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Informationen zum Dokument  BGer U 130/2005  Materielle Begründung
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BGer U 130/2005 vom 11.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 0}
 
U 130/05
 
Sentenza dell'11 maggio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Patrizia Bettè, via della Posta 6, 6601 Locarno,
 
contro
 
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 1° marzo 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
D.________, nata nel 1955, all'epoca dei fatti dipendente, in qualità di ausiliaria, dell'Ospedale L.________ e, in quanto tale, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Helsana Assicurazioni SA, in data 30 giugno 1999 è scivolata dalle scale di casa riportando una contusione/distorsione alla caviglia sinistra.
 
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge.
 
Nonostante la persistenza di una sintomatologia dolorosa a livello dell'articolazione inferiore a sinistra e un decorso post-infortunistico sfavorevole, l'Helsana, mediante decisione del 31 gennaio 2003, sostanzialmente confermata il 4 giugno 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, ha rifiutato ogni ulteriore prestazione successivamente al 30 giugno 2002. In sostanza, l'assicuratore infortuni ha motivato il provvedimento con l'assenza di un "referto patologico fisico oggettivabile" riconducibile all'evento infortunistico e ha evidenziato tra l'altro una discrepanza fra i dati oggettivi e i disturbi soggettivi dell'assicurata, ritenuti essenzialmente di natura psicosomatica.
 
B.
 
Domandando l'erogazione di prestazioni assicurative anche a partire dal 1° luglio 2002, D.________ si è aggravata, mediante il patrocinio dell'avv. Patrizia Bettè, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale per pronuncia del 1° marzo 2005 ha respinto l'impugnativa, confermando la valutazione dell'assicuratore infortuni.
 
C.
 
Sempre patrocinata dall'avv. Bettè, D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, ripropone la richiesta di sede cantonale.
 
L'Helsana propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto della lite è il tema di sapere se all'assicurata sia stato correttamente negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 1° luglio 2002.
 
2.
 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente esposto le norme legali (art. 10 e 16 LAINF) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. In particolare ha precisato a quali condizioni sono dati i requisiti per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la relazione causale naturale tra infortunio e danno alla salute debba essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice possibilità non bastando (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). Allo stesso modo, essa autorità ha giustamente rammentato che pure l'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non essendo per contro sufficiente (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b). Alla pronuncia impugnata può così essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
Per quanto concerne l'applicabilità - negata dalla Corte cantonale - della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) giova tuttavia soggiungere che nel caso di specie è litigioso sia il diritto a prestazioni per il periodo precedente l'entrata in vigore (il 1° gennaio 2003) di tale normativa che quello a prestazioni per il periodo successivo. Ora, ritenuto che per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 e i riferimenti), ciò significa che per la determinazione delle prime pretese si applicheranno le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle successive al 1° gennaio 2003 si applicheranno le nuove disposizioni della LPGA (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58 [sentenza del 30 settembre 2004 in re P., U 126/04]). Dal momento però che le definizioni di incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e invalidità (art. 8 LPGA) contenute nella LPGA così come la determinazione del grado d'invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa: art. 16 LPGA) corrispondono alle definizioni e ai principi finora elaborati in materia dalla giurisprudenza, la questione assume rilevanza relativa (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58, 2004 no. U 529 pag. 572 [sentenza del 22 giugno 2004 in re G., U 192/03]).
 
3.
 
La Corte cantonale, dopo avere proceduto ad un'analisi approfondita della documentazione medica agli atti, ha sostanzialmente rilevato che le turbe soggettivamente risentite dall'assicurata non avevano trovato sufficiente correlazione sul piano oggettivo, sicché, nella misura in cui non poteva essere individuata l'origine dei disturbi dal profilo medico-scientifico, la decisione non poteva che risultare sfavorevole per l'interessata. Per il resto, quanto alle conclusioni della perizia - commissionata dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità - della Clinica X.________ che riconduceva l'origine della sintomatologia algica accusata dalla ricorrente a una problematica di natura psichiatrica, i primi giudici non hanno ritenuto necessario approfondire la questione poiché in ogni caso avrebbe comunque fatto difetto il nesso di causalità adeguata con l'evento infortunistico, classificato nella categoria degli infortuni leggeri.
 
4.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede fondati motivi per scostarsi dagli accertamenti e dalle convincenti conclusioni cui è giunta l'autorità giudiziaria cantonale.
 
4.1 Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato che la prova dell'estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere (necessariamente) fornita mediante la prova dell'esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi l'origine dei disturbi ancora lamentati dalla persona assicurata. Decisivo è unicamente che non siano (più) rilevabili cause infortunistiche del danno alla salute accusato (RAMI 1994 no. U 206 pag. 329 consid. 3b). Tale situazione si realizza in particolare in presenza di disturbi non specificatamente attribuibili dal profilo eziologico (HAVE 2005 pag. 351 [sentenza del 16 giugno 2005 in re B., U 264/04, consid. 3.5]; cfr. pure Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in: RSAS 1994 pag. 105 seg.). È quanto si avvera nel caso di specie.
 
