto di queste esigenze formali persegue non da ultimo lo scopo di evitare procedure inutili, come quella provocata nella fattispecie dalla mancata comunicazione all'interessato del criticato provvedimento e quindi della corretta comprensione della sua portata;
 
che in effetti la decisione impugnata, correttamente interpretata, ordina la consegna temporanea del ricorrente all'Italia ai sensi degli art. 19 cpv. 2 CEEstr e 58 cpv. 2 AIMP, per l'udienza e per gli ulteriori bisogni del processo da celebrare nei suoi confronti, visto che né l'UFG né il ricorrente sostengono che la Svizzera avrebbe chiesto all'Italia di assumere l'esecuzione della decisione penale elvetica;
 
che del resto, qualora ciò fosse stato il caso e ne fossero date le condizioni, si sarebbe in presenza di una decisione impugnabile con ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 seg. AIMP; art. 25 cpv. 2 e art. 30 cpv. 2 AIMP; DTF 118 Ib 269 consid. 2, 112 Ib 127 consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 294-3);
 
che contrariamente a quanto ritenuto dall'UFG, la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone Ticino non ha affatto stabilito che il ricorrente sarà liberato condizionalmente il 6 agosto 2006, ma ha semplicemente fatto presente ch'egli, a quella data, avrà raggiunto i due terzi della pena e che la sua domanda di liberazione condizionale sarà all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio di vigilanza dell'8 giugno 2006;
 
che le disposizioni concernenti il luogo e il tempo dell'esecuzione dell'estradizione secondo l'art. 57 AIMP non sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale (sentenza A.129/1986 del 28 maggio 1986 consid. 3a);
 
che la medesima conclusione vale per la consegna temporanea, di durata limitata, richiesta per i bisogni dell'istruzione, che è quindi anche nell'interesse di un celere avanzamento del procedimento penale estero, ritenuto che, di massima, le modalità di esecuzione di una sentenza favorevole all'estradizione spettano all'autorità amministrativa (sentenza P.1209/79 del 12 ottobre 1979 consid. 1a e 6; cfr. Hans Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea 1953 pag. 504 e segg., in particolare pag. 508);
 
che, infatti, le misure relative all'esecuzione di decisioni sono di regola escluse dal campo di applicazione del ricorso di diritto amministrativo (art. 101 lett. c OG; cfr. 119 Ib 492 consid. 3b/bb pag. 498; sentenza 1A.160/1995 del 17 agosto 1995, consid. 1b; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 294);
 
che così stando le cose il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, gli accenni ricorsuali relativi all'asserita prescrizione del procedimento penale estero essendo oggetto di un altro gravame (causa 1A.105/2006);
 
che le asserite violazioni degli art. 6 (libertà personale) e 8 CEDU e del principio della proporzionalità sarebbero state comunque manifestamente infondate, fermo restando che l'estradizione del ricorrente è già stata decisa (v. sentenza 1A.245/2005 consid. 4.1);
 
che la circostanza che la compagna e il figlio del ricorrente si troverebbero in Svizzera non costituisce un fatto così eccezionale da ostare alla sua estradizione, per di più temporanea (DTF 129 II 100 consid. 3.1, 3.4 e 3.5, 122 II 485);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
 
che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di non prelevare tassa di giustizia e di non accordare ripetibili della sede federale (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 52282 AUF).
 
Losanna, 29 maggio 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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