4.2 I primi giudici hanno rettamente osservato che i disturbi lamentati dall'assicurata hanno fatto l'oggetto di approfonditi esami specialistici per oltre quattro anni senza che sia stato possibile determinarne con la necessaria attendibilità l'esatta natura e origine.
 
Così, mentre in data 24 luglio 2000 i responsabili della Clinica ortopedica dell'Ospedale cantonale Z.________ ascrivevano - sulla base delle risultanze di un'elettromiografia (EMG) e di un'elettroneurografia (ENG) precedentemente messe in atto - l'origine dei disturbi lamentati a una possibile lesione da stiramento del nervo peroneo sinistro, il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale Y.________, oltre ad esprimere dubbi sulla concludenza degli esami (EMG/ENG) effettuati (cfr. dichiarazione 26 novembre 2003 del dott. B.________: "[..] riteniamo che l'esame di elettromiografia ed elettroneurografia (EMG/ENG) non è dirimente nel caso della valutazione relativa ai dolori cronici della paziente"), riteneva non indicata una neurolisi del nervo peroneo "in assenza di una lesione oggettivabile" (perizia 15 luglio 2002 della Clinica X.________, pag. 12).
 
Quanto alle valutazioni del prof. C.________, Capo clinica presso la Station für Schmerztherapie della Clinica B.________, i primi giudici hanno giustamente evidenziato come quest'ultimo, pur sostenendo la presenza verosimile di una lesione del nervo peritoneo comune sinistro, abbia nondimeno precisato che tale diagnosi doveva essere ritenuta con prudenza in quanto l'esame sonografico dei nervi realizzato in occasione del consulto del 29 aprile 2003 poteva essere influenzato da diversi fattori e non consentiva di emettere dei giudizi sicuri. Sempre lo stesso medico, interpellato in una fase successiva dall'avv. Bettè, aveva quindi avuto modo di definire molto difficile l'accertamento di un nesso causale tra il trauma da distorsione e la lesione del nervo da lui diagnosticata. Egli lo riteneva sì realizzato qualora ci si fosse riferiti esclusivamente ai dati anamnestici dell'interessata, ma così facendo egli faceva sostanzialmente ricorso all'inammissibile equazione, già più volte respinta da questa Corte, secondo cui il solo fatto di essere apparso in seguito all'infortunio consentirebbe di ritenere automaticamente un disturbo alla salute quale sua conseguenza ("post hoc, ergo propter hoc": cfr. DTF 119 V 341 seg. consid. 2b/bb). Per il resto, egli ha ammesso l'inesistenza di prove oggettive che potessero confermare questa tesi (dichiarazione del 27 maggio 2003: "Objektive Beweise, ob es so ist oder nicht, kann man nicht bringen").
 
Le risonanze magnetiche e gli ulteriori esami messi in atto non hanno infine nemmeno permesso di riscontrare e oggettivare altre lesioni di tipo organico (segnatamente: lesioni dei legamenti, dei tendini, delle ossa ecc.). In particolare, neppure la diagnosi di sindrome dolorosa regionale complessa avanzata dai responsabili dell'Ospedale Y.________ ha potuto essere confermata, atteso che i dottori K.________, specialista in neurologia, e D.________, specialista in reumatologia, nella perizia redatta per conto dell'AI hanno evidenziato l'incompatibilità di una tale diagnosi con l'assenza dei segni tipici (alterazioni distrofiche cutanee e demineralizzazione ossea).
 
4.3 In tali condizioni, come già hanno pertinentemente osservato in sede cantonale i primi giudici, appare superfluo ordinare ulteriori accertamenti, dagli stessi non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo - in aggiunta a quelli che sono già stati evidenziati dai numerosi specialisti fin qui intervenuti - suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Lo stesso deve valere con riferimento al mancato accertamento specialistico concernente lo stato di salute psichica dell'assicurata, a tal proposito essendo sufficiente la constatazione secondo cui in caso di infortunio insignificante o leggero - come dev'essere qualificata in concreto la caduta dalle scale in questione - il nesso di causalità (adeguata) va generalmente negato a priori senza necessità di procedere ad altre verifiche. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 139 consid. 6a).
 
4.4 Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ribadisce sostanzialmente le tesi di prima istanza e non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità (naturale ed adeguata) tra l'infortunio del 30 giugno 1999 e le lamentate turbe dev'essere, al più tardi a distanza di tre anni dall'evento, negata. Il ricorso di D.________ si dimostra pertanto infondato mentre l'impugnato giudizio e la decisione su opposizione amministrativa vanno confermati.
 
5.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 11 maggio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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